Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13118 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.24/05/2017),  n. 13118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8507-2016 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI

UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO MOBILIO;

– ricorrente –

contro

GBS ASSICURAZIONI SPA, P.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 297/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata l’01/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di C.F., volta al risarcimento dei danni alla persona riportati a seguito di incidente stradale con la vettura condotta da P.R., assicurata con la GBS Ass.ni s.p.a., è stata parzialmente accolta in appello con la sentenza n. 297/2015 della Corte d’Appello di Salerno, depositata in data 1.10.2015, con la quale gli appellati sono stati condannati a risarcirle il danno nella misura di Euro 14.578,36.

La C. propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, esaminata la memoria della ricorrente, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

I primi due motivi, con i quali si lamenta l’omessa valutazione di un punto decisivo della controversia con motivazione apparente e contraddittoria, e la violazione e falsa applicazione del giusto processo nonchè l’omessa valutazione su punti decisivi della controversia, sono in effetti inammissibili, perchè si risolvono in una critica nel merito della motivazione, facendo in parte riferimento ad una nozione di vizio di motivazione non più esistente, a fronte di una motivazione congrua e articolata.

Il terzo motivo, con il quale si denuncia, oltre al vizio di motivazione, la violazione dell’art. 2043 c.c., appare manifestamente infondato in quanto non si criticano le categorie giuridiche utilizzate dalla corte ai fini della quantificazione del danno, ma l’omessa considerazione di alcuni documenti per una più appropriata quantificazione, ovvero si tende ad una riconsiderazione delle risultanze di fatto.

Ugualmente infondato è l’ultimo motivo, con il quale la ricorrente, la cui domanda in appello non è stata integralmente accolta, si duole della avvenuta compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza. La corte d’appello ha fatto corretta applicazione del richiamato principio secondo il quale la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cass. n. 22381 del 2009, Cass. n. 21684 del 2013).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di cassazione, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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