Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13118 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12934/2019, proposto da:

O.E.E., rappresentato difeso dagli avv.

Massimiliano Scaringella, presso il cui studio in Roma, alla via

degli Ottavi n. 9, elettivamente domicilia per procura speciale, e

Fabio Loscerbo, del Foro di Bologna;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.,

– intimato –

Avverso il decreto n. 1448/2019 del Tribunale di Bologna, depositato

il 20.03.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18 febbraio 2021 dal Consigliere Dott. FEDERICI

Francesco.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Bologna, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto da O.E.E., nato in Nigeria, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di asilo rivolta alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, sez. di Forlì – Cesena. Il giudice ha rigettato il ricorso reputando non credibili i fatti e le affermazioni rese dallo straniero. Il ricorrente ha censurato il decreto, chiedendone la cassazione, affidandosi a sei motivi. Il Ministero dell’Interno non ha inteso resistere.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ha denunciato l’erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto inattendibili i fatti e la documentazione prodotta dal ricorrente, esimendosi peraltro dall’onere di cooperazione nell’assunzione di informazioni aggiornate sul paese d’origine del richiedente.

Va premesso, per quanto si evince dal ricorso e dal decreto Impugnato, che a sostegno della domanda -diretta alla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, o, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria o di quella umanitaria- il richiedente aveva narrato di essere nato a (OMISSIS), di religione cristiana e di etnia (OMISSIS). Era vissuto da sempre con sua madre presso una zia ed i figli di quest’ultima. Non aveva conosciuto nè il padre nè i fratelli maggiori, senza mai sentire la necessità di conoscerli. Successivamente, per motivi economici, aveva seguito il cugino maggiore per lavorare a Benin City, ove era stato contattato dal padre biologico,, apprendendo che si trattava di persona molto ricca. Questi aveva voluto conoscerlo ma il fratello maggiore, cui per dissapori il padre aveva rivolto la minaccia di diseredarlo, il 31 novembre 2016 lo aveva ucciso, incolpando del delitto il ricorrente, che pertanto aveva deciso di fuggire, avendo inteso che gli amici del fratello avrebbero tutelato quest’ultimo. Non si era neppure rivolto alla polizia, diffidando della onestà di questa, ed aveva rifiutato l’aiuto di uno zio, che in cambio gli aveva chiesto di aderire al “culto degli ogboni”. Era dunque fuggito in Libia, per poi raggiungere l’Italia il (OMISSIS).

A fronte di questo racconto il tribunale ha evidenziato le numerose incongruenze e le contraddizioni in cui è caduto il ricorrente nella narrazione. Così ha avvertito la genericità dei fatti, in particolare la vaghezza della descrizione dell’episodio centrale della storia, l’aggressione e uccisione del padre da parte del fratello (cioè di come si fossero esattamente svolti i fatti, tenuto conto che dinanzi alla Commissione territoriale aveva riferito che all’omicidio erano stati presenti gli amici del fratello, che lo avevano falsamente accusato dell’uccisione, mentre dinanzi al Tribunale aveva affermato che gli amici erano fuori, ma che avrebbero appoggiato il fratello accusando lui dell’omicidio); le modalità della fuga; il contesto in cui aveva conosciuto lo zio, che per tutelarlo gli aveva chiesto in cambio di associarsi al culto degli Ogboni (tenuto conto che sin da piccolo aveva interrotto qualunque relazione con il padre e con l’intera sua famiglia). Il tribunale ha inoltre reputato inattendibile la documentazione prodotta dal ricorrente, in particolare un articolo pubblicato su una rivista on line, a distanza di un anno e mezzo dall’episodio, e senza indicazione del luogo dei fatti e dell’autore della pubblicazione, scritto in lingua inglese in modo sgrammaticato e riportante circostanze mai riferite dal ricorrente medesimo. Ha aggiunto peraltro che una pubblicazione di EASO del 9 luglio 2018 (query code Q91) aveva svelato la frequenza in Nigeria della pubblicazione di notizie false previo pagamento di denaro. Aveva dunque concluso ritenendo non credibile il racconto, reputando che la fattispecie esulava innanzitutto dal rischio di persecuzione per uno dei motivi contemplati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, e che andava comunque escluso il danno grave riconducibile ad una delle fattispecie identificate dall’art. 14, lett. A), B) e C) della medesima disciplina.

