Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13114 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 24/06/2016), n.13114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14765/2011 proposto da:

D.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato MARCO CALLORI, che

lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS) in persona del

Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/2010 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 14/04/2010;

udita la relazione della causa svolte nella pubblica udienza del

08/04/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, che aveva confermato il previo avviso d’accertamento emesso in relazione all’imposta di registro dovuta per l’acquisto di un immobile, da parte del contribuente. La cartella di pagamento, oggetto della presente controversia, non è stata impugnata per vizi propri, bensì sul presupposto dell’inammissibilità dell’appello, proposto nel precedente giudizio passato in giudicato e avente ad oggetto l’originario avviso d’accertamento.

La CTR rigettava l’appello del contribuente, ritenendo che la cartella di pagamento era stata legittimamente emessa sulla base di una sentenza passata in giudicato.

Avverso tale pronuncia, il contribuente propone ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre l’ufficio resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, la parte contribuente denuncia il vizio di nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 596 del 1992, art. 17, in quanto dalla relata di notifica dell’atto di appello, proposto dall’ufficio, nell’ambito del giudizio d’impugnazione dell’avviso d’accertamento, emerge che la notificazione dell’atto di gravame non si fosse perfezionata, poichè il procuratore ricorrente, aveva trasferito il proprio domicilio professionale e ciò, senza che l’appellante ufficio, trattandosi di professionista regolarmente iscritto all’albo degli avvocati, avesse verificato il cambio di domicilio e rinnovato la notifica.

In via preliminare, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non è stata riportata in ricorso, nè indicata la collocazione toponomastica nei precedenti gradi di giudizio, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nè allegata, ex art. 369 c.p.c., comma 2, la relazione di notificazione dell’atto di appello di cui trattasi, di talchè questa Corte non è in condizione di verificarne l’effettivo esito ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio.

Per quanto riguarda, infine, l’oggetto del presente giudizio, sottoposto all’esame del Collegio, il ricorso è infondato, è, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Solo nell’ambito del medesimo processo (e delle diverse fasi di impugnazione), ai sensi dell’art. 161 c.p.c., è consentito dedurre errori, nullità, illegittimità o irregolarità in esso verificatesi, ed ove tali deduzioni intervengano in un diverso processo il giudice adito non ha il potere, neanche in via incidentale, di rilevare, dichiarare o correggere gli eventuali errori o le nullità ed illegittimità dell’altro processo, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse della parte alla relativa proposizione; ne consegue che il giudice tributario, investito dell’impugnazione di un atto, non può estendere il suo potere di cognizione incidentale fino ad involgere anche la giuridica esistenza e la sorte processuale del titolo giudiziale posto a fondamento della pretesa tributaria, non potendosi, in sede di impugnazione dell’atto, rimuovere dall’ordinamento provvedimenti processuali definitivi, solo perchè ritenuti errati (o anche inesistenti o abnormi), in quanto trattasi di situazioni deducibili nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso o con i mezzi di impugnazione straordinaria o, in casi eccezionali, mediante autonoma azione di accertamento negativo” (Cass. n. 22506/2013, Cass. ordinanza n. 19471/2012 Cass. n. 26906/2006). Nel caso di specie, il ricorrente lamenta un vizio procedurale che attiene non già al presente procedimento – che si rammenta concerne l’impugnazione della cartella di pagamento – bensì attiene al giudizio precedentemente proposto ed avente ad oggetto l’avviso d’accertamento. Nel suddetto procedimento è intervenuta una sentenza della CTR passata in giudicato, che ha accolto il gravame proposto dall’amministrazione.

Pertanto, alla luce del consolidato orientamento, sopra indicato, qualsivoglia vizio relativo alla suddetta sentenza doveva necessariamente essere fatto valere con la proposizione del ricorso in Cassazione, nell’ambito di quel giudizio, per far valere l’asserito il vizio della notifica dell’atto d’appello. In mancanza d’impugnazione, la sentenza che ha accertato il credito erariale è divenuta definitiva e, quindi, costituisce il legittimo presupposto, per la successiva emissione della cartella di pagamento. Non è, pertanto, ammissibile, la proposizione del vizi procedurali inerenti al precedente giudizio, nell’ambito dell’impugnazione dell’atto consequenziale, nel quale possono dedursi solo i vizi propri dell’atta, ma non i vizi concernenti un diverso giudizio, oramai, coperto da giudicato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, che liquida in Euro. 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA