Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13119 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.24/05/2017),  n. 13119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11702-2016 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO

ROSSI, FRANCESCO DI NIOLA;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA ASS.NI SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 14, presso

lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13742/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 02/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

A quanto è dato comprendere dalla lettura del ricorso, F.F. conveniva in giudizio le Generali Italia s.p.a. per vederli condannare al risarcimento del danno subito a seguito di un incidente stradale. La domanda veniva accolta in primo grado ma rigettata in appello dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 13742/2015, depositata il 12.11.2015.

Senza meglio spiegare l’andamento dei fatti (senza neppure precisare cioè se l’incidente avrebbe prodotto danni alle cose o alle persone, si sia frutto di uno scontro tra veicoli o meno, se l’assicurazione evocata in giudizio sia la propria o quella del veicolo investitore), il F. propone ricorso lamentando congiuntamente quanto genericamente la violazione e falsa applicazione di norme in materia, l’erronea interpretazione dei documenti allegati, l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso. Resistono le Assicurazioni Generali con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto inammissibile.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

Tanto perchè il ricorso non contiene in effetti una segnalazione degli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, ma piuttosto contesta sotto vari profili l’accertamento in fatto sul quale si fonda il rigetto della domanda risarcitoria del ricorrente. Contesta che non si sia svolta una adeguata istruttoria, con ricostruzione della dinamica, che il tribunale non abbia tenuto in conto la relazione degli agenti della polizia municipale (che non riproduce neppure nei punti salienti) nè quanto riferito dal teste, contesta la motivazione (facendo riferimento peraltro ad una nozione vizio di motivazione non più vigente) senza riprendere i passi della sentenza impugnata che ritiene carenti.

A ciò si aggiunge una carente esposizione dei fatti di causa, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che non consente neppure alla corte di comprendere, senza attingere a fonti esterne rispetto al ricorso, ovvero alla sentenza e al controricorso, quali siano state le domande effettivamente proposte in causa nonchè la dinamica dei fatti.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Le modalità di redazione del ricorso comprovano che l’avvocato che l’ha redatto non si sia adoperato con la “exacta diligentia” esigibile in relazione ad una prestazione professionale altamente qualificata come è quella dell’avvocato, in particolare se cassazionista, e giustificano una condanna del ricorrente, ex art. 96 c.p.c., comma 3, al versamento di una ulteriore somma di Euro 2.000,00 (sui presupposti per la condanna alle spese per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3, v., tra le altre, Cass. n. 20732 del 2016).

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Condanna il ricorrente al versamento dell’ulteriore importo di Euro 2.000,00 ex art. 96 c.p.c., comma 3).

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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