Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13117 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10514/2019 proposto da:

A.Y., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Ficarra Antonino, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il

08/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2021 dal Cons. Dott. FEDERICI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Caltanisetta, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto da A.Y., nato in (OMISSIS), avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di asilo rivolta alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa. Il giudice ha rigettato il ricorso reputando non credibili i fatti e le affermazioni rese dal richiedente. Il ricorrente ha censurato il decreto, chiedendone la cassazione, affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’interno ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con i primi due motivi il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 Cost., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, art. 6, comma 3, lett. A) della Convenzione dei diritti dell’uomo, recepita con la L. n. 848 del 1955, dell’art. 14, comma 3, lett. A) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, recepito con L. n. 881 del 1977 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ha denunciato la mancata traduzione, nella lingua conosciuta dal ricorrente, sta della decisione della commissione territoriale, sia dell’impugnato decreto, con loro conseguente nullità. Ha sostenuto la necessità che l’atto destinato al cittadino straniero sia preventivamente tradotto in una lingua da lui comprensibile, invocando la “legittimità costituzionale dell’art. 122 c.p.c., per contrasto con gli artt. 6 e 10 Cost., nella parte in cui non prevede l’obbligo della traduzione degli atti per lo straniero in relazione quanto meno ai procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto di asilo o dello status di rifugiato.

I motivi sono inammissibili. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impegnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, é previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa (Cass., n. 18723/19; n. 16470/19; n. 7385/17). Nel caso concreto, il ricorrente ha lamentato genericamente la mancata traduzione nella propria lingua del provvedimento della Commissione territoriale e del decreto impugnato, ma senza allegare una specifica lesione del diritto di difesa che fosse conseguenza diretta dell’omessa traduzione. Mancano pertanto anche i presupposti per invocare l’illegittimità costituzionale dell’art. 122 c.p.c..

Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369 e 2697 c.c., attt. 115, 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 6 e 13 della CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della direttiva CE 2013/32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ha censurato il decreto nella parte in cui il tribunale ha escluso che la vicenda narrata dal richiedente esulasse dal rischio di persecuzione, rilevante ai fini della protezione internazionale. Al contrario, secondo la prospettazione difensiva del ricorrente, la fattispecie doveva collocarsi in uno dei casi tassativamente indicati nell’art. 1, lett. A, n. 2 della Convenzione di Ginevra del 1951, il cui contenuto é meglio definito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato.

A sostegno della domanda, diretta alla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, o, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria o di quella umanitaria, aveva affermato di essersi allontanato dal proprio paese d’origine (Pakistan, Regione del Punjab), in ragione del proprio orientamento sessuale. Ha in particolare esposto di aver intrapreso tra i banchi di scuola una relazione sentimentale con un suo compagno, tenuta nascosta al padre per timore della sua reazione, che, molto religioso, non avrebbe mai accettato tale unione. La situazione era precipitata quando, recatosi dall’iman per chiedere se fosse possibile una unione religiosa tra lui e il compagno, questi non solo aveva mostrato la sua contrarietà, ma aveva raccontato della circostanza al padre, che lo aveva cacciato di casa e disconosciuto. Aveva dunque deciso di convivere con il compagno in un appartamento, sino a che questi era stato aggredito mortalmente dagli abitanti del villaggio.

Il ricorrente insiste sulla natura circostanziata delle dichiarazioni rese e lamenta che il giudice non ha tenuto conto del contesto culturale, religioso e sociale di provenienza del richiedente asilo, non comprendendo in particolare che in Pakistan l’omosessualità é perseguita penalmente. Afferma dunque che i fatti di cui é vittima rappresentano motivo di persecuzione. Denuncia che il tribunale avrebbe dovuto correttamente valutare il materiale probatorio offerto dal ricorrente, attivando inoltre d’ufficio gli opportuni mezzi di cooperazione istruttoria. Infine, ha concluso il ricorrente, il giudice non ha correttamente applicato del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lì dove prevede che, pur in mancanza di prove, le dichiarazioni dell’Istante devono essere considerate veritiere se coerenti e non contraddittorie rispetto alle informazioni generali e alle condizioni del paese d’origine.

Il motivo é inammissibile.

