Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13114 del 24/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.24/05/2017),  n. 13114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6779/2016 proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 16,

presso lo studio dell’avvocato DARIO IMPARATO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIACOMO SPADA;

– ricorrente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso

lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO MAMMOLITI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1340/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 30/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di D.M.A., volta ad ottenere nei confronti di Enel Distribuzione s.p.a. la condanna al risarcimento dei danni subiti dal suo esercizio commerciale, conseguenti alla interruzione della corrente elettrica da parte di Enel Distribuzione s.p.a. protrattasi per oltre 24 ore, veniva rigettata sia in primo grado che in appello, dalla Corte d’Appello di Catania con la sentenza n. 1340 del 30 luglio 29015, qui impugnata.

Il D.M. propone due motivi di ricorso per cassazione cui resiste Enel Distribuzione s.p.a. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto inammissibile.

Il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

Tanto perchè il ricorso non contiene in effetti una segnalazione degli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, ma piuttosto contesta sotto vari profili l’accertamento in fatto sul quale si fonda il rigetto della domanda risarcitoria del ricorrente, in ordine al fatto che la mancata fornitura di energia elettrica nell’esercizio commerciale sarebbe dovuta non alla mancata fornitura del produttore di energia alla società di distribuzione, ma ad un aumento di richiesta di energia dei clienti Enel dovuto al caldo eccezionale, al quale l’Enel non sarebbe stata in grado di sopperire: circostanze tutte non positivamente accertate nel corso del giudizio di merito.

Con il secondo motivo poi contesta l’omesso esame della prova testimoniale, ex art. 116 c..p.c., laddove la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass. n. 11511 del 2014).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.800,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA