Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13120 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. II, 28/05/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONTINO DI CONTINO FERNANDO & C SNC P. IVA (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CATTARO 28, presso lo studio dell’avvocato COSENTINO

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SAPACINO COSIMO DAMIANO;

– ricorrente –

e contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 907/2004 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 29/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 125 del 1997 il pretore di Taranto – sezione distaccata di Manduria – rigettava la domanda proposta dalla Contino snc nei confronti di D.G., per il pagamento di due fatture (la n. (OMISSIS) e la n. (OMISSIS)) afferenti a forniture di materiale edile, ritenendo che dalla deposizione testimoniale assunta in istruttoria era emerso che il materiale era stato ordinato dal D. in rappresentanza di tale N.C., cui esso era stato consegnato e al quale le fatture erano state intestate e che i poteri rappresentativi erano stati dichiarati con la richiesta di intestazione.

La Contino snc proponeva gravame assumendo che il convenuto avrebbe dovuto provare l’esistenza e la validità del mandato nonchè l’inserimento del negozio di fornitura nello sviluppo dei poteri rappresentativi e che il primo giudice non avrebbe potuto ritenere sufficiente, per l’esistenza del mandato, la sola dichiarazione del rappresentante, in presenza di disconoscimento del presunto rappresentato.

Chiedeva quindi la condanna di controparte al pagamento del corrispettivo dovuto nonchè alla restituzione di quanto pagato da essa appellante.

Nella contumacia del D., il Tribunale di Taranto, con sentenza del 29 aprile 2004, rigettava l’impugnazione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione la Contino snc sulla base di un unico, articolato motivo.

Non ha svolto attività difensiva, neppure in questa sede, l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si denunzia nullità o erroneità della sentenza e/o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4) ed in subordine, violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) sui seguenti punti della controversia ed, in ulteriore subordine, omessa o insufficiente motivazione e/o contraddittorieta nella motivazione e sempre sui medesimi punti della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) per:

A) inosservanza delle norme sull’onere della prova, in esse comprese anche quelle sulle presunzioni, nello specifico degli artt. 2697, 2727 e ss. c.c., sulla (presuntivamente ritenuta) raggiunta prova riguardante la certezza della riferibilità dell’attività del sedicente rappresentante al disdicente rappresentato;

B) violazione delle norme sulla corrispondenza del chiesto e pronunciato, sull’efficacia probatoria dei mezzi istruttori, omissione dell’esame di elementi di prova decisivi, inosservanza del principio sulla disponibilità delle prove, nello specifico degli artt. 112, 115, 342, 359 c.p.c.;

C) inesatta applicazione nella fattispecie in esame degli artt. 1338, 1381, 1398, 1399, 1711 e ss c.c., sempre per aver falsamente ritenuto l’esistenza di un valido ed efficace mandato con rappresentanza in capo al convenuto D.G. nonostante l’espresso disconoscimento operato dal presunto rappresentato.

Il ricorso è infondato.

Con motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici e pertanto incensurabile nell’attuale sede di legittimità il giudice d’appello ha affermato:

Il rapporto di mandato si evinceva dal contenuto della deposizione resa dal teste D. il quale aveva riferito che il materiale fornito dalla Contino era stato consegnato al N. e che l’ordinante D.G. nell’occasione aveva precisato che era stato autorizzato all’ordinazione dallo stesso N. al quale avrebbero dovuto essere intestate le relative fatture.

Tali elementi integravano prova sufficiente per ritenere che l’operazione negoziale era stata posta in essere dal D. in rappresentanza del N., vuoi perchè tale precisazione era stata data verbalmente dal rappresentante durante la contrattazione, vuoi perchè la consegna era avvenuta direttamente presso il rappresentato, vuoi perchè l’emissione di fattura al nome di quest’ultimo esprimeva adesione del fornitore Contino alla riferibilità soggettiva del rapporto di fornitura. Nè il mandato poteva esser negato per effetto di disconoscimento manifestato dal N., trattandosi di affermazione resa ex post da persona interessata a contestare il debito riveniente dalla fornitura e quindi scarsamente influente ed inidonea come tale a sovvertire le risultanze evincibili dalla suindicata coerente e puntuale deposizione. Ebbene a tali considerazioni costituenti apprezzamento di fatto, come si è detto, insindacabile nella attuale sede, parte ricorrente oppone una ricostruzione della vicenda consona alle proprie tesi difensive ma smentita dalle risultanze processuali, attraverso peraltro considerazioni filologiche del tutto in conferenti, quali la dedotta sostanziale differenza tra il “portare” materiali al N. e il “consegnare” gli stessi al medesimo sul rilievo che il primo termine cui il teste D. aveva fatto riferimento ben poteva escludere una fisica e/o giuridica apprensione del materiale stesso da parte dello stesso N. non rendendo ricostruibile una sicura manifestazione di volontà da parte del predetto di prendersi direttamente carico dell’obbligazione assunta dal D..

Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nulla peraltro dovendo disporsi in ordine alle spese di questo giudizio stante la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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