Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13114 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13729/2013 R.G. proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

GRUPPO INDUSTRIALE BUONINFANTE SRL, rappresentata e difesa dall’avv.

Arturo Vassallo e dall’avv. Marco Salerno, elettivamente domiciliata

presso lo studio dell’avv. Arturo Vassallo, in Montecorvino Rovella,

via Piano, n. 5., domiciliata in Roma, p.zza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione staccata di Salerno, sezione n. 5, n. 222/05/12,

pronunciata il 16/04/2012, depositata il 27/04/2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2020

dal Consigliere Riccardo Guida;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. Giovanni Palatiello per l’Avvocatura generale dello

Stato.

udito l’avv. Silvana Maliambro per delega dell’avv. Arturo Vassallo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Gruppo Industriale Buoninfante Srl impugnò, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, l’avviso di accertamento IRES, IRAP, IVA, per l’annualità 2005, che recuperava a tassazione componenti positivi non dichiarati e costi indeducibili, eccependo esclusivamente l’illegittimità del rilievo attinente all’omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito, per Euro 63.000,00, consistenti in effetti attivi trasferiti al socio amministratore ad estinzione di un presunto finanziamento fruttifero, che l’ufficio aveva qualificato come sopravvenienza attiva.

2. Il giudice di primo grado rigettò il ricorso con decisione che, nel contraddittorio dell’Agenzia, è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, la quale ha ritenuto che detto importo, costituente un finanziamento del socio, era stato rimborsato dalla società e che l’operazione, diversamente da quanto sostenuto dall’organo di controllo, aveva un riscontro in contabilità sotto la posta “effetti attivi”, in quanto in bilancio era stato indicato un valore di Euro 77.763,90, a fronte di un saldo in “dare”, ad apertura dell’esercizio 2005, di Euro 140.763,90.

3. L’Agenzia ricorre per la cassazione di questa sentenza, sulla base di due motivi; la società resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

a. Preliminarmente, vanno disattese perchè prive di fondamento le eccezioni, sollevate dalla difesa della contribuente, di inammissibilità del ricorso per cassazione per omessa indicazione del nome del legale rappresentante dell’Agenzia delle entrate, menzionato soltanto quale “direttore pro tempore”, nonchè per omessa indicazione della procura alle liti, che non è desumibile dal contesto dell’atto e non è neppure rilasciata a margine o in calce al ricorso.

Questa Corte (Cass. n. 14785/2011, conf.: 04/11/2016, n. 22434), in passato, ha affrontato e risolto le due questioni processuali, innanzitutto, rilevando che, in tema di contenzioso tributario, l’Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso, atteso che l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5), inserendo tra i contenuti necessari del ricorso “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello “ius postulandi” (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore (e, ancor prima, si veda, in senso conforme, Cass. sez. un. 23020/2005).

Si è inoltre precisato (cfr. Cass. n. 5875/2013) che, in tema di contenzioso tributario, stante la rappresentanza legale dell’Agenzia delle entrate in capo al suo direttore generale ed il difetto di personalità giuridica delle rispettive articolazioni territoriali, non occorre necessariamente indicare, nel ricorso per cassazione, il nome della persona fisica preposta a tale carica, essendo individuato in modo incontrovertibile, per la circostanza sopradetta, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 67 e 68, quale unico rappresentante ed autorizzato “ex lege” a stare in giudizio davanti alla Corte di cassazione (conf.: ex multis Cass. n. 22761/2004).

1. Con il primo motivo del ricorso (“1. Violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia censura l’errore di diritto della sentenza impugnata che ha trascurato che l’ufficio aveva desunto che l’apparente finanziamento a suo tempo erogato dal socio amministratore ( R.M.) alla società costituisse, in realtà, un provento straordinario, suscettibile di tassazione, in quanto, in fase endoprocedimentale, nonostante la richiesta degli accertatori, la società non aveva prodotto alcuna documentazione relativa alla restituzione del presunto prestito e tale omissione si era protratta anche durante il giudizio, quando invece, trattandosi di cessione di “effetti attivi”, la società avrebbe dovuto conservare almeno le fotocopie degli effetti cambiari girati al socio in restituzione del finanziamento.

2. Con il secondo motivo (“2. Omessa e/o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere ritenuto dimostrata l’operazione in virtù del solo aspetto formale della sua contabilizzazione, tralasciando di apprezzare la denunciata assenza di un riscontro documentale degli effetti, con ciò omettendo di motivare in relazione alla presunzione di una passività simulata e “incorrendo nell’errore di motivazione secondo il quale la realtà di un’operazione si desume dal suo riporto in contabilità.” (cfr. pag. 4 del ricorso).

3. Il secondo motivo, da esaminare prioritariamente, è fondato, con conseguente assorbimento del primo.

La sentenza reca una trama argomentativa carente laddove l’effettività del finanziamento e della sua restituzione al socio sono desunti soltanto dal dato formale della contabilizzazione dell’operazione, senza la necessaria considerazione della circostanza, che sorregge il rilievo fiscale, che la società contribuente (benchè invitata a farlo) non aveva fornito alcun riscontro documentale – in sede amministrative e giudiziale – circa l’effettività della retrocessione al socio delle cambiali (“effetti attivi in portafoglio”) ad estinzione di un (effettivo e non simulato) finanziamento del socio che, conseguentemente, a causa di tale lacuna probatoria, è stato qualificato come sopravvenienza attiva (tassabile) della società.

In altri termini, la sentenza non spiega le ragioni per le quali è stata disattesa la prospettazione dell’Agenzia delle entrate secondo cui l’intera operazione di concessione e di rimborso del finanziamento del socio mirava esclusivamente ad occultare un’attività non dichiarata della società.

4. Ne consegue che, accolto il secondo motivo e assorbito il primo, la sentenza è cassata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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