Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13120 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. Novik Adet TONI – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26974/2013 R.G. proposto da

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Dister S.p.a. in liquidazione, con sede in Faenza via Granarolo n.

231

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per

l’Emilia Romagna n. 53/11/12, depositata in data 9/10/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio

2020 dal Consigliere Adet Toni Novik.

Fatto

RITENUTO

CHE:

– con sentenza n. 53/11/12 del 9 ottobre 2012, la Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna (CTR) respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Faenza avverso la sentenza di primo grado della CTP di Ravenna che aveva accolto il ricorso della Dister s.p.a., esercente attività di trasporto, proposto avverso l’avviso di rettifica ai fini IVA per l’anno 1998, con cui era stata contestata la cessione irregolare di quattro forniture di alcol, aventi come destinazione una ditta del Portogallo, sull’assunto che trattavasi di esportazioni non avvenute, fondate su documentazione contraffatta e falsi timbri;

– la CTR ha rilevato che: a) la Dister S.p.A. non poteva sapere cosa fosse successo dopo la consegna della merce al destinatario “con documentazione attestante le spedizioni precedentemente effettuate da altri vettori in cui erano stati apposti timbri doganali falsificati”; b) essendosi instaurato procedimento penale ancora in corso, la riscossione delle accise doveva essere sospesa e lo stesso discorso andava fatto anche per l’Iva non avendo potuto la società “appurare che la merce fosse stata consegnata all’estero da altro vettore”; c) il Collegio aveva rilevato che “la Dister esercente l’attività di trasporto merci non poteva conoscere e seguire cosa fosse avvenuto dopo aver consegnato la merce al destinatario con documentazione attestante le spedizioni precedentemente effettuate da altri vettori in cui erano stati apposti timbri doganali falsificati”; d) “per cui, nel caso specifico, il trasportatore avendo consegnato la merce ad altro vettore non aveva nè la responsabilità e neanche la possibilità di verificare che gli ultimi passaggi previsti dalla norma fiscale siano avvenuti e conforme alla stessa”; e) “in ossequio a quanto sancito dalla Corte di giustizia U.E.”, la Dister non era responsabile per l’inosservanza delle procedure da parte di terzi intervenuti nel contratto di consegna delle merci;

– avverso la sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione per un solo motivo; la parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce “la violazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. 4,6 e 7 (in particolare, laddove impongono al titolare del deposito fiscale mittente la garanzia del pagamento del tributo e la verifica dell’avvenuta consegna al destinatario mediante il controllo dell’autenticità del timbro doganale), e, conseguenzialmente, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 2, e del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 41, nonchè violazione o falsa applicazione del principio sancito dalla CGE con sentenza del 21 febbraio 2008 causa C-271/06 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3”;

– sotto un primo profilo, richiamati i principi regolatori della fattispecie, la ricorrente evidenzia che nel caso in cui si faccia ricorso a un deposito fiscale, per i prodotti soggetti ad accisa l’obbligazione nasce al momento della fabbricazione o al momento della importazione, mentre la sola esigibilità è differita, al momento della immissione in consumo;

– dettaglia che i prodotti soggetti ad accisa, destinati all’esportazione, sono scortati da Documento Amministrativo di Accompagnamento (D.D.A.) in quattro esemplari, di cui il terzo da restituire allo speditore “per l’appuramento del buon esito della spedizione e per lo svincolo della garanzia prestata”;

– la società Dister, titolare del deposito fiscale e garante della regolarità del trasporto, aveva omesso di accertare l’effettivo arrivo al destinatario della merce trasportata;

– la normativa specifica, in ipotesi di irregolarità o infrazione nel corso della circolazione dei prodotti stabiliva la responsabilità solidale per il titolare del deposito fiscale, che non veniva meno per il fatto che fosse previsto l’abbuono dell’imposta in favore del soggetto passivo estraneo ai fatti illeciti posti in essere da soggetti individuati, in quanto l’esimente era circoscritta al solo verificarsi della perdita o della distruzione del prodotto, a cui non era assimilabile la sottrazione dal luogo di destinazione e l’immissione fraudolenta;

– quanto al richiamo ad una non meglio specificata sentenza della Corte di Giustizia, laddove essa dovesse essere identificata in quella invocata dalla società a supporto della sua tesi, causa C-271/06, se ne rileva l’inapplicabilità ai prodotti soggetti ad accisa, attesa la responsabilità per culpa in vigilando del titolare del deposito fiscale in solido con il trasportatore, ai sensi dell’art. 6.2 del T.U.;

– il ricorso è infondato per difetto di autosufficienza;

– la sentenza impugnata ha reso la sua motivazione sul presupposto, ribadito in più punti, che la società fosse un trasportatore e che, come tale, “avendo consegnato la merce ad altro vettore non aveva nè la responsabilità e neanche la possibilità di verificare che gli ultimi passaggi previsti dalla norma fiscale siano avvenuti e conforme alla stessa”;

– secondo l’agenzia, invece, la Dister era titolare di deposito fiscale: in questa qualità, era garante della regolarità del trasporto e aveva l’obbligo di accertare l’effettivo arrivo al destinatario della merce trasportata;

– la stessa, tuttavia, nel censurare la sentenza impugnata per violazione di legge, non ha contestato specificamente la ricostruzione dei fatti come in essa riportati e non ha spiegato le ragioni per cui la CTR ha ritenuto che la società fosse un trasportatore dell’alcol;

– l’agenzia, dal canto suo, pur affermando che la società era titolare del deposito fiscale, non ha indicato da dove si ricava questa circostanza, nè ha allegato o riportato nel ricorso il contenuto dell’avviso di accertamento;

– non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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