Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13113 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. II, 28/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 28/05/2010), n.13113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3372/2005 proposto da:

A.C.B. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio

dell’avvocato CAMICI Claudio, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato REHO GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

I.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 61, presso lo studio dell’avvocato TASCA

GAETANO, rappresentato e difeso dall’avvocato PETRACCA Angelo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2835/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito l’Avvocato CAMICI Claudio, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25 luglio 2000 il Tribunale di Lodi, in accoglimento della domanda introdotta da I.P. ai sensi dell’art. 2932 c.c., trasferiva al medesimo la proprietà di un appartamento sito in (OMISSIS) oggetto di un contratto preliminare di compravendita stipulato con il proprietario A.C., subordinatamente alla “condizione sospensiva del pagamento del residuo prezzo di L. 75.000.000 entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione”. Sull’obbligazione dell’ A. di liberare l’immobile da un’ipoteca gravante sullo stesso,il giudice riteneva non provato l’inadempimento del convenuto e respingeva la relativa domanda di accertamento proposta dall’attore.

Poichè lo I. non provvedeva al pagamento nel termine fissato dalla decisione,e rilevato che la sentenza, passata in giudicato, aveva espressamente qualificato il versamento del prezzo come condizione sospensiva, l’ A. conveniva in giudizio l’acquirente avanti allo stesso Tribunale di Lodi e chiedeva che il trasferimento fosse considerato inefficace ex art. 1353 c.c., e che lo stesso fosse condannato a restituirgli l’immobile, di cui era in possesso fin dalla stipula del preliminare.

Il convenuto si costituiva chiedendo la reiezione delle avverse domande; faceva poi presente che, da un lato, non aveva potuto adempiere per tardiva comunicazione,da parte della cancelleria, del deposito della sentenza ex art. 2932 c.c., e che, dall’altro, l’attore non aveva a sua volta adempiuto alla sua obbligazione di liberare l’immobile dai pesi sullo stesso gravanti.

Chiedeva quindi, in via riconvenzionale, che il giudice, ex art. 1183 c.c., fissasse ad entrambe le parti un termine per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla sentenza 25 luglio 2000 e condannasse l’ A. a corrispondergli la somma da versare alla banca per liberare l’immobile dai pesi.

Con sentenza del 7 marzo 2003 il Tribunale adito condannava lo I. alla restituzione dell’immobile e a pagare i due terzi delle spese del giudizio.

Dopo aver osservato che il convenuto aveva colpevolmente trascurato di ottemperare alla sua obbligazione nel termine fissato dalla sentenza,rilevava che il mancato avveramento della condizione sospensiva del pagamento del residuo prezzo aveva prodotto “ipso iure” ex art. 1353 c.c., l’inefficacia del contratto nascente dalla sentenza resa tra le parti ex art. 2932 c.c., e che l’eventuale inadempimento dell’ A. all’obbligazione di trasferire l’immobile libero da pesi avrebbe potuto esser dedotto dallo I. soltanto dopo aver pagato il residuo prezzo e il verificarsi dell’effetto traslativo.

Osservava comunque che di tale inadempimento del venditore non era stata fornita la prova come ritenuto anche dalla sentenza 25 luglio 2000 ormai passata in giudicato che aveva respinto la relativa domanda di accertamento proposta dallo I.. Proposto gravame dallo I. il quale reiterava le domande formulate in primo grado chiedendo anche in via subordinata la condanna altresì dell’ A. alla restituzione dell’acconto ricevuto all’atto della conclusione del preliminare, con sentenza del 5 novembre 2004 la Corte d’appello di Milano, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda di restituzione dell’immobile proposta dall’ A. e in accoglimento della riconvenzionale avanzata dallo I., assegnava all’ A. termine di mesi sei dal passaggio in giudicato della sentenza per liberare l’immobile dai pesi trascritti presso l’Agenzia del Territorio di Lodi vale a dire il pignoramento immobiliare trascritto il 17.2.2000 e le ipoteche giudiziali trascritte l’8.3.2000. Assegnava altresì allo I. termine di giorni sessanta dall’avvenuta liberazione dell’immobile per il pagamento del residuo prezzo all’ A. secondo quanto previsto dalla sentenza del Tribunale di lodi 25 luglio 2000.

Condannava infine l’ A. alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione A. C. sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso I.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell’unico motivo di ricorso l’ A., premesso che la questione posta dalla domanda riconvenzionale con la quale lo I. chiedeva l’assegnazione di un congruo termine ex art. 1183 c.c., affinchè le parti potessero rispettivamente dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla sentenza rimasta inadempiuta, era definitivamente coperta dal giudicato, ha ritenuto che la Corte del merito, accogliendo tale domanda,abbia violato per l’appunto il giudicato ed il principio del “ne bis in idem” ed altresì l’art. 112 c.p.c., poichè tale domanda prevedeva a carico dell’attuale resistente l’impegno a pagare la maggior somma dovuta per ottenere i beni liberi da gravami.

Rileva l’insussistenza di alcuna plausibile giuridica giustificazione da un lato al diritto dello I. di formulare una domanda riconvenzionale con la richiesta di adempimento di un rapporto contrattuale definitivamente chiuso e dall’altro “alla possibilità per il giudice d’appello di ritenere ancora applicabile l’art. 1482 c.c. (o l’art. 1460 c.c.)” il quale ,come noto,presuppone l’esistenza di un rapporto contrattuale attuale ed in corso di esecuzione.

Il ricorso è infondato.

Con motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori giuridici e pertanto incensurabile nell’attuale sede, la Corte milanese ha ritenuto che, a fronte dell’obbligazione di pagare il residuo prezzo cui la sentenza di esecuzione in forma specifica del preliminare aveva subordinato il trasferimento, doveva ravvisarsi ancora sussistente e inadempiuta l’obbligazione in capo all’ A. di liberare l’immobile dal pignoramento immobiliare del 17.2.2000 e dalle ipoteche giudiziali dell’8.3.2000,pesi venuti ad esistenza sul bene oggetto del trasferimento dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio ex art. 2932 c.c. (12 gennaio 2000).

Pertanto,sussistendone tutti i presupposti e in accoglimento della riconvenzionale,doveva riconoscersi allo I. il diritto, previsto dall’art. 1482 c.c., di chiedere al giudice la fissazione di un termine per la liberazione di detti pesi, termine da fissarsi in misura piuttosto ampia,onde consentire all’ A. di reperire i mezzi e di espletare gli incombenti per la liberazione dei medesimi.

Mentre altro termine andava fissato allo I. a partire dalla avvenuta liberazione dell’immobile,per il pagamento del residuo prezzo a controparte secondo quanto previsto dalla decisione del primo giudice.

Non essendo, pertanto, le peraltro non troppo chiare contestazioni di parte ricorrente idonee a confutare la soluzione giuridica della vicenda data dalla Corte meneghina nella qui gravata pronunzia, il proposto ricorso va respinto con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di I.P., delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00, oltre ad Euro 2.500,00 per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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