Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13116 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. II, 28/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26347-2006 proposto da:

C.A. (OMISSIS), titolare della Ditta

Idraulica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso

lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CIGLIOLA GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

ENEL RETE GAS SPA (già CAMUZZI GAZOMETRI SPA) P. IVA (OMISSIS),

in persona del Dott. FRANCO GASTAGNOLA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PARIGI 11, presso lo studio dell’avvocato CRISCI STEFANO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 124/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE

sezione distaccata di TARANTO, depositata il 28/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito l’Avvocato GIGLIOLA Giovanni, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CIAMBELLI Roberta, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CRISCI Stefano, difensore del resistente che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Taranto con sentenza n. 33/04, in accoglimento della domanda di pagamento somma proposta da C.A., titolare della Temoidraulica, condannava la Cumuzzi Gazometri spa al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 266.140,57, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese di lite.

Assumeva l’attore che la Camuzzi aveva convenuto con il Comune di procedere all’esecuzione di un programma di metanizzazione del territorio comunale,prevedendo nell’ambito di tale programma che gli impianti tecnici comunali ad olio combustibile venissero trasformati a gas metano per mezzo di ditte scelte dalla Camuzzi d’intesa con il Comune:

C. aveva proceduto all’esecuzione delle opere in diverse scuole comunali, senonchè la Camuzzi non provvedeva al pagamento del compenso dovuto. La Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, decidendo sull’appello principale della Camuzzi e su quello incidentale del C., accoglieva il principale e rigettava l’incidentale, condannando il C. alla restituzione alla Camuzzi di tutto quanto eventualmente corrisposto dalla stessa in esecuzione della sentenza di primo grado,oltre interessi e svalutazione e spese dei due gradi di giudizio. Riteneva la Corte di merito che la Camuzzi aveva effettuato lavori per conto del Comune e aveva incaricato alcune imprese dell’esecuzione materiale di alcuni lavori che essa stessa Camuzzi finanziava ad un prezzo forfettario e concordato eventualmente con il Comune. Le stesse imprese intanto partecipavano all’esecuzione di tali lavori, in quanto indicate dal Comune e pienamente informate sull’entità del compenso che Camuzzi avrebbe corrisposto,come emergeva dalle fatture emesse dal C., che, per atro, nemmeno aveva dimostrato che vi fosse stata altra pattuizione con la Camuzzi che impegnasse costei alla corresponsione dell’intero prezzo.

Per la cassazione della decisione ricorre il C. esponendo due motivi,cui resiste con controricorso l’intimata società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione nel punto in cui ha ritenuto di non prendere in considerazione il contenuto della delibera del Comune di Taranto del 7.3.1990 ed ha ritenuto che l’impegno economico assunto dalla Camuzzi con la lettera del 7.3.90 era quello di erogare alla ditta incaricata dal Comune un contributo forfettario specificato “nella tabella allegata”,previo regolare fattura e collaudo dell’impianto.

Si sostiene che la Camuzzi avrebbe dovuto produrre la delibera che regolava i rapporti con il Comune di Taranto e che la stessa aveva l’obbligo di provare che essa ricorrente conosceva esattamente la portata della medesima delibera e ne avesse accettato il contenuto,mentre a carico della stessa ricorrente vi era solo l’obbligo probatorio di avere eseguito i lavori in oggetto;

viceversa, dal la lettera del 24.5.90 si evinceva che il C. faceva parte della lista di imprese – individuate dalla Camuzzi e che il Comune di Taranto si limitò ad esprimere il gradimento; nemmeno era dato sapere da dove la Corte di merito avesse rilevato che le ditte in questione fossero state pienamente informate dell’entità del compenso che la Camuzzi avrebbe corrisposto; Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata ancora per difetto di motivazione in ordine al rigetto dell’appello incidentale diretto ad ottenere la corresponsione degli importi IVA fatturati dalla appellante incidentale e non contabilizzati dal primo giudice nel corrispettivo dovuto.

Poneva, quindi, in ordine al primo punto in discussione il seguente quesito di diritto: “Voglia la Corte di Cassazione affermare,ove possibile, applicazione al caso che ci occupa, in mancanza di prova di precedente determinazione pattizia del corrispettivo,la determinazione dello stesso, ex art. 1657 c.c., da parte del giudice con riferimento ai prezzi di mercato per lavori similari, riferiti all’epoca in cui si sono svolti i fatti di causa”.

In ordine al secondo punto: “che la Corte di Cassazione voglia affermare, ove possibile, l’applicazione al caso che ci occupa, che l’imposta per il valore aggiunto in una prestazione di servizi, contenuta nelle fatture emesse dalla parte creditrice, debba essere riconosciuto, in quanto ricompreso nel documento finale”.

Il ricorso risulta inammissibile per l’erronea formulazione del quesito di diritto in ordine al primo motivo proposto,come tale coinvolgendo altresì la questione avanzata con il secondo motivo di ricorso.

Ed infatti, in tema di formulazione dei motivi di ricorso per cassazione ove la censura della parte sia intesa a contestare la motivazione della sentenza,valutata come carente per non aver tratto dalle risultanze istruttorie i significati ritenuti evidenti o, comunque, desumibili, la formulazione del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto,deve essere fatta in maniera tale da fra comprendere alla Corte di legittimità l’errore di diritto asseritamele compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola applicabile. Nella specie, il quesito, limitato alla deduzione generica dell’obbligatorietà dell’accertamento giudiziale circa l’esistenza del credito esigibile nei confronti della Camuzzi è privo di specificità in relazione alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata, fondata sull’attribuzione allo stesso appellante (attuale ricorrente) dell’onere di provare l’esatto ammontare del suo credito (Cass. 13.5.2009 n. 11097; 7.4.09 n. 8463).

In considerazione della materia del contendere e della decisione adottatale spese del presente giudizio possono ritenersi compensate fra le parti.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso: compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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