Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13116 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 24/06/2016), n.13116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 268/12 proposto da:

Smaltimenti Sud s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi 128,

presso l’avv. Valeria Biscardi, rappresentata e difesa dall’avv.

Giuseppe Biscardi, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma Via del Pozzetto 117, presso la Regione Molise

Delegazione di Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio

Galasso, giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributarla Regionale del Molise

(Campobasso), Sez. 1, n. 129/01/10 del 22 settembre 2010, depositata

il 22 novembre 2010, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 6 maggio 2016

dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Uditi l’avv. Giuseppe Biscardi per la società ricorrente e l’avv.

Roberta Guizzi per la Regione Molise;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento e irrogazione sanzioni con il quale la Regione Molise chiedeva il pagamento per l’anno 2000 del tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi in discarica, per il quale l’ente locale lamentava il tardivo ed insufficiente versamento. A fondamento dell’atto impositivo la Regione deduceva la violazione: a) della L. n. 599 del 1995, istitutiva del tributo; b) della L.R. Molise n. 1 del 2003, come successivamente modificata con la L.R. n. 18 del 2004 e L.R. n. 34 del 2005; c) del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, relativo alla sanzione irrogabile in caso di omissione o tardività dei versamenti.

La Commissione adita rigettava il ricorso. L’appello della società contribuente era rigettato con la sentenza in epigrafe, la quale, superate le eccezioni preliminari di mancato rispetto del termine previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, perchè sollevata solo in grado d’appello, e di violazione del principio del contraddittorio, nel merito rilevava la mancata prova di supposti errori di calcolo e riconosceva la legittimità della sanzione irrogata.

Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso con cinque motivi, illustrati anche con memoria. Resiste la Regione Molise con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con tre motivi.

La Regione Molise è anche costituita con il ministero dell’Avvocatura Generale dello Stato: ciò per il fatto che il ricorso era stato notificato anche presso l’avvocatura erariale.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, la società contribuente lamenta che il giudice di merito abbia omesso di pronunciarsi sulla contestata applicazione da parte della Regione di quanto previsto della L.R. n. 1 del 2003, per l’irrogazione della sanzione anche per il periodo antecedente alla entrata in vigore della citata normativa.

1.1. La censura non è fondata, in quanto l’omissione di pronuncia denunciata non è configurabile nella specie, avendo il giudice di merito (quanto meno implicitamente) rigettato l’eccezione sollevata dalla società contribuente con lo stabilire che nessuna illegittimità dell’avviso di accertamento era riscontabile nella fattispecie, anche sotto il profilo della sanzione irrogata.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale, la società contribuente ripropone nella sostanza la stessa censura enunciata nel precedente motivo, questa volta sotto il profilo della violazione di legge per aver fatto applicazione della norma regionale sanzionatoria con riferimento a fattispecie precedente alla sua entrata in vigore.

2.1. La censura è fondata sulla base di quanto già affermato da questa Corte in causa analoga tra le stesse parti, stabilendo che:

“In tema di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. ecotassa), istituito dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 24, qualora non sia stata emanata, ai sensi dei commi 30 e 34 dell’art. citato, la legge regionale destinata a regolarne l’applicazione in concreto, pur sussistendo in base alla sola legge statale il presupposto impositivo, manca il requisito di esigibilità del tributo, avuto riguardo al principio di legalità, che informa l’intero sistema tributario; con la conseguenza che non è possibile ritenere l’inadempimento dell’onerato nel versamento del predetto tributo nè, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, irrogare le relative sanzioni. (in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, per avere la Regione Molise regolamentato la materia, con L. 13 gennaio 2003, n. 1, successiva all’annualità in contestazione)” (Cass. n. 17245 del 2013: si tratta, peraltro, di principio conforme a quello enunciato dalla stessa Corte con le precedenti pronunce n. 28012 del 2009 e n. 9865 del 2011. Vedi anche nello stesso senso in causa analoga tra le stesse parti Cass. n. 8393 del 2014).

3. Con il terzo motivo del ricorso principale, la società contribuente denuncia sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione la sentenza impugnata per non aver ritenuto mancata da parte dell’ente locale la prova, che lo stesso avrebbe dovuto dare, delle ragioni giustificatrici delle pretese differenze di rifiuti conferiti in discarica e, al contrario, per aver ritenuta mancata la prova, da parte della società contribuente, degli eccepiti errori di calcolo che avrebbero minato l’atto accertativo.

