Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1312 del 19/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 19/01/2017, (ud. 20/12/2016, dep.19/01/2017),  n. 1312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres.te f.f. –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Presidente Sezione –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente Sezione –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente Sezione –

Dott. RAGONESSI Vittorio – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26587-2015 proposto da:

M.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOVANNI PAISIELLO 27, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VONA,

che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LU.FE. S.A., in persona del legale rappresentante M.S. che

interviene anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA,

LARGO GOLDONI 47, presso lo studio dell’avvocato FABIO PUCCI, che li

rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;

INTESA SAN PAOLO BANK LUXEMBOURG S.A., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MUZIO CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ITRI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONICA FEGATELLI,

per procura speciale del 25/11/2015, in atti;

– controricorrenti –

nonchè contro

A.R., F.S., G.M., V.C.,

VE.PA.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

19777/2014 del TRIBUNALE di ROMA;

udito l’Avvocato Giuseppe VONA e DI PAOLA Itala per delega orale

dell’avvocato Giuseppe Itri;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2016 dal Presidente Dott. DIDONE ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE SERGIO, il quale conclude che va dichiarata la

giurisdizione del giudice italiano.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. – Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Dott. Del Core Sergio, nel ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione R.G. n. 26587/2015, ha depositato requisitoria scritta con le seguenti conclusioni:

“E’ controversa la spettanza della giurisdizione a giudice italiano, in ordine a plurime domande spiegate da M.P.F. davanti al tribunale di Roma nei confronti di persone fisiche e giuridiche, alcune delle quali residenti o aventi sede in (OMISSIS).

L’attore ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, replicato da due società convenute.

Osserva:

La principale domanda svolta dall’attore è di accertamento della nullità, per apocrifia, della procura conferita dalla di lui genitrice C.S. alla Societè Europeenne de Banque S.A.. In virtù di tale mandato, venne costituita in (OMISSIS) la LU.FE. S.A., partecipata al 95% dalla C., che vi conferì un appartamento sito in via (OMISSIS). La LU.FE. S.A. acquistò in seguito vari beni immobili ubicati in territorio italiano, provvedendo a trascrivere i relativi atti, al pari dei conferimenti effettuati dalla C., nelle competenti, Conservatorie dei registri immobiliari. L’attore chiede, altresì, di accertare: a) la sua qualità di erede della C., deceduta l'(OMISSIS), e di comproprietario dell’immobile di via (OMISSIS) e delle relative pertinenze con condanna della società conferitaria e del fratello alla restituzione in suo favore con la corresponsione dei frutti civili nel frattempo maturati; b) la inesistenza della società costituita a seguito della impugnata procura; c) la sua qualità di erede o comunque di comproprietario del 95% dei beni immobili fittiziamente conferiti nel patrimonio della neo costituita società lussemburghese e di quelli da questa acquistati. L’attore chiede, inoltre, di condannare tutti i convenuti in solido, al risarcimento dei danni in misura pari a 100.000,00 Euro.

Ora, dalla lettura dell’incarto processuale risulta, anzitutto, che la procura (“Procuration”), recante, in base. ad esperita perizia calligrafica la firma apocrifa della C., è stata vergata in Roma in data 31 marzo 2006. (Ovviamente, l’individuazione del luogo di redazione e conferimento della procura vale da riscontro ex actis di quanto dedotto della domanda attorea solo quoad iurisdictionis, appartenendo al merito la conferma o smentita della relativa circostanza).

La giurisdizione sulla domanda principale, da cui corollano tutte le altre, e in ispecie quella risarcitoria (veicolata contro tutti i convenuti, ritenuti dall’attore ideatoti e/o esecutori a vario titolo di un truffaldino ordito), appartiene, pertanto, al giudice del luogo ove è stato perpetrato l’illecito. Per vero, l’art. 5, punto 3, del regolamento CEE n. 44 del 2001 (reiterativo dell’art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con la L. 21 giugno 1971, n. 804), stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di illeciti dolosi e colposi nel “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. un. nn. 14654/2011, 16065/2014), a tal fine rileva, giusta il disposto dell’art. 386 c.c., l’individuazione, quoad loci, della causa petendi (nella specie, la procura apocrifa), intesa come il (decisivo) fatto storico generatore dell’evento di danno, anche al di là e a prescindere dalla concreta localizzazione delle singole conseguenze dannose destinate a verificarsi nel patrimonio del danneggiato (peraltro nel caso in specie incontestabilmente residente e domiciliato in Italia).

