Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13116 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Mauro – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14119-2018 proposto da:

Z.C., C.L., C.D., elettivamente

domiciliati in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO D’AYALA VALVA, che li rappresenta e difende, giusta

procura a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6426/2017 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 10/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2020 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per l’inammissibilità ovvero

infondatezza del primo motivo di ricorso e l’accoglimento dei

restanti sei motivi;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINI per delega

dell’Avvocato D’AYALA VALVA che si riporta agli scritti;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli

scritti.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 6426/2016, depositata il 2.10.2016, la CTR del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di C.L. avverso la sentenza di primo grado con cui era stato accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento avente ad oggetto la revisione parziale del classamento dell’unità immobiliare, ubicata in (OMISSIS), nella microzona “(OMISSIS)”.

La pronunzia di appello affermava l’adeguatezza. della motivazione dell’avviso impugnato, tenuto conto della normativa di settore e delle determinazioni del direttore dell’Agenzia richiamate nonchè dei presupposti della revisione, quale il miglioramento del contesto urbano che aveva determinato l’attuale

valutazione e reddittività ubicato, peraltro, in uno dei luoghi più

esclusivi della città, sede di istituzioni e rappresentanze diplomatiche e siti di interesse storico ed archeologico. In particolare, la CTR accertava che era stata effettuata per la microzona “(OMISSIS)” la comparazione tra valori medi catastali e valori medi di mercato degli immobili ivi insistenti, con esposizione del rapporto tra i due valori e del relativo scostamento e mediante indagini tecniche aventi riguardo al contesto urbano di ubicazione nonchè alle caratteristiche proprie dell’unità immobiliare.

Il contribuente ricorre, sulla base di sei motivi per la cassazioneòdella sentenza menzionata.

L’Agenzia resiste con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI DI DIRITTO

2.Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere i giudici di appello disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulato senza specifici motivi della impugnazione e senza individuare le criticità della sentenza impugnata.

3.Con la seconda censura, che reca violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in combinato disposto con la L. n. 212 del 2000, art. 7, ex art. 360, n. 3), si lamenta l’erroneità della decisione impugnata che ha ritenuto l’adeguatezza motivazionale della revisione, giustificata dal riferimento allo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali.

Argomenta il ricorrente che non è sufficiente operare il riferimento alla rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività, riconducibile anche ad interventi di riqualificazione urbana ed edilizia, nonchè allo sviluppo di attività direzionali e commerciali, dovendosi evidenziare invece i fattori posizionali ed edilizi pertinenti a ciascuna unità immobiliare, unico criterio che consente di identificare il parametro globale di apprezzamento dell’unità immobiliare medesima.

4.Con il terzo mezzo, il ricorrente deduce l’omessa e apparente motivazione in violazione degli artt. 24 e 11 Cost., dell’art. 6CEDU nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto si esaurisce in proposizioni apodittiche e tautologiche prive di reale contenuto argomentativo, richiamando le disposizioni normative che fondano la revisione sullo scostamento tra il valore medio catastale e il valore medio di mercato degli immobili ivi esistenti e ritenendo idonea la motivazione dell’avviso per il solo richiamo ai dati catastali dell’immobile e ad immobili similari, ai fini comparativi.

5.Con il quarto motivo, si lamenta l’omessa e apparente motivazione in violazione degli artt. 24 e 11 Cost., dell’art. 6CEDU nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere i giudici regionali affermato che l’ufficio aveva mutato solo la classe dell’immobile facendo riferimento ai fini comparativi ad altri immobili similari, senza considerare le allegazioni difensive del contribuente che aveva specificato ed evidenziato le caratteristiche edilizie e posizionali dell’immobile. 6. Con la quinta censura, si lamenta violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, riproponendo le medesime critiche alla decisione, sollevate con i precedenti motivi.

Aggiungendo che il decidente aveva violato il principio in tema di ripartizione dell’onere probatorio, ritenendo che l’Ufficio avesse soddisfatto il proprio onere facendo riferimento ad immobili similari, senza considerare l’assenza di documenti e allegazioni a sostegno di detto assunto, gravando il contribuente dell’onere di indicare gli elementi sottesi alla determinazione del classamento degli immobili; ulteriormente omettendo di valutare la perizia e le allegazioni difensive della parte, che avevano sottolineato come gli immobili “similari” indicati dall’Agenzia avevano in realtà caratteristiche di pregio diverse da quelle presenti nell’unità immobiliare in questione, sia per collocazione che per tipologia di strada e rifinitura di edificio.