Ebbene, la difesa del richiedente insiste sulla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese alla Commissione ed al Tribunale, nonchè sull’esistenza di riscontri esterni.

Il motivo è inammissibile perchè esso si rivela una mera petizione di principio, senza l’allegazione delle ragioni per cui quelle dichiarazioni dovrebbero ritenersi attendibili e senza spiegare, sotto quale profilo, sia stato violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Se poi con la censura la difesa del ricorrente abbia inteso sollecitare una rivalutazione della narrazione e del materiale allegato dallo straniero, il motivo sarebbe comunque inammissibile perchè con esso si pretenderebbe un accertamento in fatto in sede di legittimità, inibito a questo giudice.

Si tratta peraltro di un motivo contraddetto dalla esaustività e chiarezza delle argomentazioni del decreto impugnato, dalla cui motivazione è dato evincere che quel giudice aveva riscontrato la genericità delle vicende narrate, l’assenza di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, la contraddittorietà dei fatti esposti dal richiedente:

Va comunque rammentato che, in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass., 12/06/2019, n. 15794). Nè, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, occorre procedere ad un approfondimento istruttorie officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., 27/06/2018, n. 16925/18; 11/08/2020, n. 16925; cfr. anche 19/12/2019, n. 33858).

Con il secondo motivo si duole della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 11 e 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè, per quanto comprensibile, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria il tribunale si sarebbe limitato a reputare i fatti non credibili, laddove occorreva valutare tutti gli elementi del caso concreto, in relazione a quanto statuito dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 251 cit.

Il motivo è inammissibile perchè non si comprende cosa dovesse ulteriormente verificare il tribunale, alla luce della disciplina evocata, una volta esclusa l’attendibilità del racconto nel suo complesso.

Con il terzo motivo si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente alla mancata indicazione del riferimento della norma in base alla quale l’assenza di credibilità della narrazione impedisca il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Anche questo motivo è inammissibile. Occorre premettere che al ricorso avverso un decreto pubblicato il 20 marzo 2019 trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Con la nuova formulazione del n. 5 lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia (cfr. Sez. U, n. 8053/2014; nonchè n. 23828/2015; n. 23940/2017). Ebbene, esula del tutto dal vizio di motivazione la crìtica diretta ad un provvedimento per “assenza di rinvio ad un articolo specifico del D.L.. E pertanto l’impossibilità, sul punto….di poter contraddire”.

Con il quarto motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente il tribunale ha escluso la protezione sussidiaria anche sotto l’aspetto del danno grave, riconducibile nella fattispecie prevista dall’art. 14, lett. b), tenuto conto del trattamento inumano e degradante che potrebbe subire il richiedente nell’ipotesi di rientro nel proprio paese d’origine per l’incapacità dell’autorità statuale di fornire adeguata tutela ai suor cittadini; oppure, ancora, del danno grave riconducibile nella fattispecie prevista dall’art. 14, lett. e), per la minaccia grave alla sua persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il motivo è altrettanto inammissibile.

Il tribunale, con riguardo alla prima fattispecie, ha affermato che, a parte la non credibilità della narrazione, ha rilevato che, trattandosi comunque di “pericolo proveniente da agente persecutore privato, il richiedente avrebbe dovuto comunque dimostrare di avere effettivamente ricercato e richiesto la protezione del proprio Stato (o di altro organismo deputato a fornire tutela secondo la previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 6) e che tali enti non abbiano potuto o voluto proteggerlo adeguatamente, mentre tutto questo non si evince”. Quanto poi alia fattispecie prevista dall’art. 14, lett. C) del medesimo articolo, alla luce del rapporto EASO aggiornato ai 2018, nonchè di numerose fonti accreditate, in particolare quelle delle UNHCR, ha evidenziato l’insussistenza di violenze indiscriminate derivanti da conflitti armati interni, tali da esporre a pericolo la popolazione civile per il solo fatto di essere presente sul territorio. A tal fine ha ribadito che in Nigeria l’area critica “rimane limitata, sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto quello dell’emergenza umanitaria, agli Stati di Borno, Yobe e Adamawa, oltre alle regioni limitrofe”. Si tratta di un apprezzamento fattuale, a fronte di una censura ricondotta dal ricorrente nell’errore di diritto. Peraltro la decisione assunta dal giudice di merito, certamente non illogica nè contraddittoria rispetto ai dati accertati, si sottrarrebbe anche dalla critica al vizio motivazionale.

