Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13119 del 24/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 13119 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 15314-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015

contro

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VOLPE LUCA C.F. VLPLCU75E08H501A;
– intimato –

Nonché da:

Data pubblicazione: 24/06/2015

VOLPE LUCA c.f.

VLPLCU75E08H501A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale contro

POSTE ITALIANE S.P.A. c.f. 97103880585;
– intimata –

avverso il provvedimento n. 8514/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/06/2008 r.g.n.
58412006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale
FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO per delega verbale
RIZZO ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per
l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

4.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Volpe Luca proponeva appello avverso la sentenza del 1 luglio 2005 con
cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, non aveva accolto la sua
domanda nei confronti della Poste Italiane s.p.a. di dichiarazione di nullità delle
,

clausole di apposizione del termine nei contratti stipulati tra le parti nelle date
indicate e che il rapporto di lavoro doveva considerarsi a tempo indeterminato sin dal
primo contratto con condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni
globali di fatto dalla data di conversione del contratto sino a quella della sentenza

oltre rivalutazione e interessi. Eccepiva l’erroneità della sentenza di primo grado e
ribadiva la nullità dei contratti a tempo, chiedeva pertanto la riforma della sentenza
con il rigetto della domanda.
L’appellata ha resistito al gravame ed ha concluso per il rigetto dello stesso.
La Corte d’appello di Roma con sentenza del 13 dicembre 2007-30 giugno
2008, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava la nullità dei contratti a
termine intercorsi tra l’appellante e la Poste Italiane s.p.a. per i periodi dal 1.2.2002 al
30.4.2002, dal 1.7.02 al 30.9.02 e dal 2.12.2002 al 31.12.2002 e, per l’effetto,
dichiarava che era intercorso tra le parti un unico rapporto a tempo indeterminato
ancora in atto; condannava la società a risarcire il danno all’appellante in misura pari
alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora del 2.7. 2003 fino alla scadenza del
terzo anno successivo alla scadenza dell’ultimo contratto a termine (31.12.2005),
oltre interessi legali dalle scadenze al saldo e rivalutazione monetaria; condannava
l’appellata a rifondere all’appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio a favore
della controparte.
2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società Poste Italiane.
Resiste con controricorso la parte intimata che ha proposto anche ricorso
incidentale e successivamente ha depositato memoria.
3. Nella camera di consiglio all’esito dell’odierna udienza il collegio ha deciso
la causa ed ha autorizzato la motivazione semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso principale, articolato in cinque motivi, la società ricorrente
denuncia, nei primi due motivi, la violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001,
2.

nonché vizio di motivazione, sostenendo che le ragioni giustificative dell’apposizione
del termine al contratto di lavoro ben possono essere individuate per relazione a
mezzo degli accordi sindacali che invece la Corte d’appello non ha valutato.

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Con gli altri motivi la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4
d.lgs. n. 368 del 2001 quanto all’onere probatorio gravante sul datore di lavoro solo
in caso di proroga del contratto a termine e la violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 368 del
2001, che prevede la conversione in rapporto a tempo indeterminato unicamente in
caso di proroga illegittima.
2. Il ricorso incidentale, articolato in nove motivi, è diretto a censurare la
sentenza impugnata nella parte in cui limita la condanna al pagamento delle

3. Il ricorso principale — i cui primi due motivi possono essere esaminati
congiuntamente — è fondato.
Al riguardo, esaminando una fattispecie analoga, Cass., sez. lav., 1 febbraio
2010 n. 2279, ha affermato che, in tema di apposizione del termine al contratto di
lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle
“specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha
inteso stabilite, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla
Corte di Giustizia (….), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del
termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale
nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con
riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale,
perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali
ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale
specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso
“per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti” (come accordi collettivi
richiamati nello stesso contratto individuale).
In particolare, poi, come è stato precisato da Cass., sez. lav., 27 aprile 2010
n. 10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall’art. 1 del
d.lgs, n. 368/2001 “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto
scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e
puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché
l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che
contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del
datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a
tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo
temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa
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retribuzioni solo ad un triennio.

sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente
nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.
Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata
ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di
tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo
a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini
dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti

