Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13116 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10498/2019, proposto da:

S.A.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonino

Ficarra, presso il cui studio a Mazzarino, via Bivona 37,

elettivamente domicilia per procura speciale rilasciata in foglio

separato e unito al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cfr. (OMISSIS)), in persona del Ministro

p.t., in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in

Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che la rappresenta e difende ope legis.

– controricorrente –

Avverso il decreto n. 272/2019 del Tribunale di Caltanisetta,

depositato l’08.02.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18 febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Francesco

FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Caltanisetta, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto da S.A.M., nato in (OMISSIS), avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di asilo rivolta alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa. Il giudice ha rigettato il ricorso reputando non credibili i fatti e le affermazioni rese dal richiedente. li ricorrente ha censurato il decreto, chiedendone la cassazione, affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’interno si é costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con i primi due motivi il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 Cost., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, art. 6, comma 3, lett. A) della Convenzione dei diritti dell’uomo, recepita con L. n. 848 del 1955, dell’art. 14, comma 3, lett. A) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, recepito con L. n. 881 del 1977 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ha denunciato la mancata traduzione, nella lingua conosciuta dal ricorrente, sia della decisione della commissione territoriale, sia dell’impugnato decreto, con loro conseguente nullità. Ha sostenuto la necessità che l’atto destinato al cittadino straniero sia preventivamente tradotto in uffa lingua da lui comprensibile, invocando la illegittimità costituzionale dell’art. 122 c.p.c., per contrasto con gli artt. 6 e 10 Cost., nella parte in cui non prevede l’obbligo della traduzione degli atti per lo straniero in relazione quanto meno ai procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto di asilo o dello status di rifugiato.

I motivi sono inammissibili. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale, l’obbligò di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, é previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue chela parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa (Cass., n. 18723/19; n. 16470/19; n. 7385/17). Nel caso concreto, il ricorrente ha lamentato genericamente la mancata traduzione nella propria lingua del provvedimento della Commissione territoriale e del decreto impugnato, ma senza allegare una specifica lesione del diritto di difesa che fosse conseguenza diretta dell’omessa traduzione. Mancano pertanto anche i presupposti per invocare l’illegittimità costituzionale dell’art. 122 c.p.c..

Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369 e 2697 c.c., degli artt. 115,116c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 6 e 13 della CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della direttiva CE 2013/32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ha censurato il decreto nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la vicenda narrata dal richiedente non fosse credibile per le numerose contraddizioni emerse. Al contrario, ha sostenuto, la narrazione era veritiera mentre il giudice avrebbe dimostrato di non tener conto della cultura, della religione e delle criticità sociali dell’area di provenienza del ricorrente.

Ha rammentato che a sostegno della domanda aveva affermato di essere un giornalista e di essere fuggito dal proprio paese d’origine (Pakistan, Regione del Punjab), temendo di essere ucciso a seguito della pubblicazione di due articoli sulla testata giornalistica per la quale lavorava, nei quali aveva denunciato che lo Stato e i servizi segreti erano complici dei terroristi. A seguito degli articoli il ricorrente aveva ricevuto prima minacce telefoniche e poi era stato aggredito e ferito ad una gamba.

Il richiedente insiste sulla qualità delle dichiarazioni rese, precise e circostanziate, in cui le vicende narrate sarebbero state correttamente collocate nel più ampio contesto pakistano, attraversato da un violento conflitto sociale, che costituisce il presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale. Il giudice, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe dovuto correttamente valutare il materiale probatorio offerto dal ricorrente, attivando inoltre d’ufficio gli opportuni mezzi di cooperazione istruttoria. Infine, ha concluso il ricorrente, il giudice non ha correttamente applicato del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lì dove prevede che, pur in mancanza di prove, le dichiarazioni dell’istante devono essere considerate veritiere se coerenti e non contraddittorie rispetto alle informazioni generali e alle condizioni del paese d’origine,

Con il quarto motivo, lamentando la violazione o falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369,2697 c.c. e segg., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 6 e 13 della CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della direttiva CE n. 2013/32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria ritenendo insussistente, nel luogo d’origine del richiedente, una situazione di violenza e minaccia all’incolumità del richiedente, e non riconoscendo pertanto il paventato pericolo di danno grave previsto dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14. A tali conclusioni, secondo la prospettazione difensiva del ricorrente, il giudice sarebbe pervenuto ancora una volta senza avere riguardo al contesto socio-politico che caratterizza il Paese e, segnatamente, la zona del Punjab, caratterizzata da livelli di violenza tale da concretare un elevato rischio di incolumità personale.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché connessi e per sovrapponibilità di dati e di circostanze invocate, sono volti a criticare le valutazioni del tribunale sulla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico o, in subordine, per la concessione della protezione sussidiaria. Essi, oltre che non perspicui in ordine alle parti del decreto che intendono censurare, sono in ogni caso inammissibili.