Per la più recente giurisprudenza della Corte di giustizia, (Corte di Giustizia CE, Grande Sezione, procedimenti riuniti C-509/09 e C- 161/10, Corte di Giustizia CE, quinta sezione, del 18 luglio 2013 in causa C147/12), la norma sulla competenza speciale enunciata all’art. 5, punto 3 del Regolamento, in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso si è verificato, che giustifica un’attribuzione di competenza a questi ultimi giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale: infatti, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire è quello di norma più idoneo a pronunciarsi in merito, segnatamente per motivi di prossimità rispetto alla controversia e di facilità nell’espletamento dell’istruttoria.

Sulla base di tali principi, è evidente il nesso tra l’azione esperita dall’attore e i giudici italiani: si è verificato in Italia il fatto illecito da cui sarebbe derivata, a cascata, la nullità degli altri negozi e la sottrazione dei beni alla successione ab intestato: della C.; in Italia, sembra essersi indiscutibilmente realizzato quel collegamento probatorio e funzionale tra la causa petendi dell’azione esercitata dall’attore e i fatti dedotti in giudizio. In sostanza, il (prospettato) disegno doloso comune a tutti i convenuti di confezionare una falsa procura si pone, sempre secondo la prospettazione attorea, come condotta diacronicamente preparatoria rispetto all’evento di danno, dall’attore individuato, sul piano della causalità materiale, anche con riferimento alla lesione dei suoi diritti di erede legittimo.

Appartiene, poi, sicuramente alla competenza giurisdizionale del giudice italiano, ai sensi della L. n. 218 del 1995, artt. 3, 46 e 50, (cui occorre fare riferimento, trattandosi di materia non compresa nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles), la domanda di accertamento della qualità di erede e quella – correlativa – di petizione di eredità, nonchè, quanto meno nei confronti del germano coerede, la domanda accessoria di rendiconto della gestione e corresponsione dei relativi frutti. Di vero, la successione di C.S., nata a (OMISSIS), si è aperta a Roma, luogo del di lei decesso, e tutti i beni ricompresi nelle cennate domande accertativa, recuperatoria e di resa del conto sono ubicati in territorio italiano.

Va d’altra parte rilevato che l’art. 6 della Convenzione di Bruxelles prefigura criteri di competenza speciale, di cui l’attore ha facoltà di avvalersi in deroga alla disposizione – di cui all’art. 2, i quali consentono di citare il convenuto, domiciliato in uno Stato, davanti al giudice di un altro Stato.

In particolare il criterio di cui all’art. 6, n. 1 prevede che, nell’ipotesi di pluralità di convenuti, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi. In altri termini, l’attore può proporre più domande, cumulandole in simultaneo processo, nei confronti di diversi litisconsorti, innanzi al giudice dello Stato di appartenenza di uno di essi.

La Corte di Giustizia ha ritenuto: (Corte di Giustizia CE, 27 settembre 1988, in causa C – 189/87 e 27 ottobre 1998 in causa C-51/97) che la deroga alle regole ordinarie di competenza giurisdizionale prevista dall’art. 6, n. 1 richiede che la connessione tra le cause proposte in cumulo soggettivo deve essere tale da “evitare che vengano pronunciate negli Stati contraenti decisioni incompatibili tra loro”, intento questo che pure “riaffiora nella Convenzione stessa all’art. 22, che disciplina l’ipotesi di domande connesse promosse dinanzi ai giudici di Stati contraenti diversi” e che mira a garantire “nei limiti del possibile, la parità e l’uniformità dei diritti e degli obblighi che scaturiscono dalla Convenzione per gli Stati contraenti e gli interessati”.

In base alla prevalente interpretazione data dalla giurisprudenza alla previsione in parola, la richiesta connessione deve essere in senso proprio, ovverosia derivare dal titolo o dall’oggetto, secondo la nozione che nel nostro ordinamento si ricava dall’art. 33 c.p.c., (Anche se, a volte, si è precisato – Cass. sez. un, nn. 5090/2008, 14287/2006, 7935/1990 – che nessuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che le domande, pur connesse nei suddetti termini, postulano la cognizione di ulteriori causae petendi, rispetto alle quali non ricorra analoga connessione, o non siano ravvisabili altri momenti di collegamento dotati di analoga idoneità, quando l’articolazione delle stesse comporti la preliminare cognizione in ordine alla causa petendi che, determinando la connessione, impone l’unitaria trattazione di tutte le cause).

