Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13113 del 15/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 15/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 15/06/2011), n.13113
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11086/2010 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLA
RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato COLACINO VINCENZO,
rappresentato e difeso dall’avvocato DONNINI Donnino, giusta procura
speciale rilasciata con atto pubblico presso l’Ambasciata d’Italia in
Albania in data 25.2.2010, n. rep.: 14/2010, che viene allegata in
atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO ((OMISSIS)), QUESTURA DI PESARO-URBINO;
– intimati –
avverso il decreto n. 243/10 del GIUDICE DI PACE di PESARO,
depositato il 16/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
p. 1. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- M.M. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a un solo motivo con il quale è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e art. 110 Cost. – contro il decreto del Giudice di pace di Pesaro depositato in data 16.2.2010 di convalida del suo accompagnamento immediato alla frontiera disposto dal Questore di Pesaro-Urbino a seguito del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Pesaro-Urbino il 15.2.2010. Gli intimati non hanno svolto difese.
2.1.- Il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Interno è manifestamente inammissibile perchè unico legittimato è il Questore nell’ipotesi di impugnazione di decreto di convalida di allontanamento coattivo (Cass. n. 3812 del 2006; n. 5715 del 2008, in motivazione; n. 8579 del 2008; in ordine a provvedimenti omologhi, Cass. n. 1621 del 2006; n. 8531 del 2005).
2.2.- Il ricorso proposto contro il Questore appare manifestamente infondato perchè l’omessa motivazione denunciata (benchè rubricata come violazione di legge) attiene a profili (comportamento del ricorrente successivo alla condanna penale – la presenza di due figli minori e della madre del ricorrente) che esulano dal controllo di legalità demandato al Giudice di pace in sede di convalida.
In tema di immigrazione, al giudice della convalida del temporaneo restringimento dello straniero ovvero dell’accompagnamento immediato alla frontiera compete soltanto un controllo limitato alla esistenza ed efficacia del decreto espulsivo, non esteso (neppure in via incidentale) alle ragioni che avrebbero potuto portare al suo annullamento, se rappresentate in sede di ricorso avverso l’espulsione (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 17575 del 27/07/2010)”.
p. 2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono al rigetto del ricorso.
Il rigetto è pronunciato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, alla luce del principio per il quale “In tema di immigrazione, al giudice della convalida del temporaneo restringimento dello straniero ovvero dell’accompagnamento immediato alla frontiera compete soltanto un controllo limitato alla esistenza ed efficacia del decreto espulsivo, non esteso (neppure in via incidentale) alle ragioni che avrebbero potuto portare al suo annullamento, se rappresentate in sede di ricorso avverso l’espulsione”.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011