Dalla motivazione del decreto impugnato é dato evincere che quel giudice aveva riscontrato la genericità delle vicende narrate, l’assenza di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, soprattutto la contraddittorietà dei fatti esposti dal richiedente. In particolare la genericità e scarsa credibilità del racconto del ricorrente, tutto incentrato sul proprio orientamento sessuale, non tollerato dal padre e dalla società, é emersa dalla contraddizione del racconto reso dinanzi alla Commissione (mentre il richiedente non ha inteso presentarsi a dare chiarimenti in sede giurisdizionale). Il tribunale ha infatti evidenziato che il ricorrente, che pur aveva tenuto nascosta la relazione omossessuale al padre, si era invece rivolto all’Iman, cioé al capo di una comunità religiosa profondamente contraria alla omosessualità, per chiedere come fare a formalizzare l’unione con il proprio compagno. Ulteriore manifesta contraddittorietà del racconto é stata colta dal giudice di primo grado ove é stato raccontato che, già da prima dell’incontro con limati; e dunque quando ancora la relazione era tenuta nascosta al padre, i due ragazzi “non si nascondevano ma giravano indisturbati per le strade”. Il tribunale ha inoltre rilevato genericità del racconto, laddove il richiedente, per quanto emerso nelle dichiarazioni verbalizzate dinanzi alla Commissione, non ha reso una credibile versione sui come abbia acquisito consapevolezza del proprio orientamento sessuale, limitandosi a riferire che si era “”abituato” ad essere omosessuale dopo aver conosciuto il suo compagno”.

Ora, é pur vero che qualora l’ordinamento giuridico del paese di provenienza del richiedente punisca l’omosessualità come reato, ciò costituisce di per sé una grave ingerenza nella vita privata che impone l’accertamento, conseguente, della possibilità ed effettività di una protezione adeguata statuale fornita alia persona omosessuale, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 5, lett. e), oltre che la verifica, da svolgersi in relazione alla concreta situazione del richiedente ed alla sua particolare condizione personale, dell’esposizione, a causa del suo orientamento sessuale, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 8, lett. d), ad una minaccia grave ed individuale alla propria vita o alla persona o, in via gradata, ad una condizione di particolare vulnerabilità dovuta alla grave violazione dei diritti umani derivante dalla predetta condizione personale (Cass., 10/06/2020, n. 11172). Ed é altrettanto condivisibile che in tema di protezione internazionale, l’allegazione da parte dello straniero di una condizione personale di omosessualità impone che il giudice si ponga in una prospettiva dinamica e non statica, vale a dire che verifichi la sua concreta esposizione a rischio, sia in relazione alla rilevazione di un vero e proprio atto persecutorio, ove nel paese di origine l’omosessualità sia punita come reato e sia prevista una pena detentiva sproporzionata o discriminatoria, sia in relazione alla configurabilità della protezione sussidiaria, che può verificarsi anche in mancanza di una legislazione esplicitamente omofoba ove il soggetto sia esposto a gravissime minacce da agenti privati e lo Stato non sia in grado di proteggerlo, dovendosi evidenziare che tra i trattamenti inumani e degradanti lesivi dei diritti fondamentali della persona omosessuale non vi é solo il carcere ma vi sono anche gli abusi medici, gli stupri ed i matrimoni forzati, tenuto conto che non é lecito pretendere che la persona tenga un comportamento riservato e nasconda la propria omosessualità (Cass., 26/05/2020, n. 9815, che rinvia alla giurisprudenza Eurounitaria, quale CGUE 7/11/2013 C-199/2012 e C-201/2012). E’ altrettanto vero peraltro che per le fattispecie relative alla richiesta di protezione per orientamenti omosessuali, riconducibili senz’altro alla appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, come identificato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. d) – per le quali é previsto il riconoscimento dello status di rifugiato quando nel paese d’origine siano previste sanzioni penali per atti omossessuali, oppure, anche al di fuori di tali ipotesi, é prevista la concessione della protezione sussidiaria, qualora si prospettino rischi effettivi alla propria incolumità psicofisica, per il contesto Socio-culturale che nel paese d’origine si manifesta nell’intolleranza o nell’emarginazione dell’omosessuale-, la questione che maggiormente affligge la concreta tutela é la prova della omosessualità.

