Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13120 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14106/2019, proposto da:

L.A., rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano

Scaringella, presso il cui studio in Roma, alla via degli Ottavi n.

9, elettivamente domicilia per procura speciale, e Fabio Loscerbo,

del Foro di Bologna;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– resistente –

Avverso il decreto n. 1572/2019 del Tribunale di Bologna, depositato

il 27.03.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18 febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Francesco

FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Bologna, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto da L.A., nato in Marocco, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di asilo rivolta alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, sez. di Forlì – Cesena. Il giudice ha motivato il rigetto, reputando insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o per la concessione della protezione sussidiaria o umanitaria. Il ricorrente ha censurata il decreto, del quale ha chiesto la cassazione, affidandosi a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Preliminarmente deve rilevarsi che il Ministero ha resistito con un “atto di costituzione”, non notificato, per l’eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza. Va affermato che, In mancanza di notificazione, l’atto depositato non è qualificabile come controricorso e l’intimato, pur in presenza di regolare procura speciale ad litem, non è legittimato neppure a depositare memorie illustrative (Cass., 5/12/2014, n. 25735). Trattasi di un principio che, affermato con riferimento alla trattazione della causa in pubblica udienza, deve essere esteso anche al procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 1 (cfr. Cass. n. 26974 del 2017).

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ha denunciato l’erroneità della decisione in ordine alla mancata credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, esimendosi peraltro dall’onere della cooperazione all’assunzione di informazioni aggiornate sul paese d’origine del richiedente.

Il motivo è inammissibile.

Va premesso che, dalle dichiarazioni rese all’udienza del 26.02.2019 a sostegno della domanda – diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, o, in subordinerai riconoscimento della protezione sussidiaria o di quella umanitaria – il richiedente aveva narrato di provenire dal Marocco, dove aveva lavorato come saldatore sebbene non continuativamente. Aveva i genitori entrambi anziani e un fratello minore che andava a scuola. Ha raccontato che la ragione del suo allontanamento dal paese d’origine, dopo un periodo trascorso in Libia sempre per ragioni di lavoro, è stata quella di poter lavorare in Italia per assicurare un miglior sostentamento alla propria famiglia. Alla domanda, rivettagli perchè spiegasse le ragioni del suo timore nel ritorno in Marocco, ha risposto che, tornando “mio fratello non può più andare a scuola, e poi i miei genitori hanno bisogno di medicine”, concludendo “vorrei stare qua, ho trovato il lavoro. Sto bene qua, se torno indietro la mia vita è rovinata”.

Sulla base di queste dichiarazioni, dalle quali il tribunale ha evinto che la storia del ricorrente si colloca nel fenomeno migratorio per ragioni essenzialmente economiche, è stato escluso che ricorressero i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Anche ai fini della domanda di concessione della protezione sussidiaria ha ritenuto insussistenti i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non incorrendo il richiedente in alcuna prospettiva di condanna a morte, nè prospettandosi pericoli di danno grave riconducibili a ipotesi di sottoposizione a tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, e neppure, infine, ricorrendo le ipotesi di cui alla lett. e) della norma.

Queste le argomentazioni del decreto impugnato, il motivo non coglie nel segno, insistendo sulla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese al Tribunale, nonchè sull’esistenza di riscontri esterni dei fatti narrati, denunciando che erroneamente il giudice ne avrebbe escluso la credibilità. Il tribunale non ha escluso alcunchè, ma proprio dalle dichiarazioni dello straniero ha evinto l’insussistenza di alcuna delle ragioni che giustificano la domanda di protezione internazionale, anche nella forma di quella sussidiaria. Le critiche dunque sono del tutto avulse dai ragionamento seguito dal giudice, nè, tanto meno, hanno pertinenza le argomentazioni sulla erronea negazione di cooperazione istruttoria.

Con il secondo motivo si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente alla mancata indicazione del riferimento della norma in base alla quale l’assenza di credibilità della narrazione impedisca il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Anche questo motivo è inammissibile, insistendo su questioni -l’assenza di credibilità dello straniero – mai affrontate dal tribunale.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente il tribunale ha escluso la protezione sussidiaria anche sotto l’aspetto del danno grave, riconducibile nella fattispecie prevista dall’art. 14, lett. b), tenuto conto del trattamento inumano e degradante che potrebbe subire il richiedente qualora facesse rientro nel suo paese d’origine per l’incapacità dell’autorità statuale di fornire adeguata tutela ai suoi cittadini; oppure, ancora, del danno grave riconducibile nella fattispecie prevista dall’art. 14, lett. e), per la minaccia grave alla sua persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il motivo è altrettanto inammissibile.