Con riguardo a questi ultimi questa Corte ha altresì chiarito che, seppure nel
nuovo quadro normativo non spetti più un autonomo potere di qualificazione delle
esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a termine, tuttavia, la mediazione
collettiva ed i relativi esiti concertativi restano pur sempre un elemento rilevante di
rappresentazione delle esigenze aziendali in termini compatibili con la tutela degli
interessi dei dipendenti, con la conseguenza che gli stessi debbono essere
attentamente valutati dal giudice ai fini della configurabilità nel caso concreto dei
requisiti della fattispecie legale.
E’ vero che una interpretazione del termine “specificate” che non consentisse,
nella piena trasparenza, quel controllo di effettività, assicurato, seppur in maniera
diversa, dalla disciplina previgente, risulterebbe in contrasto con la clausola di non
regresso di cui alla clausola 8 n. 3 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva, in
quanto rappresenterebbe un ingiustificato arretramento in rapporto al precedente
livello generale di tutela applicabile nello Stato Italiano e finirebbe altresì per
configurare un eccesso di delega da parte del governo rispetto a quanto stabilito dalla
L. 29 dicembre 2000, n. 422, che a questo attribuiva unicamente il potere di attuare la
direttiva 1999/70/CE, con la possibilità di apportare nei settori interessati dalla
normativa da attuare unicamente modifiche o integrazioni necessarie ad evitare
disarmonie tra le norme introdotte e quelle già vigenti.
Ma siffatta specificazione delle ragioni giustificatrici del termine può risultare
anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi
scritti accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità e la
articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della
esigenza di assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti
specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata
con i rappresentanti del personale. Ciò che la ricorrente deduce essere avvenuto nel
caso in esame, in cui il contratto di lavoro del lavoratore (che enuncia appunto
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sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto”.

ragioni attinenti ad esigenze aziendali) deve intendersi far riferimento, per precisarne
in concreto la portata, all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17, 18 e 23
ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002 anche ai sensi dell’accordo 13 febbraio
e 17 aprile 2002.
Da tali accordi, come riprodotti dalla difesa della società nelle parti di
interesse (nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), si
desumerebbe infatti l’attivazione, nel periodo dagli stessi considerato e nell’abito del
processo di ristrutturazione in atto, di processi di mobilità del personale all’interno

dell’azienda al fine di riequilibrane la distribuzione su tutto il territorio nazionale
nonché quanto alle mansioni, da posizioni sovradimensionate, in genere di staff,
verso il servizio di recapito, carente di personale.
In tale contesto in particolare l’accordo 17 ottobre 2001, sul punto
implicitamente richiamato anche nelle sede contrattuali successive, prevedrebbe che
“La società potrà continuare a ricorrere all’attivazione di contratti a tempo
determinato per sostenere il livello di servizio recapito durante la fase di
realizzazione dei processi di mobilità di cui al presente accordo, ancorché nella
prospettiva di ridurne gradualmente l’utilizzo”. Sicché risulterebbero, secondo la
ricorrente, sufficientemente specificate le ragioni giustificative della clausola
appositiva del termine al contratto di lavoro.
Attraverso il richiamo agli accordi collettivi citati risulterebbero specificata,
con riferimento alla sede di lavoro e alla posizione lavorativa di questi, la causale del
termine consistente nella necessità di coprire, temporaneamente e fino al progressivo
esaurimento del processo di mobilità interaziendale di cui agli accordi medesimi,
posizioni di lavoro scoperte, su tutto il territorio nazionale, presso il servizio recapito
della società e quindi per ciò che riguarda mansioni e qualifiche ben individuate.
In sintesi, i giudici di merito hanno omesso di esaminare gli elementi di
specificazione emergenti dai richiamati accordi sindacali.
4. Per tali motivi e nei limiti di essi, il ricorso va accolto, con la precisazione

che, ove i giudici di merito, cui la causa va rinviata, valutino come sufficientemente
specificata la causale suddetta, l’onere probatorio relativo alla effettiva ricorrenza nel
concreto degli elementi così individuati, ivi compresa l’effettiva destinazione del
lavoratore nel corso del rapporto presso la sede di lavoro indicata, con la qualifica e
le mansioni conseguenti, graverà sulla società datrice di lavoro.

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Il ricorso principale va quindi accolto nei primi due motivi, assorbiti gli altri
motivi, nonché assorbito il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata con
rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie i primi due motivi del ricorso principale,
assorbiti gli altri motivi, nonché assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa
composizione.
Così deciso in Roma il 5 marzo 2015
Il Consigliere

Il Presidente

e

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