Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13121 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14109/2019, proposto da:

Z.A., rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano

Scaringella, presso il cui studio in Roma, alla via degli Ottavi n.

9, elettivamente domicilia per procura speciale, e Fabio Loscerbo,

del Foro di Bologna;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– resistente –

Avverso il decreto n. 1549/2019 del Tribunale di Bologna, depositato

il 26.03.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18 febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Francesco

FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Bologna, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto da Z.A., nato in Marocco, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di asilo rivolta alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna. Il giudice ha motivato il rigetto, reputando insussistenti i presupposti per l’ottenimento dello status di rifugiato per la concessione della protezione sussidiaria o umanitaria. Il ricorrente ha censurato il decreto, del quale ha chiesto la cassazione, affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Preliminarmente deve rilevarsi che il Ministero ha resistito con un “atto di costituzione”, non notificato, per l’eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza. In mancanza di notificazione, l’atto depositato non é qualificabile come controricorso e l’intimato, pur in presenza al regolare procura spedate ad interim, non é legittimato neppure a depositare memorie illustrative (Cass., 5/12/2014, n. 25735). Trattasi di un principio che, affermato con riferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza, deve essere esteso anche a) procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 1 (cfr. Cass. n. 26974 del 2017).

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ha denunciato l’erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto inattendibili i fatti e la documentazione prodotta dal ricorrente, esimendosi peraltro dall’onere della cooperazione all’assunzione di informazioni aggiornate sul paese d’origine del richiedente.

Il motivo é inammissibile.

Va premesso, da quanto si evince dal decreto impugnato, che a sostegno della domanda -diretta alla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, o, in subordine, per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di quella umanitaria, successivamente limitata a quest’ultima- il richiedente aveva narrato di provenire dal Marocco, vivendo nei pressi di Marrakesh, dove aveva studiato sino alla terza media e lavorato come saldatore sebbene non continuativamente. Aveva vissuto con la madre e tre fratelli, mentre il padre era deceduto nel 2014. Era poi emigrato in Libia, per cercare un lavoro più continuativo. Era dunque ritornato in Marocco e dunque di nuovo in Libia, da dove era partito per raggiungere l’Italia. Qui aveva trovato lavoro stabile come elettricità. Ha anche riferito che i suoi fratelli in Marocco lavorano saltuariamente, cosi che lui provvede a mantenerli, come mantiene la madre. Alla domanda, rivoltagli perché spiegasse le ragioni del suo timore nel ritorno in Marocco, ha risposto che, tornando, “non vivrei come ora e non saprei cosa fare”.

Sulla base di queste dichiarazioni, dalle quali si evinceva che la storia del ricorrente si collocava nel fenomeno migratorio per ragioni essenzialmente economiche, il tribunale ha escluso che ricorressero i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Anche ai fini della domanda di concessione della protezione sussidiaria ha ritenuto insussistenti i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non incorrendo il richiedente in alcuna prospettiva di condanna a morte (lett. a) e non prospettandosi pericoli di danno grave riconducibili a ipotesi di sottoposizione a tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante (lett. b). Quanto all’ipotesi di cui alla lett. e) della norma, ne ha negato altrettanto i presupposti. A tal fine ha anche menzionato alcune recenti fonti internazionali, aggiornate al 2018, da cui si evince che il Marocco non é interessato da alcun tipo di conflitto.

Queste le argomentazioni del decreto impugnato, il motivo non coglie nel segno, insistendo sulla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese alla Commissione ed ai Tribunale, nonché sull’esistenza di riscontri esterni dei fatti narrati, denunciando che erroneamente il giudice avrebbe escluso la suddetta attendibilità. Il tribunale non ha escluso alcunché , ma proprio dalle dichiarazioni dello straniero ha evinto l’insussistenza di alcuna delle ragioni che giustificano la domanda di protezione internazionale, anche nella forma di quella sussidiaria. Le critiche dunque sono del tutto avulse dal ragionamento seguito dal giudice, né , tanto meno, hanno pertinenza le argomentazioni sulla erronea negazione di cooperazione istruttoria.