D’altronde, anche sotto il profilo dell’error iuris in iudicando, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed h), e, in termini identici, il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 2, comma 1, lett. f) e g), definiscono come “persona ammissibile alia protezione sussidiaria” il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. L’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 251 cit., a sua volta, dispone che il “danno grave” sussiste, tra l’altro, nell’ipotesi di “e)… minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. Ed è noto come, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. e), del D.Lgs. n. 251 cit., la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere interpretata -in conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12)- nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, per cui il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 8/07/2019, n. 18306; 2/04/2019, n. 9090; 31/05/2018, n. 14006). E’ appena il caso di rammentare che tutte le questioni rappresentate dal richiedente afferiscono a fatti che esulano del tutto da tali prospettive.

Nè rileva la invocata violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del tribunale. Come questa Corte ha più volte affermato (Cass., 17/05/2019, nn. 13449; 13450,13451,13452), il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata, nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alia situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. La decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, avendo indicato la fonte in concreto utilizzata (rapporto EASO e fonti UNHCR) ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti. E’ altrettanto noto che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. 21/10/2019, n. 26728).

Si tratta di un onere non adempiuto nel caso di specie, perchè il ricorrente non ha indicato fonti più recenti e di segno opposto per inficiare le informazioni cui ha fatto riferimento la corte distrettuale.

Con il quinto motivo il richiedente si è doluto della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver mal motivato sulla istanza di protezione umanitaria.

Con il sesto motivo per violazione e falsa applicazione di legge, in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente perchè connessi, afferendo entrambi al rigetto nel decreto della richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria.

Essi sono innammissibili.

Il tribunale invero ha evidenziato che per la concessione della protezione umanitaria occorre procedere ad una valutazione effettiva tra lo stato di integrazione sociale dello straniero in Italia alla luce della situazione attuale del richiedente con riferimento al paese d’origine, allo scopo di verificare concretamente se il rientro possa compromettere la titolarità e l’effettivo esercizio dei suoi diritti umani. Ha concluso in senso negativo, considerato che il richiedente non ha rivelato specifici indicatori di vulnerabilità e di necessità di tutela, anche solo temporanea. A tal fine ha valorizzato la sua attuale situazione di integrazione in Italia, la sua condizione psico-fisica; di contro la circostanza della persistenza dei suoi riferimenti famigliari nel paese d’origine o l’assenza di elementi che mettano in dubbio la capacità di sopravvivenza in Nigeria. Anche in questo caso si tratta di un giudizio fattuale, che non può essere rivalutato in sede di legittimità.

La motivazione tiene inoltre conto dei principi di diritto enucleati da questa Corte in materia di protezione umanitaria. Va infatti rammentato che la protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nei senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 9/10/2017, n. 23604; 15/05/2019, n. 13096).

I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018 (secondo la normativa applicabile ai caso di specie ratione temporis), erano accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. 23/02/2018, n. 4455). Nel caso di specie, il decreto impugnato ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente non rilevando, in sostanza, nella storia personale del ricorrente, alcuna specifica situazione che possa giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si tratta, com’è evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede dr legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando si lamenti l’omesso esame di un fatto decisivo, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e che se considerato, avrebbe consentito una diversa ricostruzione dell’accaduto e delle ragioni invocate dalla parte. Nel caso di specie il ricorrente, pur volendo ritenere ammissibili le denunce di vizio di motivazione, articolate in modo del tutto generico, manca in ogni caso di ogni riferimento ai fatti decisivi da cui potevano emergere i requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Sotto il profilo dell’errore di diritto poi, come affermato da questa Corte (ai cui principi si riporta il decreto ora impugnato), il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018 cit.). E tale comparazione presuppone un livello d’integrazione sociale nei Paese di accoglienza che non può essere soddisfatto dal solo svolgimento in quest’ultimo di un’attività lavorativa.

Una diversa interpretazione “… finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 cit” (così Cass., 4455/2018 cit.).

Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.

Nulla va disposto in ordine alle spese atteso che il Ministero non ha inteso costituirsi.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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