Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13115 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13754/2013 R.G. proposto da

CUORDILEONE SOC. COOP. EDILIZIA SCARL, rappresentata e difesa

dall’avv. Luigi Maiello, elettivamente domiciliata in Roma, via

Francesco Pacelli, n. 14, presso lo studio dell’avv. Gianmaria

Frattini.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione staccata di Salerno, sezione n. 12, n. 269/12/11,

pronunciata il 28/11/2011, depositata il 19/04/2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2020

dal Consigliere Riccardo Guida;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Tommaso Basile che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso;

udito l’avv. Giovanni Mameli per delega dell’avv. Luigi Maiello;

udito l’avv. Giovanni Palatiello per l’Avvocatura generale dello

Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Cuordileone Società Cooperativa Edilizia Scarl impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione IRPEG, IRAP, IVA, per il periodo d’imposta 2002, la plusvalenza di Euro 611.359,00 derivante dalla cessione a titolo oneroso al Comune di Salerno, al prezzo di Euro 1.003.866,64, di un terreno che la Cooperativa aveva acquistato, nel 1993, al prezzo di Euro 392.507,00.

2. Il giudice di primo grado accolse il ricorso, con decisione che, sull’appello dell’ufficio, nel contraddittorio della società, è stata parzialmente riformata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale ha reputato legittima la tassazione della plusvalenza, esclusa soltanto l’IVA, osservando, per quanto ancora interessa, che: (a) la Cooperativa, malgrado lo scopo mutualistico, può conseguire utili o plusvalenze tassabili; (b) nella specie, la plusvalenza è data dalla differenza tra il prezzo di cessione e l’originario prezzo d’acquisto del terreno; (c) il negozio di trasferimento, anche se inquadrato in una serie di operazioni tra il Comune e la Cooperativa, non è qualificabile come una permuta, sicchè, la differenza tra i due prezzi, seppure non sufficiente a coprire tutti i costi sostenuti dalla società per il completamento del programma edilizio, costituisce un reddito che si riflette sui minori costi addebitati ai singoli soci, il che comporta la rilevanza fiscale della plusvalenza.

3. La società ricorre per la cassazione di questa sentenza, con cinque motivi; l’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso (“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322,1362 c.c., 112 c.p.c., anche come vizio di motivazione ed omesso esame circa un atto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”), la ricorrente censura la sentenza impugnata perchè, a causa dell’erronea applicazione dei canoni civilistici in tema di ermeneutica negoziale, ha escluso l’allegato collegamento negoziale tra la cessione del terreno in esame e il contestuale acquisto, da parte della Cooperativa, di un’altra area di proprietà del Comune di Salerno, facente parte del medesimo piano di zona (denominato S. Eustachio), ad un prezzo di Euro 2.506.037,48, al fine di attuare il proprio programma sociale.

Soggiunge che, a causa del mancato riconoscimento del collegamento negoziale tra i due contratti, la CTR non ha considerato che la Cooperativa non ha tratto alcun vantaggio economico e che, anzi, ha subito un aggravio di spese, per i maggiori costi sostenuti dai soci partecipanti all’iniziativa.

D’altro canto, denuncia la contraddittorietà della motivazione, che ha prima negato il collegamento negoziale invocato dalla società, salvo poi affermare che l’operazione non poteva essere “considerata alla stregua di una permuta” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); infine, mette in risalto la carenza di motivazione in quanto, nella sentenza impugnata, non sono stati indicati gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali i due negozi sono stati valutati “in maniera autonoma”.

1.1. Il motivo, nella sua complessa articolazione, è infondato.

La CTR, illustrando con chiarezza la propria ratio decidendi, ha affermato che costituisce plusvalenza tassabile, in capo alla Cooperativa cedente, la differenza tra il (maggiore) prezzo di cessione di un terreno e il (minore) prezzo di (dell’originario) acquisto delle cespite, a prescindere dalla circostanza che tale atto traslativo (che, a giudizio della Commissione regionale, non integra una permuta) s’inserisca in una serie di operazioni tra la Cooperativa e il Comune.

In altri termini, la sentenza impugnata, diversamente da quanto prospetta la difesa della contribuente – la quale non pare averne correttamente focalizzato la ratio decidendi -, ravvisa l’imponibilità della plusvalenza nonostante il collegamento negoziale tra la cessione in esame ed altro negozio inter partes.

