Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13120 del 24/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 13/03/2017, dep.24/05/2017),  n. 13120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25347/2014 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ARMANDO FALLICA;

– ricorrente –

contro

O.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANDREA PIAZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 985/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In un procedimento di delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio tra S.F. e O.A., la Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 12/6/2014, ha rigettato la domanda, considerando che le parti avevano convissuto per molti anni dopo la celebrazione del matrimonio.

Come questa Corte a S.U. ha avuto modo di precisare (Cass. S.U. n. 16379 del 2014) la “convivenza” tra coniugi non è necessariamente collegata ad un “buon” matrimonio, fondato su solidarietà ed affetti, ma ad un matrimonio comunque celebrato, salvo che i coniugi (ma ciò non è stato provato nè si è chiesto di provarlo) si trovassero in una condizione di totale estraneità, pur coabitando, senza alcun rapporto personale o sessuale (i coniugi ebbero due figli). Che vi fossero contrasti ed incomprensioni, e magari violenze, non riveste dunque rilevanza alcuna.

Senza contare che nell’unico motivo di ricorso, si richiama l’art. 360 c.c., n. 5, ma non si indica un fatto specifico e circostanziato, decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (dovendosi indicare dove e come tale discussione si era svolta nel procedimento), fatto che sarebbe stato omesso dall’esame del giudice. In tal senso il ricorso presenta pure alcuni profili di inammissibilità.

Va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro, 3.100,00, comprensive di Euro 100,00 per esborsi oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Omettere generalità e atti identificativi delle parti, ai sensi della normativa sulla privacy.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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