Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13120 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 24/06/2016), n.13120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 20039/12 proposto da:

Fibe S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa 57, presso

l’avv. Giancarlo Zoppini, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Giuseppe Russo Corvace e Giuseppe Pizzonia giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Poli 29, presso la Regione

Campania Delegazione di Roma, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Maria D’Elia, Massimo Lacatana e Maria Laura Consolazio giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 23, n. 231/23/11 del 20 ottobre 2011,

depositata il 7 novembre 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 6 maggio 2016

dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Uditi l’avv. Giuseppe Russo Corvace per la società ricorrente e

l’avv. Alba Di Lascio per delega dell’avv. Maria Laura Consolazio

per la Regione Campania;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale erano contestati alla società contribuente due omessi versamenti per l’anno 2003 e l’omessa dichiarazione per gli anni 2004 e 2005 del tributo speciale per deposito in discarica dovuto con riferimento al “sito di stoccaggio della FOS (frazione organica stabilizzata) e dei sovvalli provenienti dagli impianti di C.d.R.” (cioè impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti) di tutta la Regione realizzato in località (OMISSIS) (impianti mediante i quali, per incarico della gestione commissarlale, la società avrebbe dovuto provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti nella Regione).

La società contribuente deduceva la nullità dell’atto per mancata indicazione dell’Ufficio cui presentare ricorso e del responsabile del procedimento; difetto di motivazione per risolversi l’atto in un mero rinvio ai pvc della GdF senza alcuna valutazione critica;

assenza del presupposto impositivo non potendosi considerati rifiuti nè la frazione organica stabilizzata, nè i sovvalli; illegittimità della sanzione irrogata per errore incolpevole sul fatto e sul diritto. Opponeva un giudicato esterno riferito alla sentenza con la quale era stato accolto il ricorso avverso il diniego di rimborso del medesimo tributo pagato per il quarto trimestre del 2004. La Commissione adita rigettava il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la società contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi. La Regione Campania resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo, la società contribuente censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato accoglimento dell’eccezione di giudicato esterno, respinta con la seguente motivazione: “la sentenza n. 216 non poteva estendersi al giudizio de qua rn quanto riferita a periodi di imposta e a fattispecie diversi”.

1.1. Il motivo è infondato. Parte ricorrente riporta nel ricorso il testo dell’impugnazione rispetto alla quale sarebbe stata pronunciata la sentenza poi divenuta definitiva, ma non il testo di quest’ultima come sarebbe stato più ragionevole ove si fosse voluto evidenziare a tutto tondo la rilevanza nel caso di specie dell’eccepito giudicato esterno: tuttavia, la decisione adottata dal giudice d’appello appare del tutto corretta.

1.2. E’ vero, infatti, che ti giudicato si riferisce ad un diverso periodo d’imposta ed è altrettanto vero che il contenuto del giudicato riguarda fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e cioè i “rifiuti” (la loro concreta e specifica natura) per i quali è dovuto, in quel determinato periodo, e non necessariamente in altri (precedenti o successivi), il tributo speciale comunemente denominato ecotassa.

2. Non a caso la ratio decidendi (o una delle rationes decidendi) della fattispecie in esame nel presente ricorso e che la società non ha fornito “adeguata prova atta a sostenere di aver sversato FOS e sovvalli e non rifiuti tali quali”.

2.1. Questa Corte in causa analoga tra le stesse parti ha avuto modo di evidenziare il valore decisivo dell’assolvimento da parte del contribuente di quest’onere probatorio, affermando: “In tema di tassa per il deposito in discarica (cd. “ecotassa”), tutto ciò che è conferita in discarica si presume essere rifiuto sottoposto al tributo previsto dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 24 e 53, con la conseguenza che grava sulla parte che invoca una diversa natura dei materiali conferiti al fine di ottenere l’esenzione dal tributo o l’imposizione agevolata – quest’ultima prevista, “per gli scarti ed i sovvalli di impianto di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonchè per i fanghi anche palabili”, nella misura pari al 20% dell’ammontare fissato in via ordinaria – l’onere di provare la effettiva natura degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che, omettendo ogni esame sulla natura dei materiali conferiti, aveva apoditticamente accolto la qualificazione, proposta dal contribuente, in parte di “frazione organica stabilizzata” – FOS – destinata a risanamento ambientale, e in parte di sovvalli)” (Cass. n. 30711 del 2011).

3. Queste considerazioni ci suggeriscono l’immediato esame del terzo motivo di ricorso, ove la società contribuente censura l’impugnata sentenza in ordine proprio alla natura dei rifiuti rispetto ai quali quest’ultima dovrebbe corrispondere il tributo di cui è causa: la censura, da un lato, concerne l’anomalo carattere di fonte dell’obbligazione che sarebbe rappresentata da un provvedimento amministrativo – la nota n. 7406 del 22 marzo 2006 del Commissario del Governo – e non dalla legge, in violazione dell’art. 23 Cost.;

dall’altro, concerne l’insufficienza della motivazione con la quale il giudice di merito ha stabilito circa la natura dei rifiuti sversati.