3.1. La censura è fondata nella parte in cui denuncia il vizio di motivazione nel quale è incorso il giudice di merito risolvendo apoditticamente il rigetto dell’eccezione di parte ricorrente circa supposti errori di calcolo commessi dall’ente locale limitandosi ad affermare che la contribuente non aveva “di fatto” fornito “alcuna prova specifica giustificativa degli errori di calcolo compiuti e contestati” (sentenza impugnata, pag. 4). Questa affermazione, priva com’è di qualsiasi ulteriore argomentazione esplicativa, si risolve in una inammissibile motivazione apparente.

3.2. Corretta deve, invece, ritenersi la decisione nella parte in cui riconosce realizzato il rispetto del principio del contraddittorio mediante la partecipazione (e la sottoscrizione) della contribuente alle operazioni di verifica e alla redazione del relativo verbale:

l’eccepibilità in giudizio, che rimane libera, di questioni non enunciate in quella sede comporta la centralità dell’accertamento sull’assolvimento dell’onere della prova che grava sulla parte contribuente in ordine alle eccezioni sollevate, situazione rispetto alla quale il giudice di merito non ha, come detto, congruamente motivato le proprie conclusioni.

4. Con il quarto e quinto motivo del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto con gli stessi si replica una situazione identica a quella rilevata rispetto al primo e al secondo motivo, la società contribuente denuncia – una prima volta (quarto motivo) sotto il profilo dell’omessa pronuncia e una seconda volta (quinto motivo) sette il profilo della violazione di legge – la mancata esclusione, che secondo parte ricorrente avrebbe dovuto essere operata ex officio, delle sanzioni irrogate nonostante l’incertezza della portata normativa delle disposizioni applicate.

41. Si tratta di censure infondate. Esclusa l’omessa pronuncia essendo palese che si tratta di un (implicito) rigetto dell’eccezione sul punto eccezione peraltro inammissibile, non potendosi ammettere un rilievo d’ufficio da parte del giudicante su una pretesa obbiettiva incertezza normativa che esima dalla sanzione irrogata (v.

Cass. n. 490 del 2015) – deve parimenti escludersi la stessa sussistenza della supposta incertezza, stante, da un lato, la carenza dei requisiti (“pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi dl confusione”) che caratterizzano quest’ultima secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 9031 del 2012 e 490 del 2015), e, dall’altro, la mancata (ma necessaria) dimostrazione dei citati requisiti da parte della contribuente.

5. Infondato è il ricorso incidentale:

a) quanto al primo motivo – con il quale si denuncia omessa pronuncia sull’eccezione sollevata dalla parte appellata circa una supposta differenza dell’identità della parte ricorrente in appello, che sarebbe indicata come “Smaltimenti Sud S.p.A.”, e di quella che rilascia il relativo mandato a margine, “Smaltimenti Sud s.r.I.” –

per la sostanziale irrilevanza della questione essendo fuor di dubbio che la parte appellante è indicata nell’epigrafe della sentenza impugnata come “Smaltimenti Sud s.r.l.”: sicchè a tutto voler concedere si tratterebbe di implicito rigetto dell’eccezione e non di omessa pronuncia;

b) quanto al secondo e al terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto concernono una medesima questione – una prima volta sotto il profilo dell’omessa pronuncia e una seconda volta sotto il profilo della violazione di legge – e cioè una supposta proposizione di domande nuove in appello da parte della società contribuente, perchè, anche a voler prescindere dall’assoluta cripticità delle argomentazioni sviluppate dalla parte ricorrente incidentale, il contenuto degli atti processuali reso noto (con dovizia) a questo giudice di legittimità tanto dal ricorso, quanto dalla sentenza impugnata e dallo stesso controricorso, esclude che la società contribuente abbia proposto in appello domande nuove, emergendo una sostanziale continuità delle difese opposte all’atto impositivo.

6. Pertanto devono essere accolti il secondo e il terzo motivo (in parte qua) del ricorso principale, rigettati i restanti ed il ricorso incidentale.

6.1. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Molise, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, rigettati i restanti e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Molise.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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