7. Con l’ultimo mezzo, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5), anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR del Lazio trascurato di esaminare le prove contrarie fornite dalla parte e non contestate dall’Agenzia, in ordine alle caratteristiche proprie dell’immobile oggetto di revisione.

8. La prima censura è destituita di fondamento.

Dalla stessa descrizione dell’atto di appello prospettata dal contribuente emerge che l’Agenzia ha riproposto in sede di gravame le medesime difese svolte in primo grado.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci(Cass., n. 32954/2018; Cass. n. 13535/2018;, Cass. n. 24641/ 2018; Cass. n.. 30525 del 2018;Cass. n. 30341/2019).

9.La seconda censura è fondata, assorbiti i restanti motivi.

10. Nella giurisprúdenza di questa Corte è consolidato l’orientamento, recentemente confermato (v. Cass. n. 3995/2020, n. 3970/2020, n. 3960/2020; Cass. n. 19810/2019; Cass. n. 22671/2019 e n. 23051/2019, Cass.n. 3112/2019, n. 34657/2019; n. 32546/2019) secondo cui “In tema di estimo 1.” catastale, ove il nuovo classamento sia stato adottato d’ufficio ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione”(conf., ex multis,).

Nello stesso senso si è pronunciata Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23046 del 17/09/2019 affermando che “In tema di estimo catastale, la revisione parziale del classamento 3 prevista dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, relativa ad unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali per le quali, ai fini dell’applicazione dell’ICI, il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, ha presupposti diversi dalle fattispecie regolate rispettivamente dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, (in. tema di classamento non aggiornato o palesemente incongruo), e dalla L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 336, (in tema di immobili non dichiarati soggetti a variazioni edilizie non denunciate), trattandosi di una revisione correlata a fattori estrinseci di carattere collettivo o generale e non specificamente riguardanti il singolo ò immobile: ne deriva che il procedimento si divide in due fasi, ovvero quella dell’accertamento e specificazione chiara, precisa e analitica, dei presupposti di fatto che giustificano la cd. riclassificazione di massa, e quella della deduzione e prova dei parametri, dei fattori determinativi e dei criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (ossia l’ubicazione dell’unità immobiliare oggetto di accertamento in una delle cd. microzone anomale)”.

Sul piano strettamente motivazionale, si è anche osservato (Cass. 19810/19 cit.) che:” il coefficiente esplicativo minimo dell’accertamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, non si discosta dai parametri generali di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, fermo restando, per la specificità della ‘materia catastale, il più gravoso onere motivazionale in linea generale gravante sull’amministrazione allorquando il riclassamento intervenga d’ufficio, e non a seguito di procedura partecipata Docfa (Cass. 31809/18, 12777/18 ed innumerevoli altre); non basta la sola indicazione del rapporto di scostamento tra i valori medi di catasto e mercato, quando tale indicazione non si associ alla valutazione caso per caso del singolo immobile, con specifico richiamo ai parametri estimativi e classificatori generali, pur sempre operanti, D.P.R. n. 138 del 1998, ex art. 8; fermo restando il richiamo all’elemento puramente ‘posizionalè (inclusione dell’unità immobiliare nella microzona omogenea), occorre che l’avviso dia conto pure dell’elemento ‘ediliziò in – ragione della singola unità immobiliare e del fabbricato che la ricomprende, “non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe”

Si tratta di orientamento che ribadisce un indirizzo già affermatosi (con riguardo sia alla città di Roma, sia ad altre città), secondo cui (Cass. ord. 6-5 n. 23129/18): “In tema di estimo catastale, quando procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio, a pena di nullità del provvedimento per difetto di motivazione, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dall’unità immobiliare in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare.” (Vedi Cass. n. 32546/2019; Cass.: n. 31112/2019; Cass. n. 23046 del 2019; Cass. n. 30532 del 2019; Cass. n. 19810 del 2019; Cass. n. 28076 del 2018; Cass. 23129 del 2018; Cass. n. 16887, n. 17335 e n. 23247 del 2014).

