Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13121 del 15/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 15/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 15/06/2011), n.13121
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20164/2010 proposto da:
K.K. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
RUBINO Roberta, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– resistente –
e contro
QUESTURA DI BARI;
– intimata –
avverso il provvedimento n. 7423/2010 del GIUDICE DI PACE di BARI,
depositato il 30/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
udito per il ricorrente l’Avvocato Roberta Rubino che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
p.1. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- Il ricorso per cassazione – affidato a due motivi – proposto da K.K. contro il decreto del Giudice di pace di Bari depositato in data 30.6.2010 con il quale è stato prorogato il suo trattenimento presso il CIE di Bari, appare manifestamente inammissibile perchè le censure, con le quali sono denunciati 1) violazione dell’art. 134 c.p.p., e segg.; 2) nullità ex art. 142 c.p.p., sono riferite a norme di diritto inapplicabili alla concreta fattispecie.
Il ricorso è anche privo del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.
2.- Sussistono, pertanto, i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.
p.2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nulla va disposto in ordine alle spese per mancanza di attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011