Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13117 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 24/06/2016), n.13117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 521/12 proposto da:

Tisga S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Panama 74, presso l’avv.

Gianni Emilio Iacobelli, rappresentata e difesa dall’avo. Giuseppe

Nebbia giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

Agenzia delle Entrate, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per

legge;

_- controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise

(Campobasso), Sez. 1, n. 105/01/11 del 17 novembre 2010, depositata

il 23 settembre 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 6 maggio 2016

dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Uditi l’avo. Giuseppe Nebbia per la società ricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento e irrogazione sanzioni avente ad oggetto il tributo speciale per il deposito in discarica dovuto dalla società contribuente per l’esercizio di discarica abusiva o deposito incontrollato di rifiuti in agro del Comune di Trivento, località “(OMISSIS)”. La società deduceva la violazione degli artt. 5, 6 e 7 dello Statuto del Contribuente, il difetto di motivazione dell’atto impositivo, nonchè la propria estraneità ai fatti contestati avendo essa proceduto all’integrale reinterro negli scavi di metanizzazione del materiale asportato: lamentava inoltre la mancata considerazione dell’avvbenuta archiviazione di altro procedimento sanzionatorio da parte della Provincia.

La Commissione adita accoglieva il ricorso. La decisione era tuttavia riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la società contribuente propone ricorso per cassazione con sei motivi. La Regione Molise resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo, la società contribuente sostanzialmente ripropone l’eccezione di inammissibilità dell’appello in ragione della proposizione dell’impugnazione da parte dell’Assessorato alla Programmazione Bilancio e Finanze privo della necessaria legittimazione.

1.1. Il motivo è infondato. Dalla medesima riproduzione nel ricorso della intestazione dell’atto di appello emerge con immediatezza che è la Regione, in persona del legale rappresentante pro tempore a proporre l’impugnazione, restando irrilevante ai fini della legittimazione processuale che ad essa nominalmente si “aggiungano” Assessorato ed altri soggetti della stessa istituzione.

2. Con il secondo motivo, la società contribuente ancora una volta ripropone un’altra delle eccezioni di inammissibilità dell’appello respinte dal giudice di merito: quella relativa alla circostanza che l’impugnazione non sarebbe stata notificata al procuratore costituito, bensì alla parte personalmente con l’indicazione tuttavia del domicilio del difensore erroneamente attribuito alla società.

2.1. La censura non è fondata. Dalla eventuale notifica alla parte personalmente non deriva l’inammissibilità dell’impugnazione, ma solo la nullità della notificazione della quale deve essere ordinato il rinnovo, salvo che, come è accaduto nella specie, la parte si sia costituita nel giudizio (v. ex multis, Cass. n. 2707 del 2014).

Corretta, quindi, la decisione del giudice di merito in ordine all’effetto sanante dell’avvenuta costituzione della società contribuente nel giudizio d’appello.

3. Con il terzo motivo di ricorso, sono dedotte la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, art. 7, Statuto del contribuente, D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 e 17, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del divieto di prova testimoniale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7.

3.1. Si tratta di censure infondate in quanto, da un lato, è legittimo il rinvio ad atti noti (come dimostra la circostanziata citazione degli stessi nel ricorso) al contribuente (in particolare ad un p.v.c.), e, dall’altro, “nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, si riferisce alla prova testimoniale quale prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perchè assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice” (Cass. n. 8369 del 2013).

4. Con il quarto motivo di ricorso, la società contribuente denuncia violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, art. 7 Statuto del contribuente, L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 33: il vizio consisterebbe nell’acritico accoglimento nell’atto impositivo delle valutazioni operate dagli ufficiali accertatori.

4.1. La censura si palesa infondata in quanto l’assenza di un’autonoma valutazione delle conclusioni contenute nel p.v.c. non costituisce “vizio di motivazione” dell’atto, ma solo legittima “economia di scrittura” (v. ex multis Cass. n. 21119 del 2011).

5. Con il quinto motivo di ricorso, la società contribuente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, affermando che il giudice di merito avrebbe trascurato o comunque non considerato nel giusto valore gli elementi di fatto offerti alla valutazione del giudicante.

5.1. Si tratta sostanzialmente di censure di merito.

5.2. Alla luce dell’orientamento di questa Corte il motivo deve ritenersi inammissibile in quanto intende far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetta un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti:

invero “tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi” dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Un siffatto motivo di ricorso si risolve “in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione” (Cass. n. 7394 del 2010).

5.3. Peraltro si tratta di censure infondate. Il giudice di merito ha motivato la propria decisione sulla base dei risultati documentali costituiti dal p.v.c. della provincia di Campobasso, dall’ordinanza del Comune di Trivento, dal verbale dei Carabinieri, dalle analisi dell’ARPA Molise e dal materiale fotografico agli atti del processo, riferendo specificamente a tale documentazione, singolarmente e complessivamente considerata, la prova delle circostanze rilevanti, prova che il giudicante definisce non adeguatamente contrastata dalla società contribuente che si è limitata a mere argomentazioni ampiamente confutate dalla richiamata documentazione.

6. Con il sesto motivo di ricorso, la società contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 9, in quanto il giudice di merito non avrebbe applicato il principio di specialità nella ricorrenza tra sanzione penale e sanzione amministrativa.

6.1. La censura è inammissibile trattandosi di questione nuova di cui non è data prova nel ricorso che sia stata eccepita nelle fasi di merito.

6.2. Si tratta inoltre di censura infondata stante la non omogeneità delle fattispecie considerate non confrontabili sotto il profilo soggettivo ed oggettivo ed il carattere strettamente tributario della sanzione concernente il mancato pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica. Sono sanzionati comportamenti diversi.

7. Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza per quanto riguarda la situazione della Regione Molise.

Mentre per quanto riguarda la situazione dell’Agenzia delle Entrate non occorre provvedere sulle spese, in quanto l’amministrazione finanziaria non ha fatto parte del giudizio e si è costituita in questa fase solo per il fatto che l’Avvocatura dello Stato ha ricevuto la notifica del ricorso, ma pur sempre indirizzata all’ente territoriale.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio nei confronti della Regione Molise, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre oneri di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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