11.La soluzione interpretativa che privilegia una maggiore estensione degli obblighi motivazionali risulta, infatti, l’unica adeguata alle successive indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 249 del 2017, se da un lato ha affermato che “la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 (L. n. 311 del 2004, art. 1) non presenta profili di irragionevolezza (in quanto) la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene”, nello stesso tempo ha evidenziato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno,. in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete 5 ragioni che giustificano il provvedimento”. Il Giudice delle leggi ha così individuato nell’obbligo di motivazione rigorosa un elemento dirimente e qualificante ai fini della legittimità dell’operazione dal carattere “diffuso”, escludendo che tale legittimità potesse affermarsi in via presuntiva; tale requisito va dunque soddisfatto ex ante, e senza che sia sufficiente la mera possibilità del contribuente di fornire prova contraria in sede contenziosa” (Cass. n. 19810 del 2019, cit.). Peraltro, la motivazione dell’atto di “riclassamento” non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (Cass. n. 19810 del 2019, n. 25450 del 2018 e n. 6065 del 2017), nè il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della motivazione, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa.(al riguardo, cfr. cfr. Cass. n. 7056 del 2014; n. 15842 del 2006; n. 23009 del 2009).

Sicchè: “il carattere ‘diffusò dell’operazione comporta che debba essere assolto in maniera rigorosa l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato -una determinata microzona, così da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”. Ha infatti osservato la Corte che: “è bene ricordare, peraltro, che la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere ‘diffusò dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”.

Peraltro, la motivazione dell’atto di “riclassamento” non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (Cass. n. 19810 del 2019, n. 25450 del 2018 e n. 6065 del 2017), nè il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della motivazione, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa (al riguardo, cfr. cfr. Cass. n. 7056 del 2014; n. 15842 del 2006; n. 23009 del 2009).

12.Nella fattispecie, non può dirsi che la commissione tributaria regionale, nella sentenza qui impugnata, abbia fatto buon governo delle norme di riferimento (che risultano in effetti violate).

L’avviso di classamento dedotto – con il quale l’amministrazione abbia proceduto d’ufficio al mutamentò di classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali – ricostruisce puntualmente il quadro normativo sul quale si basa (anche per quanto concerne la suddivisione del territorio comunale in microzone e l’effettivo rilevante scostamento dei rapporti medi, catastali e di mercato, considerati dalla legge), ma appare carente nell’indicazione dei presupposti fattuali della revisione attributiva di maggiore rendita, posto che esso: – riferisce sia della riscontrata consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare della microzona interessata (e relativa redditività) siccome derivante da interventi di riqualificazione urbana ed edilizia della medesima, sia dello scostamento reddituale degli attuali estimi catastali (sebbene già oggetto di revisione negli anni ‘88-’89) per effetto della progressiva trasformazione urbana e socio-economica riscontrata sul territorio, senza tuttavia specificare in alcun modo in che cosa tali interventi di affermata riqualificazione siano consistiti; – assume quale elemento estimativo prioritario (ma sostanzialmente esclusivo) la circostanza che l’unità immobiliare oggetto di revisione sia posizionata all’interno della zona censuaria e della microzona descritta e fatta oggetto della riqualificazione del contesto urbano determinante il maggior apprezzamento di mercato, senza tuttavia indicare alcun elemento concernente le caratteristiche assunte dall’unità in questione e l’incidenza in concreto su di essa esercitata dalla riqualificazione di microzona (lacuna che svuota di contenuto anche il richiamo alla valutazione comparativa con altre unità di cui si assume apoditticamente la similarità).

La gravata sentenza non dà conto del difetto di motivazione dell’atto impugnato (Cass., 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., 10 dicembre 2018, n. 31829; Cass., 5 novembre 2018, n. 28076; Cass., 2 novembre 2018, n. 28035), omettendo di rilevare la carenza di quei dati primigeni ed essenziali del peculiare procedimento valutativo delineato dal comma 335, e dalle fonti normative integrative; apprestandosi da parte del fisco un compendio motivazionale affidato a formule stereotipate e di stile, se nem meramente riproduttive di precetti normativi.-

13. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante l’accoglimento del ricorso introduttivo della parte contribuente.

In considerazione delle antinomie ed oscillazioni, emerse negli orientamenti giurisprudenziali, col progressivo consolidarsi solo in corso di causa della su richiamata giurisprudenza della Corte, le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti.

PQM

La Corte

– Accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo ed assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ò

ricorso del contribuente;

– Compensa le spese dell’intero giudizio.

– Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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