Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13113 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 24/06/2016), n.13113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8974/2011 proposto da:

L’EDILIZIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

IMMOBILIARE EUROPA SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DARDANELLI 37,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, rappresentati e

difesi dall’avvocato SALVATORE MAROTTA giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2010 della COMM. TRIB. REG. del PIEMONTE,

depositata il 26/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il controrisorrenre l’Avvocato PALASCIANO che si riporta

e chiede il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e le relative sanzioni, conseguenti alla decadenza dai benefici di cui della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, a seguito dell’alienazione di un terreno edificabile, anteriormente al decorso del quinquennio ed in assenza di edificazione.

La sentenza della CTR, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva l’appello dell’ufficio, affermando che la norma in questione subordina il mantenimento dei benefici fiscali al compimento dell’attività edificatoria entro il quinquennio, da parte dello stesso acquirente che ha conseguito l’acquisto agevolato, mentre in caso di cessione a terzi, si determina la decadenza dall’agevolazione.

Avverso la predetta pronuncia, le società contribuenti hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi, mentre l’ufficio ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti denunciano il vizio di violazione di legge, e precisamente della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, nonchè dell’art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo che l’agevolazione fiscale in esame, spetti all’acquirente del terreno, a condizione che l’utilizzazione edificatoria intervenga entro il termine di cinque anni dall’acquisto, anche se l’edificazione avviene ad opera di terzi.

Con i restanti motivi, le ricorrenti articolano diversamente, sia dal punto di vista della violazione di legge del medesimo disposto normativo che del vizio di motivazione sulla medesima questione, la censura introdotta con il primo motivo di ricorso, contestando la pretesa contrarietà alla ratio legis e alla funzione agevolatrice dell’attività edilizia, dell’interpretazione fornita dai giudici d’appello. Poichè tutte le questioni dedotte attengono, sostanzialmente, all’interpretazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, si può procedere all’esame congiunto, di tutti i motivi di ricorso.

Il complessivo motivo di censura è infondato.

E’ infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 3813 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’arti.; delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente (Cass. n. 7438/2009, v. anche Cass. nn. 18679/2010, 13173/12, 5933/13). Rileva il Collegio, come sia pacifico orientamento di questa Corte, quello secondo cui, la disposizione agevolativa sia ispirata alla rafie di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione, connesso all’acquisto dell’area e sia di stretta interpretazione come tutte le norme che diminuendo il carico fiscale, incidono sul principio di uguaglianza, sul principio impositivo e su quello di capacità contributiva (artt. 3, 23 e 53 Cost.).

Nel caso di specie, pacificamente, le parti contribuenti hanno ammesso di aver venduto l’area (acquistata in quote con atto registrato il 19.9.2002), in data 17.3.2003 e 12.2.2005, prima che fosse decorso il quinquennio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, che liquida in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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