Pur nella complessità probatoria della vicenda, quando gli esiti delle audizioni del richiedente evidenziano una serrata logicità e veridicità del racconto, o al contrario manifeste contraddizioni, che, senza essere frutto di considerazioni squisitamente personali dell’organo giudicante, siano conseguenza del giudizio critico elaborato sui dati emergenti dall’audizione medesima, può ritenersi adeguatamente raggiunta la valutazione, negativa o positiva, sulla fondatezza delle dichiarazioni del richiedente.

Nel caso di specie il giudice ha ritenuto poco credibile il racconto, generico e contraddicono, inverosimile per sequenza logica e temporale dei fatti narrati. Ha a tal fine evidenziato le numerose carenze della narrazione, non supportata da alcun elemento in grado di fugare la sua inverosimilità, reputando che il richiedente non ha dimostrato la sua omosessualità e comunque i fatti narrati. Ha dunque concluso che la fattispecie esulava dal rischio di persecuzione che, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), rileva ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. Si tratta di un accertamento in fatto, laddove con la critica alla pronuncia ci si duole di un errore di diritto. Peraltro, il vaglio di credibilità del giudice, costituendo un apprezzamento di merito, si sottrae al controllo del giudice di legittimità, perché non più consentito dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., 7/04/2014, n. 8053).

Va inoltre rammentato che, in materia di protezione internazionale, il richiedente é tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non é in grado di provare soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass., 12/06/2019, n. 15794). Pertanto, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., 27/06/2018, n. 16925/18; 11/08/2020, n. 16925; cfr. anche 19/12/2019, n. 33858).

Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369,2697 c.c. e segg., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 6 e 13 della CEDU, art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della direttiva CE n. 2013/32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte In cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiarla, ritenendo l’insussistenza, nel luogo d’origine del richiedente, di una situazione di violenza e minaccia all’incolumità del richiedente, non riconoscendo pertanto la sussistenza del danno grave previsto dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14. A tali conclusioni, secondo la prospettazione difensiva del ricorrente, il giudice sarebbe pervenuto senza avere riguardo al contesto socio-politico e culturale che caratterizza il Paese e, segnatamente, la zona del Punjab, caratterizzato la livelli di violenza tale da concretare un elevato rischio di incolumità personale.

Anche questo motivo é inammissibile. Il tribunale ha infatti escluso che, alla luce del rapporto EASO aggiornato all’ottobre 2018, nelle province del Punjab si siano verificati episodi violenti significativi, così da escludere un vero e proprio conflitto armato interno. Ha riportato gli esiti del rapporto con riguardo al primo trimestre 2017, in cui si evidenzia la sensibile riduzione degli attentati di matrice terroristica. Ha escluso in ogni caso la persistenza di una situazione di violenza indiscriminata. Si tratta anche in questo caso di un apprezzamento fattuale, a fronte di una censura ricondotta dal ricorrente nell’errore di diritto e non nell’alveo del vizio motivazionale, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La decisione assunta dal giudice di merito, certamente non illogica né contraddittoria rispetto ai dati accertati, si sarebbe comunque sottratta alla critica dell’errore motivazionale.

D’altronde, anche sotto il profilo dell’error iuris in iudicando, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed h) e, in termini identici, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), definiscono come “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Il D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, comma 1, a sua volta, dispone che il “danno grave” sussiste, tra l’altro, nell’ipotesi di “e)… minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. Ed é noto come, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. e), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere interpretata – in conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12)- nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, per cui il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 8/07/2019, n. 18306; 2/04/2019, n. 9090; 31/05/2018, n. 14006). E appena il caso di rammentare che le questioni rappresentate dal richiedente non sono state in alcun modo riscontrate.

Né rileva la invocata violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del tribunale. Come questa Corte ha più volte affermato (Cass., 17/05/2019, nn. 13449; 13450, 13451, 13452), il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata, nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. La decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, avendo indicato la fonte in concreto utilizzata (rapporto EASO aggiornato all’agosto 2017) ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da detta fonte. E’ altrettanto noto che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. 21/10/2019, n. 26728). Si tratta di un onere non adempiuto nel caso di specie, perché il ricorrente non ha indicato fonti più recenti e di segno opposto per inficiare le informazioni cui ha fatto riferimento il tribunale.

I motivi si rivelano pertanto tutti inammissibili.

Nulla va disposto in ordine alle spese, non essendosi costituito il Ministero intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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