Il decreto del tribunale é motivato con argomentazioni che evidenziano la genericità delle vicende raccontate dal ricorrente, peraltro solo dinanzi alla Commissione territoriale, senza poi comparire in udienza in sede processuale al fine di chiarire i fatti e superare le perplessità che l’organismo amministrativo aveva già evidenziato nel provvedimento poi impugnato. Il Tribunale ha sostenuto che vi sia stata assenza di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, denunciando la carenza di integrazione dei fatti narrati dinanzi alla Commissione, cosi che le lacune del racconto non sono state superate. Il giudice di Caltanisetta ha rilevato che il ricorrente aveva raccontato in Commissione delle minacce e della violenta aggressione subita dopo la pubblicazione di due articoli su un giornale, ma poi non ha chiarito specificatamente quali ripercussioni e ritorsioni teme di subire al suo rientro in Pakistan. D’altronde, prosegue il provvedimento, non risulta neppure che l’istante abbia presentato una denuncia a seguito dell’aggressione. Il giudice ha dunque concluso ritenendo poco credibile l’intera narrazione, e di conseguenza ha negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale.

La motivazione di rigetto del Tribunale di Caltanissetta é fondata su circostanze fattuali e sul giudizio critico in ordine agli scarsi elementi oggettivi disponibili. Si tratta dunque di un giudizio in fatto, nei cui confronti le censure avrebbero dovuto ricondursi nell’alveo del vizio motivazionale, peraltro altrettanto inammissibile alla luce della formulazione del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In ogni caso, anche – volendo esaminare le questioni sollevate dal ricorrente, va rammentato che in materia di protezione internazionale il richiedente é tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo – soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non é in grado di provare soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass., 12/06/2019, n. 15794). Pertanto, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria, o la prospettazione del grave danno cui andrebbe incontro il richiedente qualora rientrato nel Paese di origine, salvo – che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., 27/06/2018, n. 16925/18; 11/08/2020, n. 16925; cfr. anche 19/12/2019, n. 33858).

La stessa narrazione dei fatti non scalfisce le argomentazioni del provvedimento ora all’attenzione della Corte. I giudici di Caltanissetta hanno colto delle inverosimiglianze, soprattutto per la genericità della vicenda (non é mai stato prodotto in giudizio neppure il testo dei due articoli, la cui pubblicazione avrebbe scatenato la reazione minacciosa e aggressiva di soggetti in alcun modo neppure identificabili), e la contraddittorietà delle circostanze emerse (il ricorrente in sede di audizione dinanzi alla Commissione non ha saputo riferire nulla sulla situazione politica del Kashmir, nonostante scrivesse per un giornale gestito da un editore (OMISSIS)). E le inverosimiglianze sono rimaste tali perché il ricorrente non ha inteso neppure comparire in udienza, così impedendo al collegio di ottenere, quei chiarimenti indispensabili a superare le perplessità ingenerate dalla narrazione, che senza integrazioni si sono in conclusione rivelate inattendibili. La fattispecie dunque é stata esaminata in conformità all’art. 3 cit. e correttamente il giudice ha ritenuto di escludere la ricorrenza di alcune delle fattispecie previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Quanto alle ipotesi riconducibili all’art. 14, lett. e), della medesima norma, alla luce del rapporto EASO aggiornato al 2018, il giudice ha escluso che nelle province del Punjab, compreso il distretto di provenienza del ricorrente, (OMISSIS), si siano verificati episodi di conflitto armato interno. Ha riportato gli esiti del rapporto anche con riguardo al 2017, evincendo l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, rilevante ai fini del riconoscimento del conflitto armato. Si tratta di un apprezzamento fattuale, a fronte di una censura ricondotta dal ricorrente nell’errore di diritto. La decisione assunta dal giudice di merito dunque, certamente non illogica né contraddittoria rispetto ai dati accertati, si sarebbe comunque sottratta anche a questa critica.

Volendo comunque esaminare il profilo dell’error iuris in iudicando, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed h) e, in termini identici, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), definiscono come “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Si é a tal fine già chiarito quanto siano irrilevanti, ai fini del pericolo di danno grave, i fatti narrati dal richiedente.

In merito poi alla fattispecie contemplata nel D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, comma 1, lett. e), é noto come, ai fini della concessione della protezione sussidiaria la nozione dev’essere interpretata – in conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12)- nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, per cui il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 8/07/2019, n. 18306; 2/04/2019, n. 9090; 31/05/2018, n. 14006). Come già evidenziato, il rapporto EASO esaminato dal tribunale ha escluso tale fattispecie. A fronte del percorso argomentativo della pronuncia le critiche in punto di diritto sono viziate da genericità.

E tali conclusioni sono rafforzate dalla infondatezza dell’invocata violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del tribunale. Come questa Corte ha più volte affermato (Cass., 17/05/2019, nn. 13449; 13450, 13451, 13452), il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata, nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. Da parte sua il ricorrente ha il dovere di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. 21/10/2019, n. 26728). Ebbene, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, avendo indicato la fonte in concreto utilizzata (rapporto EASO aggiornato al 2018) ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da detta fonte. Invece il ricorrente non ha adempiuto al suo onere probatorio, essendosi limitato, a chiosare sui termini utilizzati nella pronuncia impugnata, peraltro senza apprezzare il significato complessivo degli argomenti del Tribunale, e soprattutto senza indicare le fonti più recenti e di segno opposto per inficiare le informazioni cui ha fatto riferimento la corte distrettuale.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. All’esito del giudizio segue la soccombenza del ricorrente nelle spese di causa, nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero dell’Interno, che si liquidano nella misura di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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