Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1312 del 25/01/2010

Cassazione civile sez. III, 25/01/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 25/01/2010), n.1312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PEGASO 1991 GRAZIANO BONAVENTURA & C. SAS, in persona del

socio

accomandatario e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SILLA 7, presso lo studio dell’avvocato OLIVIERI MANUELA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MOROSSO LUCIA, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L., nella qualita’ di liquidatore de “IL RONCO SRL”,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOLZANO 28, presso lo studio

dell’avvocato MASCI MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FULCHERI RAIMONDO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 362/2 007 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

10/11/06, depositata il 06/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. La s.a.s. Petaso 1991 di Graziano Bonaventura & C. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 6 marzo 2007, con la quale la Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’appello da essa proposto avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Biella nella controversia introdotta da B.P.S. contro la s.r.l. Il Ronco per ottenere il risarcimento di danni sofferti in occasione di un incidente di equitazione, nella quale detta societa’ aveva chiamato essa ricorrente sull’assunto che fosse affittuaria del maneggio nel quale il sinistro era occorso.

Al ricorso non v’e’ stata resistenza dell’intimato B. P., mentre ha resistito con controricorso la s.r.l. Il Ronco in persona del suo liquidatore.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Essendosi verificate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le considerazioni che di seguito si riproducono:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile in primo luogo per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., ad esso applicabile.

Il primo motivo denuncia “carenza di legittimazione passiva della Pegaso 1991 s.a.s.” e sembra dover essere inteso – al di la’ della mancanza di una indicazione che evochi alcuna delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. (il che potrebbe di per se’ gia’ integrarne l’inammissibilita’ per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4) – come dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Sotto tale profilo la sua illustrazione doveva contenere un momento di sintesi, espressivo della c.d. chiara indicazione, cui allude l’art. 366 bis c.p.c. (si veda, ex multis, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007), mentre, invece, non contiene alcunche’ che possa assolvere a questo scopo.

Ove, poi, si fosse inteso dedurre un motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 o n. 4 l’illustrazione si doveva concludere con un quesito di diritto, onde parimenti sussisterebbe inammissibilita’ ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Il secondo motivo deduce contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia e la sua illustrazione ancora una volta non contiene il momento di sintesi espressivo del requisito di cui all’art 366 bis c.p.c..

Il ricorso presenta, inoltre, una seconda causa di inammissibilita’, in quanto si fonda sulle emergenze di documenti, dei quali non si indica la sede di produzione nel giudizio di merito e, soprattutto, se e dove essi siano stati prodotti – ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – in questa sede di legittimita’, onde poter essere esaminati dalla Corte. Ne discende che e’ inosservato l’art. 366 c.p.c., n. 6, che esigeva, come implicazione necessaria della specificita’ della indicazione, dette indicazioni (si veda, in termini, dapprima Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e, quindi, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008).

Questa stessa norma e’, poi, inosservata sotto il profilo del c.d.

requisito di autosufficienza della esposizione del motivo di ricorso per Cassazione, del quale costituisce il precipitato normativo, siccome sostenuto da parte resistente: infatti, dei documenti cui si fa riferimento non si e’ riprodotto il contenuto, come esige lo stesso art. 366 c.p.c., n. 6 sempre per il tramite del precetto della ed. indicazione specifica.

Il ricorso sembra, dunque, doversi dichiarare inammissibile.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione, alle quali parte ricorrente nella sua memoria non si preoccupa di replicare, facendosi carico delle motivazioni dei precedenti citati. Il ricorso e’, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro millecinquecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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