Per di più, l’esistenza o meno del collegamento tra due negozi giuridici, in tesi generale, non può che desumersi da una espressa volontà negoziale delle parti, la cui interpretazione costituisce una quaestio facti, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e da violazione delle norme ermeneutiche ex artt. 1362 c.c. e ss., (Cass. n. 1211/1978 e altre). Che, in astratto, la permuta, sostenuta dalla contribuente e negata dalla C.T.R., possa produrre plusvalenza è da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. sez. un. 5220/1979 ed a seguire anche nel successivo evolversi legislativo).

Inoltre, il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione, da parte del giudice del merito, dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c., e seguenti, deve essere formulato attraverso la puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali un dato criterio sarebbe stato erroneamente applicato, non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impugnata risulti omesso l’espresso riferimento ad uno specifico criterio interpretativo legale (Cass. 21/06/2017, n. 15350).

2. Con il secondo motivo (“Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86 (T.U.I.R.), della L. n. 366 del 2001, art. 5, comma 1, lett. a), c) ed e), comma 2, lett. a) e dell’art. 45 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3”), la ricorrente censura la sentenza impugnata, innanzitutto, per essersi posta in contrasto con le finalità e la funzione sociale della cooperazione, con ciò violando il precetto dell’art. 45 Cost.; in secondo luogo, per non avere considerato che, dato che il presupposto dell’IRPEG è il possesso di redditi in denaro o in natura, nessun reddito (in denaro o in natura) ha prodotto la Cooperativa con la cessione del terreno, la quale, semmai, ha determinato solo un risparmio dei costi per i propri soci.

2.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

2.1.1. Dal primo punto di vista (inammissibilità del motivo), con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 45 Cost., è sufficiente ricordare che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (Cass. 15/06/2018, n. 15879; conf.: 17/02/2014, n. 3708/2014), alla quale va data continuità, non è consentito fare valere, direttamente, con il motivo di ricorso per cassazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di norme costituzionali in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.

2.1.2. Sotto altro aspetto (infondatezza del motivo), a giudizio del Collegio, la CTR, mantenendosi nell’alveo del tema del decidere, ha ravvisato l’imponibilità della plusvalenza realizzata dalla Cooperativa tramite la cessione a titolo oneroso di un terreno.

Tale soluzione è conforme a diritto in quanto, da un lato, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), t.u.i.r., costituiscono redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili, dall’altro, ai sensi dell’art. 87, comma 1, t.u.i.r. (vigente ratione temporis), (anche) le società cooperative erano soggette all’IRPEG.

3. Con il terzo motivo (“Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 75 e 89, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5 e 11, e dell’art. 53 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3”), la ricorrente censura la sentenza impugnata che, nella determinazione del reddito, ha tenuto conto dei soli componenti positivi, senza considerare i costi sostenuti dalla Cooperativa, nello stesso periodo d’imposta (2002), pur riconoscendo la loro esistenza, l’inerenza all’attività esercitata, ed il loro maggiore ammontare rispetto ai ricavi realizzati con la cessione del terreno.

3.1. Il motivo è inammissibile.

La doglianza in esso contenuta non risulta essere stata dedotta nel giudizio di merito; al riguardo è utile ricordare che, secondo l’orientamento pacifico di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio (Cass. 26/03/2012, n. 4787).

Il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 16/06/2017, n. 15029; 31/01/2006, n. 2140).

4. Con il quarto motivo (“Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, omessa e/o insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”), la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere indicato gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali, nella determinazione del reddito di impresa, non sono stati valutati i costi sostenuti dalla Cooperativa nello stesso periodo d’imposta.

5. Con il quinto motivo (“Illogica e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”), la ricorrente censura la contraddittorietà e illogicità del percorso argomentativo della CTR che, da un lato, ha riconosciuto l’esistenza di costi inerenti, dall’altro, ha affermato l’imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione del terreno, sebbene il ricavo in tale modo realizzato non fosse sufficiente a coprire i costi.

5.1. Il quarto e il quinto motivo, da esaminare congiuntamente perchè sottendono un’identica questione giuridica, sono inammissibili.

I dedotti vizi del percorso logico-giuridico seguito dalla Commissione regionale sono privi del carattere della decisività, in considerazione del fatto che la CTR, rapportandosi al thema decidendum del giudizio d’appello, e senza superarne il limite, ha riconosciuto, delineandone con chiarezza il fondamento giuridico, l’imponibilità della plusvalenza realizzata dalla Cooperativa tramite la cessione a titolo oneroso di un terreno.

6. Ne consegue il rigetto del ricorso.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA