Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13115 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 24/06/2016), n.13115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9856-2010 proposto da:

EQUITALIA ETR SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 403 B/2,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato IVANA CARSO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

GIOFER SRL;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 12 rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 183/2009 della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA,

depositata il 19/02/2009;

udita La relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato CARSO che insiste per

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Equitalia ETR s.p.a. ricorre con quattro motivi contro Giofer s.r.l. per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria (n. 183/01/09, depositata il 19.2.2009), che, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato il provvedimento di iscrizione ipotecaria (notificato in data 17.12.2005 alla Giofer s.r.l.), derivante da omesso pagamento di due cartelle esattoriali di pagamento, l’una (la cartella n. (OMISSIS)), relativa ad Irpeg e Irap per l’anno 1998; l’altra (la cartella n. (OMISSIS)), per omesso versamento di ritenute alla fonte per l’anno 1994.

La CTR ha in particolare ritenuto nulla l’iscrizione ipotecaria, sia per la mancata prova della notifica delle cartelle; sia per non avere il concessionaria provveduto a notificare preventivamente l’avviso di intimazione, con le modalità previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, ritenuto necessario, dato il notevole lasso di tempo intercorso tra la notifica della comunicazione di iscrizione di ipoteca e la tentata notifica delle cartelle presupposte.

Giofer s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va esaminato prioritariamente, per ragioni logiche, il quarto motivo del ricorso col quale Equitalia E.T.R. s.p.a., denunziando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), censura la sentenza che ha dichiarato la nullità delle iscrizioni ipotecarie per non esser stata la relativa eccezione –

asseritamente sollevata dalla contribuente già in primo grado soltanto in sede di memoria illustrativa – riproposta in grado d’appello, ed in ogni caso per non avere la CTR tenuto conto dei consolidati approdi giurisprudenziali circa la natura non esecutiva del provvedimento di iscrizione di ipoteca.

Propone il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., obbligatorio ratione temporis, in relazione alla suindicata data di deposito della sentenza impugnata: “Affermi la Suprema Corte che Equitalia, prima di procedere all’iscrizione ipotecaria nei confronti della Giofer srl, non era tenuto all’osservanza delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50”.

2. Anche a voler trascurare la verifica dell’idoneità del suindicato quesito e l’ammissibilità del motivo col quale si denunciano due vizi diversi, senza peraltro riportare nelle parti rilevanti gli atti da cui emergerebbe la fondatezza delle argomentazioni dedotte, il motivo è comunque infondato e va respinto.

2.1. Rimarcando che le doglianze fanno esclusivo riferimento all’impugnazione della cartella n. (OMISSIS), va alla fattispecie applicato il principio consolidato secondo cui in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziario prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetto iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, come con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che “Omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa lo natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità. (SS.UU. n. 19667 del 18/09/2014; can n. 23875 del 23/11/2015).

Nella fattispecie la sentenza della CTR, che ha dichiarato la nullità dell’iscrizione per mancanza di pregressa intimazione e dunque, in sostanza, per omessa preventiva attivazione del contraddittorio, deve ritenersi conforme a diritto, pur fondata su una disposizione inapplicabile, quale il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, salva solo la necessita di correggere sul punto, nei termini chiariti, la relativa motivazione.

3. Il rigetto del superiore motivo determina l’assorbimento degli altri. E precisamente: a) del primo motivo di ricorso, col quale Equitalia ETR s.p.a. denunzia violazione di legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 145 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), deducendo che la CTR avrebbe erroneamente affermato la nullità della notifica della cartella; b) del secondo motivo, col quale Equitalia deduce la nullità della sentenza per error in procedendo, giacchè la CTR avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione della cartella per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21; c) e del terzo motivo, recante denunzia di violazione di legge, avendo la CTR omesso di rilevare la tardività dell’impugnazione della ridetta cartelle siccome dalla contribuente proposta oltre il termine decadenziale di 60 giorni.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato con riferimento al quarto motivo; assorbiti gli altri. Nulla sulle spese, non avendo l’intimata Giofer s.r.l. svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il quarto motivo di ricorso. Assorbito l’esame degli altri motivi di ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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