Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13115 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.24/05/2017),  n. 13115

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 6940/2016 proposto da:

ECOLOGY PELLET SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MIRABELLO 18, presso lo

studio dell’avvocato UMBERTO RICHIELLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRO ANTICHI;

– ricorrente –

contro

MIAL F.LLI M. SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO TONELLI, rappresentata e difesa dagli

avvocati GIUSEPPE CAFORIO, ALESSANDRO BACCHI;

– controricorrente –

contro

MPS LEASING & FACTORING SPA, REALE MUTUA ASSICURAZIONI;

– intimate –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 3429/2013

del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 17/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale in

persona del Dott. CARMELO SGROI che, visti gli artt. 42 segg., art.

380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio dichiari la competenza del Tribunale di Siena in ordine

alla controversia indicata in premessa, con le conseguenze di legge.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Ecology Pellet s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza in relazione all’ordinanza ex art. 38 c.p.c., depositata in data 12 febbraio 2016 dal Tribunale di Siena nella causa tra la società ricorrente e Mial s.r.l., MPS Leasing e Factoring s.p.a. e Reale Mutua Assicurazioni.

Con la predetta ordinanza, il Tribunale di Siena ha declinato la propria competenza territoriale in favore di quella del Tribunale di Perugia, indicato come competente ex art. 19 c.p.c., accogliendo l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Mial s.r.l..

Si trattava di una operazione commerciale di leasing finanziario, all’esito della quale la Ecology Pellet (utilizzatore), evocava in giudizio sia il MPS (finanziatore del suo acquisto) che la Mial (fornitore) chiedendo sia la declaratoria di nullità che la risoluzione per inadempimento di entrambi i contratti, quello di finanziamento e quello di vendita, nonchè il risarcimento del danno.

La Mial nel costituirsi deduceva l’incompetenza territoriale del giudice adito perchè competente doveva ritenersi caso mai il Tribunale di Grosseto, come foro del luogo di esecuzione dell’obbligazione, oppure il Tribunale di Perugia, come luogo di conclusione del contratto, ma in ogni caso non il Tribunale di Siena, adito sulla base della clausola di deroga alla competenza territoriale contenuta nel contratto di finanziamento, non applicabile al contratto di fornitura.

Il giudice adito dapprima rimetteva la decisione sulla competenza al merito della causa, ma successivamente, cambiato il giudice istruttorie, quest’ultimo riprendeva in considerazione l’eccezione di incompetenza territoriale in precedenza accantonata e, in accoglimento della stessa, rimetteva la causa al Tribunale di Perugia.

Il Procuratore generale ha chiesto che il collegio, in accoglimento del proposto regolamento di competenza, dichiari la competenza territoriale del Tribunale di Siena originariamente adito, ritenendo che la decisione sulla competenza fosse preclusa, essendo intervenuta dopo che il giudice aveva concluso l’udienza di trattazione, concedendo alle parti i termini di cui all’art. 183 c.p.c.. In via gradata, il Procuratore ribadisce le medesime conclusioni, sulla base della diversa motivazione che fosse già intervenuta, con l’ordinanza che rimetteva al merito la decisione sulla competenza e dava i provvedimenti per l’istruzione della causa, una pronuncia implicita sulla competenza, tale da impedire una pronuncia successiva con ordinanza, essendosi già consumata la potestà decisoria al riguardo.

Il Collegio, pur non condividendo il percorso motivazionale del P.M., ritiene di pervenire alle medesime conclusioni, nel senso dell’accoglimento del ricorso. La questione di competenza era stata sollevata ben prima della udienza di trattazione, e la decisione di proseguire con l’istruttoria, ove non preceduta dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, non può essere qualificata come provvedimento a carattere decisorio sulla competenza (essa non contiene neppure una affermazione di competenza del giudice adito, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, e quindi manca dell’idoneità a risolvere definitivamente la suddetta questione, che sola la renderebbe qualificabile, pur in mancanza di una precisazione delle conclusioni sul punto, in termini di effettiva decisione sulla competenza (v. Cass. n. 20608 del 2016 e Cass. n. 3665 del 2017).

L’esame della questione di competenza non era pertanto precluso.

Da quanto emerge dalla lettura degli atti e dei documenti prodotti (ai quali la Corte ha acceso in quanto giudice della competenza), non è messo in dubbio neppure dalle parti che il contratto di vendita fosse stato concluso. Atteso che l’operazione di leasing finanziario, pur non dando luogo ad un contratto plurilaterale, realizza un collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing, e tale collegamento ha l’effetto giuridico di legittimare l’utilizzatore ad esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura (v. Cass. n. 17604 del 2012), ne consegue che appare legittima la scelta processuale dell’utilizzatore di evocare in giudizio il fornitore dinanzi al foro convenzionale indicato dalle parti del contratto di leasing.

A ciò si aggiunga che la contestazione della competenza territoriale del giudice adito sollevata dalla Mial era eccessivamente generica, in quanto non conteneva una specifica ed esplicita indicazione del o dei tribunali territorialmente competenti sulla base di tutti i criteri di competenza territoriale presi in considerazione dalla legge (limitandosi ad enunciare che competente territorialmente doveva essere caso mai il foro di Grosseto, o quello di Perugia quale luogo di conclusione del contratto).

Il regolamento di competenza va pertanto accolto, e va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Siena dinanzi al quale si rimettono le parti per la prosecuzione della causa e che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

Accoglie il regolamento, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Siena, al quale rimette la causa anche per la regolazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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