Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13115 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 15/06/2011), n.13115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11775/2010 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO – MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS),

QUESTORE SASSARI, PREFETTO SASSARI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

N.N.A.;

– intimati –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di SASSARI, depositata il

03/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- Il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Sassari e il Questore di Sassari hanno proposto ricorso per cassazione – affidato a un solo motivo con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5 ter, quater e quinquies – contro il decreto del Giudice di pace di Sassari depositato in data 3.11.2009 di parziale accoglimento dell’opposizione proposta da N.N.A. contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, dichiarato inefficace nella parte in cui il Questore di Sassari aveva intimato all’immigrato di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni.

2.- L’intimato non ha svolto difese.

3.- L’unico motivo di ricorso appare manifestamente fondato.

Infatti, il Giudice di pace si è allontanato dal principio di diritto – costante nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., 18 ottobre 2005, n. 20121; Sez. 1^, n. 15950/2009) – secondo cui il provvedimento con il quale il questore, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 bis, ordina allo straniero colpito da provvedimento prefettizio di espulsione di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, non è suscettibile di autonoma impugnazione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria con il procedimento previsto per l’opposizione all’espulsione dall’art. 13 del medesimo D.Lgs., non essendo ammissibile una indeterminata espansione dei mezzi di tutela tassativamente indicati dalla legge.

Nè ciò comporta una carenza di tutela giurisdizionale, in quanto, da un lato, la predetta intimazione non incide sulla libertà personale dell’espulso (non ristretto presso un centro di permanenza temporanea, nè sottoposto all’accompagnamento coattivo alla frontiera) e, pertanto, non comporta l’adozione degli strumenti giurisdizionali di controllo espressamente previsti per le convalide delle misure restrittive;

dall’altro, il controllo sulla sussistenza dei presupposti per adottare l’intimazione è demandato al giudice penale nell’ambito del giudizio sull’imputazione ascritta al soggetto espulso che si sia trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore, potendo, in quella sede, l’autorità giudiziaria disapplicare, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 224 8, art. 5, all. E, l’atto presupposto che sia stato assunto illegittimamente.

Sussistono, pertanto, i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio.

La Corte, cassato il provvedimento impugnato, potrebbe decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., dichiarando inammissibile l’opposizione proposta avverso l’intimazione del Questore, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio (analogamente a quanto disposto da Sez. 1^, 15950/2009)”.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

L’accoglimento è pronunciato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, alla luce del principio per il quale “il provvedimento con il quale il questore, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 bis, ordina allo straniero colpito da provvedimento prefettizio di espulsione di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, non è suscettibile di autonoma impugnazione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria con il procedimento previsto per l’opposizione all’espulsione dall’art. 13 del medesimo D.Lgs., non essendo ammissibile una indeterminata espansione dei mezzi di tutela tassativamente indicati dalla legge. Nè ciò comporta una carenza di tutela giurisdizionale, in quanto, da un lato, la predetta intimazione non incide sulla libertà personale dell’espulso (non ristretto presso un centro di permanenza temporanea, nè sottoposto all’accompagnamento coattivo alla frontiera) e, pertanto, non comporta l’adozione degli strumenti giurisdizionali di controllo espressamente previsti per le convalide delle misure restrittive”.

Cassato il provvedimento impugnato limitatamente al parziale accoglimento dell’opposizione proposta da N.N.A. contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, dichiarato inefficace nella parte in cui il Questore di Sassari aveva intimato all’immigrato di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. e l’opposizione contro il provvedimento del Questore va dichiarata inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato per quanto di ragione e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiara inammissibile l’opposizione contro il provvedimento del Questore. Condanna l’intimato alle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 905,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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