3.1. Si tratta di censure infondate sotto entrambi i profili:

quanto al primo profilo, in quanto il richiamo alla nota del Commissario del Governo non indica la ratio decidendi per la decisione adottata, costituita, invece, dalla mancata prova da parte della società contribuente circa la pretesa natura “esenti” dal tributo dei rifiuti sversati: la sentenza, invero, attribuisce alla predetta nota carattere interpretativo (funzione tipica degli atti amministrativi) e non forza normativa cogente che determina l’obbligazione tributaria;

– quanto al secondo profilo, il ricorso affronta una lunghissima (e defatigante) digressione sull’assetto normativo, anche con riferimenti a provvedimenti di altre regioni in quanto tali irrilevanti ai fini del presente giudizio, dimenticando che, secondo quanto da questa Corte già rilevato, “il principio giuridico che tutto ciò che si conferisce in discarica e rifiuto impone che la parte che ne invoca una diversa natura (quale quella del risanamento) ai fini della esenzione dalla cosiddetta “ecotassa” o della imposta agevolata (per i sovvalli) ne pro i la effettiva natura” (Cass. n. 30711 del 2011, in causa analoga tra le stesse parti: qui la Corte precisa che: “La impostazione normativa fa pertanto presumere che tutto ciò che è conferito in discarica sia rifiuto (nel senso più volte normativamente definito anche a livello comunitario ma sempre in maniera uniforme, quale sostanza di cui la collettività si disfa) mentre appare eccezione ritenere che materiali, pur conferiti in discarica, possano non considerarsi rifiuti o che possano considerarsi rifiuti ma meritevoli di un più favorevole regime fiscale”, come previsto per i sovvalli).

4. Parte ricorrente tralascia di considerare che i giudici d’appello non risolvono la questione in seno ad una discussione astratta su cosa sia e cosa non sia rifiuto, ma affermano semplicemente che della propria teorica impostazione la società contribuente non ha dato alcuna specifica e concreta prova. In questa prospettiva, la stessa impostazione del ricorso traduce la censura in una inammissibile richiesta di revisione del merito funzionale a far prevalere l’esegesi della fattispecie condivisa dalla contribuente su quella affermata dal giudicante.

5. Possiamo, quindi, passare all’analisi del secondo motivo, con il quale la società contribuente censura, sotto il profilo della violazione di legge, il mancato accoglimento dell’eccezione relativa al difetto di motivazione dell’atto impositivo.

5.1. Il motivo non è fondato. La sentenza impugnata formula una risposta in perfetta linea con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in ordine agli avvisi di accertamento motivati per relationem a verbali di verifica, rispetto ai quali non sussiste alcun obbligo dell’organo decidente di procedere comunque ad autonoma attività istruttoria: ciò sia in base alle norme generali sull’attività amministrativa poste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 (applicabili, salva la specialità, anche per il procedimento amministrativo tributario), alla stregua delle quali il titolare dei poteri di decisione non è tenuto a reiterare l’esercizio dei poteri, d’iniziativa e, soprattutto, istruttori, che hanno preparato la sua attività; sia in base alle norme tributarie generali di cui della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 12 (v. Cass. n. 1236 del 2006; n. 6591 del 2008; v. anche nella medesima prospettiva esegetica Cass. n. 2907 del 2010; n. 21119 del 2011; n. 4523 del 2012).

6. Con il restante quarto motivo, la società contribuente censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto dell’eccezione relativa alla non irrogabilità della sanzione per il fatto che le violazioni contestate erano state commesse per errore incolpevole “sul fatto e/o sul diritto”, consistito nel ritenere che la “frazione organica stabilizzata” ed i sovvalli andassero esenti dal tributo di cui è causa.

6.1. Il motivo non è fondato non ricorrendo nella specie quella incertezza sulla identificazione dei “materiali” oggetto della tassazione, in quanto, almeno con riferimento ai sovvalli, è specificamente prevista l’applicazione di una aliquota agevolata e non l’esclusione dalla tassazione.

6.2. Sul punto, in ragione della struttura stessa della motivazione della sentenza impugnata – mancata prova dell’esistenza di FOS e sovvalli – ragionevole ritenere che non di omessa pronuncia si tratti ma di rigetto implicito dell’eccezione. Peraltro, la mancata prova, cui la sentenza si riferisce, impedisce di entrare nel merito delle sanzioni.

7. Pertanto il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presenta fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 7.000,00 oltre oneri di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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