Seguendo detto indirizzo, la pacifica presenza nella specie di due convenuti soggetti alla giurisdizione del giudice italiano è idonea a realizzare la potestas iudicandi di tale giudice nei confronti degli altri convenuti stranieri, tenuto conto del fatto che costoro sono stati citati per rispondere, in via solidale, in virtù del medesimo fatto genetico dannoso, costituito dal concorso nel fatto illecito della falsa procura, e, perciò, in un’ipotesi tipica di connessione propria per identità di titolo. In altri termini, nel caso in esame, è stata prospettata la solidale responsabilità extracontrattuale dei convenuti, a motivo del loro concorrente e consapevole coinvolgimento in condotte costituenti addirittura fattispecie criminose. La causa petendi è quindi unica, pur nella differente dislocazione diacronica delle condotte illecite: si assume che i convenuti, in concorso fra loro, ovvero attraverso condotte separate ma convergenti, avrebbero contribuito a confezionare la falsa procura illecito che avrebbe poi, a catena, comportato, la nullità della costituzione della società LU. FE. e la illegittima sottrazione di beni alla successione ab intestato della C..

Nel caso in esame, quindi, la connessione sussiste, non solo tra le domande proposte dall’attore nei confronti di tutti i convenuti, poichè esse mirano all’accertamento della responsabilità di tutti i partecipanti all’attività illecita con condotte fra loro connesse – che hanno provocato al ricorrente i danni dei quali richiede il risarcimento, ma anche con riferimento alle altre domande ipotizzate siccome consequenziali dall’attuale ricorrente e intese a invalidare rapporti negoziali e operazioni societarie più specificamente coinvolgenti alcuni dei convenuti stranieri.

Peraltro, aderendo al principio della giurisprudenza comunitaria che estende al precetto dell’art. 6, n. 1 della Convenzione di Bruxelles la clausola di salvaguardia contenuta nel solo n. 2 della medesima norma (sentenze della CGUE da ultimo citate) sussiste l’altra condizione per l’applicabilità della norma, la quale, unitamente al domicilio nella circoscrizione del giudice adito e alla presenza di un rapporto di connessione tra le domande, richiede che non si realizzi il litisconsorzio cd fittizio, finalizzato a sottrarre i litisconsorti stranieri alla giurisdizione dello Stato di appartenenza. Non può, infatti, sostenersi che la citazione in giudizio dei soggetti non domiciliati in Italia abbia avuto il solo scopo di radicarvi pretestuosamente la giurisdizione. In analogia a quanto deciso dalla Corte con la sentenza n. 26937/2013, anche nel caso di specie va escluso tout court la predicabilità di una patente pretestuosità del cumulo soggettivo di domande sì come realizzato al solo fine di determinare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione, perchè, ora come allora, dalla prospettazione della domanda – la cui fondatezza costituisce irredimibile questione di merito risulta che ciascun convenuto non può astrattamente dirsi estraneo alla pretesa fatta valere in giudizio. Ed in questo come in quel caso, il fatto illecito prospettato, nel suo aspetto genetico, ha preso le mosse proprio dal territorio italiano ove è stata redatta la procura apocrifa.

A nulla valgono, infine, le eccezioni sollevate da alcuni dei convenuti i quali fanno valere la esistenza di un patto di deroga in favore della giurisdizione lussemburghese adietto allo statuto societario della LU.FE. S.A., regolando ovviamente detto accordo solo i rapporti tra società e soci, senza alcuna refluenza sui rapporti giuridici dedotti in lite dall’attore. Conclude: Va dichiarata la giurisdizione del giudice italiano”.

Nel termine di cui all’art. 380 ter c.p.c., è stata depositata memoria per la “Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A.”.

2. – La Corte condivide integralmente le conclusioni del P.G. e le argomentazioni che le sorreggono.

Invero, la memoria della controricorrente insiste sulla competenza esclusiva prevista dall’art. 22, n. 2, del Regolamento n. 44/2001, in forza del quale “Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva… in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato membro”. Talchè la domanda di nullità della costituzione della società LU.FE. apparterrebbe al giudice del Lussemburgo.

Sennonchè va rilevato che la norma innanzi richiamata prevede, altresì, che “per determinare tale sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato”.

Occorre fare riferimento, pertanto, alla L. n. 218 del 1995, art. 25, il quale dispone che “Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti”.

Il ricorrente (alle pagg. 22-23 del ricorso) ha evidenziato che dagli stessi scritti difensivi dei convenuti è dato evincere che l’oggetto principale, “anzi unico”, della LU.FE. consiste proprio nell’acquisto di beni immobili in Italia; che il patrimonio sociale della LU.FE. è rappresentato unicamente da beni immobili siti in Italia ed oggetto del giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Roma; che la società ha amministratori italiani ed ha una rappresentanza fiscale in Italia. Circostanze rimaste incontestate e che consentono di affermare che la sede reale della società si trova in Italia. Talchè anche sulla base del criterio di collegamento di cui al Reg. n. 44 del 2001, art. 22, n. 2 e L. n. 218 del 1995, art. 25, la giurisdizione appartiene al giudice italiano.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA