Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13116 del 24/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.24/05/2017),  n. 13116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7745/2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE

LISTA;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, in persona del procuratore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 88, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE SPERATI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIO PORZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2225/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 19/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’Italfondiario s.p.a., creditore procedente, proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del g.e. di Napoli con la quale veniva rigettata l’istanza di vendita del compendio pignorato, in una esecuzione promossa contro P.A., sul presupposto che il contratto di mutuo posto a base dell’esecuzione difettasse delle caratteristiche previste dall’art. 474 c.p.c., per poter fungere da titolo esecutivo non documentando l’esistenza attuale di un’obbligazione a restituire somme di denaro.

L’opposizione veniva accolta dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 2225/2016, depositata il 18 febbraio 2016, qui impugnata.

P.A. propone un unico, articolato motivo di ricorso, cui resiste l’Italfondiario con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto inammissibile.

Il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

Tanto perchè il ricorso, che formalmente denuncia la violazione dell’art. 474 c.p.c. e dell’art. 1322 c.c. e critica la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il contratto di mutuo sottoscritto dal P. per atto notarile avesse gli estremi del titolo esecutivo, si limita ad una diretta quanto sintetica critica della interpretazione data al contratto da parte del giudice di merito, riproducendo le considerazioni del giudice dell’esecuzione, senza peraltro denunciare la violazione dei canoni di interpretazione del contratto e senza neppure rispettare i canoni imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

L’ illustrazione del motivo si fonda su documenti e/o atti processuali, ma non osserva nessuno dei contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto: a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, nè lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indica la sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi; c) d) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale o in copia e nemmeno fa riferimento alla sua presenza nel fascicolo d’ufficio (Cass., sez. un., n. 22716/2011, n. 7161/2010, n. 28547/2008).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.800,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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