La pronuncia inoltre é fondata su apprezzamenti fattuali, certamente non illogici né contraddittori rispetto ai dati accertati, ed é stata supportata, quanto alla valutazione della emergenza del presupposto dei danno grave per la protezione sussidiaria, da fonti ufficiali, debitamente menzionate nel provvedimento, non disattese da informazioni di segno opposto allegate dal ricorrente (cfr. Cass. 21/10/2019, n. 26728).

Con il secondo motivo il richiedente si é doluto della violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Anche questo motivo é inammissibile.

Il tribunale invero ha evidenziato che per il riconoscimento della protezione umanitaria occorre procedere ad una valutazione effettiva tra lo stato di integrazione sociale dello straniero in Italia alla luce della situazione attuale del richiedente con riferimento al paese d’origine, allo scopo di verificare concretamente se il rientro possa compromettere la titolarità e l’effettivo esercizio dei suoi diritti umani. Ha concluso in senso negativo, considerato che il richiedente non ha rivelato specifici indicatori di vulnerabilità e di necessità di tutela, anche solo temporanea. A tal fine ha valorizzato la sua attuale situazione di integrazione in Italia, la sua giovane età (ventotto anni), la sua condizione psico-fisica; di contro la circostanza della persistenza dei suoi riferimenti famigliari nel paese d’origine (genitrice, fratelli) o l’assenza di elementi che mettano in dubbio la capacità di sopravvivenza in Marocco.

La motivazione tiene conto dei principi di diritto enucleati da questa Corte in materia di protezione umanitaria. Questa é una misura atipica e residuale nel senso che copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 9/10/2017, n. 23604; 15/05/2019, n. 13096).

I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur se non definiti dal legislatore prima dell’intervento attuato con il D.I. n. 113 del 2018 (secondo la normativa applicabile al caso di specie ratione temporis), erano accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. 23/02/2018, n. 4455). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente non rilevando, in sostanza, nella storia personale del ricorrente, alcuna specifica situazione che possa giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si tratta, com’é evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando si lamenti l’omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e che se considerato, avrebbe consentito una diversa ricostruzione dell’accaduto e delle ragioni invocate dalla parte. Nel caso di specie il ricorso, pur volendo ritenere ammissibile la denuncia di vizio di motivazione, articolata in modo del tutto generico, manca in ogni caso di ogni riferimento ai fatti decisivi non esaminati, da cui potevano emergere i requisiti per riconoscere la protezione umanitaria.

Peraltro, anche sotto il profilo dell’errore di diritto, come affermato da questa Corte (ai cui principi si riporta il decreto ora impugnato), II riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva vantazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine (e certamente non anche a quello in cui possa aver vissuto per qualche tempo, come nel caso di specie in Libia), a fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018 cit.). E tale comparazione presuppone un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che non può essere soddisfatto dal solo svolgimento in quest’ultimo di un’attività lavorativa.

Una diversa interpretazione “… finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 cit.” (così Cass., 4455/2018 cit.). Soprattutto alla luce di queste ultime considerazioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, il significato di “vulnerabilità”, su cui si é pur diffusamente soffermata la difesa del richiedente, non può essere meramente mutuato da norme interne, elaborate in seno a politiche regionali, in un quadro di attenzione, di pur alta valenza sociale, alle persone “svantaggiate”. La normativa invocata dalla difesa del richiedente al fine di definire il significato di “vulnerabilità”, apprestata dalla Regione Emilia-Romagna (L.R. Emilia-Romagna 30 luglio 2014, n. 14), trova infatti collocazione nel quadro del buon governo e delle politiche sociali all’interno dello Stato italiano, o della singola regione come nel caso di specie, senza potersi sovrapporre ai quadro normativo che presiede la regolazione dei rapporti in materia di immigrazione transfrontaliera da paesi extra UE, la cui fonte resta quella offerta all’interpretazione della giurisprudenza dalla disciplina nazionale e da quella UE.

Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali attesa l’irrituale costituzione del Ministero.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA