Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13118 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. II, 28/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE PIRAMIDE CESTIA 1/C, presso lo studio

dell’avvocato MAGRI’ CARMINE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UFFICIO FINANZIARIO TERAMO;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TERAMO, depositata il

06/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato MACRI’ Carmine, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G. ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento in data 5.7.2004, con il quale il giudice del Tribunale di Teramo, dichiarava inammissibile l’impugnazione da lui proposta avverso il provvedimento emesso in data 14.01.04 dal Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso tribunale, il quale, con ordinanza in data 14.01.2004 aveva a sua volta dichiarato inammissibile l’opposizione del ricorrente avverso il provvedimento, da lui stesso emesso, in data 30.12.03 di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.Lgs. n. 115 del 2002, proposta dal medesimo B. nell’ambito di un procedimento penale nel quale egli era coinvolto. Il ricorso – articolato in più mezzi – è stato notificato all’Ufficio Finanziano di Teramo, che non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente chiede che venga cassata l’ordinanza de 5-6 luglio 2004: in quanto la motivazione della stessa viola la legge in ordine alla competenza funzionale degli Organi Giudiziari ed i criteri di riparto della potestà giurisdicente in tema di disamina dell’istanza per l’ammissione al patrocinio e di valutazione , in sede di ricorso, dell’eventuale provvedimento che quell’istanza aveva rigettato”.

Osserva il Collegio che in effetti il provvedimento impugnato oltre a presentare i denunciati vizi di violazione di legge, non appare immune dai parimenti denunciati profili di abnormità, per cui in relazione ad esso, trattandosi di atto idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. n. 28299 del 31/12/2009).

Ciò premesso, occorre rilevare che in tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso il provvedimento di reiezione dell’istanza relativa all’ammissione al gratuito patrocinio è proponibile, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99 del T.U., opposizione dinanzi al presidente dell’ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto (nella fattispecie: il presiedente del Tribunale di Chieti).

Nel caso di specie il reclamo del 13.1.2004 avverso il provvedimento di rigetto datato 30.12.03 dell’istanza di ammissione al patrocinio pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti è stato dichiarato inammissibile dallo stesso magistrato con provvedimento in calce allo stesso reclamo; ugualmente inammissibile è stato altresì dichiarato dal giudice de medesimo Ufficio giudiziario con provvedimento del 5.7.2004 l’ulteriore impugnativa proposta nei riguardi del citato decreto del 14.01.04 del GIP. Nell’uno e nell’altro caso i predetti magistrati hanno erroneamente ritenuto di doversi pronunciarsi sul reclamo del B., benchè di certo non ne fossero competenti, essendo al riguardo funzionalmente competente in via esclusiva il solo presidente del tribunale di Chieti, al quale soltanto evidentemente doveva essere rimessa, per le sue determinazioni, l’istanza di esso B..

Ne consegue che il ricorso dev’essere accolto; il provvedimento impugnato dev’essere cassato, con il rinvio degli atti al Presidente del tribunale di Teramo competente D.Lgs. n. 112 del 2002, ex art. 99, per le sue determinazioni in merito al reclamo proposto dal B. avverso il rigetto della propria istanza tesa ad ottenere il gratuito patrocinio.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Presidente del tribunale di Teramo.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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