Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13118 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 24/06/2016), n.13118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 688/12 proposto da:

Cisa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Ennio Quirino Visconti 99,

presso l’avv. Berardino Iacobucci (Studio Conte), rappresentata e

difesa dall’avv. Prof. Aurelio Arnese giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma Via Barberini 36, presso la Regione Puglia

Delegazione di Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Sivo

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia (Bari), Sez. 1, n. 22/01/10 dell’11 ottobre 2010, depositata

V8 novembre 2010, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 6 maggio 2016

dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Uditi l’avv. Ugo Grippa per delega dell’avv. Aurelio Arnese per

la società ricorrente e l’avv. Giovanni Sivo per la Regione

Puglia;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un atto di contestazione concernente due tardivi versamenti del tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi in discarica per l’anno 2002, con irrogazione delle relative sanzioni. La società contribuente lamentava: a) l’inesistenza o nullità della notifica; b) difetto di motivazione dell’atto impugnato; c) violazione del principio di legalità D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 3; d) non irrogabilità della sanzione D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 5, comma 3 e art. 6, commi 5 e 5-bis, sanzione della quale si chiedeva comunque la riduzione ex art. 7, commi 1 e 4, del medesimo decreto.

La Commissione adita – Commissione Tributaria Provinciale di Taranto dichiarava la propria incompetenza territoriale indicando come giudice competente la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, innanzi alla quale, nelle more della riassunzione, la società contribuente aveva impugnato, con identici motivi, un avviso di accertamento e irrogazione sanzioni per tardiva dichiarazione e tardivo versamento del medesimo tributo per l’anno 2003. Tale ricorso era poi riunito a quello originato dalla riassunzione del giudizio dapprima proposto al giudice territorialmente incompetente e al ricorso avverso la cartella di pagamento nel frattempo notificata dalla Regione in riferimento all’annualità 2002. La Commissione Provinciale di Bari, in parziale accoglimento dei ricorsi così riuniti, annullava la cartella contestata, disponeva la riduzione a metà delle sanzioni irrogate per ritardato pagamento e stabiliva che fossero dovuti gli interessi per il ritardato pagamento del tributo e la sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione per l’anno 2003. L’appello della società contribuente era rigettato con la sentenza in epigrafe, la quale accoglieva, tuttavia, l’appello incidentale della Regione e confermava le sanzioni irrogate con gli atti di accertamento.

Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso con due motivi. Resiste la Regione Puglia con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo la società contribuente lamenta che il giudice di merito abbia omesso di pronunciarsi – come pur avrebbe dovuto, in via incidentale (e non in via principale) – sulla natura giuridica di “organo indiretto della Pubblica Amministrazione” che la società contribuente pretenderebbe le fosse attribuito in ragione del rapporto di “immedesimazione organica” nascente dal contratto di concessione per la gestione della discarica: sul punto comunque il giudice di merito sarebbe incorso in vizio di omessa motivazione su fatto controverso e decisivo della controversia.

1.1. Il motivo non è fondato, in quanto il giudice d’appello si è espressamente pronunciato sul punto, motivando adeguatamente in ordine alle ragioni per le quali non ha ritenuto sussistere la pretesa natura giuridica di “impresa organo” per sè pretesa dalla società contribuente: il motivo, così, si traduce nel tentativo inammissibile di ottenere una revisione del merito, che tacere prevalere la valutazione dei fatti sostenuta dalla parte su quella argomentatamente data dal giudicante.

2. Con il secondo motivo, la società contribuente censura la sentenza impugnata per non aver considerato positivamente l’eccezione sollevata da essa ricorrente circa la supposta non conformità della normativa nazionale relativa all’ecotassa (e alle relative sanzioni) con le Direttive CEE nn. 31/1999, 35/2000 e 48/2011 e la subordinata eccezione di illegittimità costituzionale della medesima normativa per contrasto con tali direttive, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost., nonchè per contrasto con l’art. 97 Cost., “per la mancata previsione nella disciplina della sanzione della mora del Comune conferitore”.

2.1. Il motivo non è fondato. Non essendo dedotto alcun vizio di motivazione in ordine alla risposta data dal giudice di merito ai medesimi quesiti qui sostanzialmente riproposti, la censura si risolve in una inammissibile pretesa di revisione, affinchè il giudice di legittimità faccia prevalere l’interpretazione della parte su quella del giudice d’appello.

2.2. Peraltro, come correttamente rileva la sentenza impugnata si tratta di argomentazioni in larga parte generiche e relative a questioni de iure condendo, che concernono in particolare il diritto di rivalsa del gestore della discarica nei confronti dei soggetti conferenti (questa essendo l’area rispetto alla quale si potrebbe discutere di un eventuale adeguamento di disciplina in ossequio alla richiamata sentenza della Corte di Giustizia 25 febbraio 2010 in causa C-171/08), tema estraneo al presente giudizio e che esula dalla giurisdizione del giudice tributario.

3. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Stante la particolarità delle questioni discusse nel giudizio, appare giustificata la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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