– La difesa del ricorrente rivolge ancora una critica al decreto relativamente alla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dallo straniero. A tal fine riporta anche un passaggio attribuito al provvedimento impugnato, in realtà del tutto estraneo al contenuto del medesimo decreto. Il tribunale ha disatteso le richieste di protezione invocate dal ricorrente, quanto al riconoscimento dello status di rifugiato, per l’assenza dei presupposti anche solo genericamente prospettati (mancando del tutto richiami al rischio di persecuzione o ad alcun’altra delle ipotesi contemplate dall’art. 8 cit). Partendo quindi dalla narrazione della vicenda resa dal ricorrente, ha poi negato la protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b) cit., presupponendosi a tal fine requisiti del tutto diversi da quelli rappresentati dinanzi al Tribunale dal Learousi. Alle medesime conclusioni è pervenuto con riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 14, lett. e) del medesimo articolo. A tal fine ha anche menzionato alcune recenti fonti internazionali, aggiornate al 2018, da cui si evince che il Marocco non è interessato da alcun tipo di conflitto.

Si tratta di un apprezzamento fattuale, certamente non illogico nè contraddittorio rispetto ai dati accertati, fondati su fonti ufficiali, debitamente menzionate nel provvedimento (ad es. Human Rights Watch 2018, e Amnesty International 2018), nè disattesi da informazioni di segno opposto allegate dal ricorrente (cfr. Cass. 21/10/2019, n. 26728). D’altronde va rammentato che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere interpretata – in conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12) – nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, per cui il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 8/07/2019, n. 18306; 2/04/2019, n. 9090; 31/05/2018, n. 14006). E’ appena il caso1 di ribadire che tutte le questioni rappresentate dal richiedente afferiscono a fatti che esulano del tutto da tali prospettive.

Con il quarto motivo il richiedente si è doluto della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver mal motivato sulla istanza di protezione umanitaria.

Con il quinto motivo lamenta violazione e falsa applicazione di legge, in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente perchè connessi, afferendo entrambi al rigetto nel decreto della richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria. Anche questi motivi sono inammissibili.

Il tribunale invero ha evidenziato che ai fini della protezione umanitaria occorre procedere ad una valutazione effettiva tra lo stato di integrazione sociale dello straniero in Italia alla luce della situazione attuale del richiedente con riferimento al paese d’origine, allo scopo di verificare concretamente sè il rientro possa compromettere la titolarità e l’effettivo esercizio dei suoi diritti umani. Ha concluso in senso negativo, considerato che il richiedente non ha rivelato specifici indicatori di vulnerabilità e di necessità di tutela, anche solo temporanea. E’ stata esaminata la sua attuale situazione di integrazione in Italia, la sua giovane età (venticinque anni), la sua condizione psicofisica; di contro la circostanza della persistenza dei suoi riferimenti famigliari nel paese d’origine (genitori, fratello) o l’assenza di elementi che mettano in dubbio la capacità di sopravvivenza in Marocco. Irrilevante è stato ritenuto il periodo di permanenza in Libia, che non sarebbe in ogni caso il paese in cui il richiedente farebbe ritorno.

La motivazione tiene conto dei principi di diritto enucleati da questa Corte in materia di protezione umanitaria. Essa è una misura atipica e residuale nel senso che copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 9/10/2017, n. 23604; 15/05/2019, n. 13096).

I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina, il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur se non definiti dal legislatore prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. 23/02/2018, n. 4455). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente non rilevando, in sostanza, nella storia personale del ricorrente, alcuna specifica situazione che possa giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si tratta, com’è evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando si lamenti l’omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e che se considerato, avrebbe consentito una diversa ricostruzione dell’accaduto e delle ragioni invocate dalla parte. Il ricorso, pur volendo ritenere ammissibili le denunce di vizio di motivazione, articolate in modo del tutto generico, manca in ogni caso di ogni riferimento ai fatti decisivi da cui potevano emergere i requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla va disposto in ordine alle spese attesa l’irrituale costituzione del Ministero.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

 

 

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