Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13112 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. II, 28/05/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 28/05/2010), n.13112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3922-2008 proposto da:

M.C. (OMISSIS), M.I.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo

studio dell’avvocato ANTONINI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAIAR ENZO;

– ricorrenti –

contro

M.P., MA.CL., M.M.,

S.M., M.A., M.L. DETTO

E., M.G., M.B., M.

N., MA.MA., M.G.I.,

m.m., M.D.;

– intimati –

sul ricorso 6876-2008 proposto da:

M.P., MA.CL., M.M.,

S.M. eredi di MA.AR., M.

A., M.L., M.G., M.

B., M.N. tutore di MA.GA.,

MA.MA., M.G.I. eredi di

MA.LU., ma.ma., M.D.

eredi di MA.GI., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell’avvocato GRISANTI

FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’avvocato TADDEI MARCELLO;

– controricorrenti e ric. incidentali –

e contro

M.C., M.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 261/2007 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 10/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato ANTONINI Giuseppe, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato TADDEI Marcello, difensore dei resistenti che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per rigetto ricorso

principale, assorbito ricorso incidentale condizionato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Ma.Ar., A., L., G., B., N., Ma., Gi. e Ga., quest’ultima, interdetta, in persona del tutore M.N., convennero in giudizio innanzi al tribunale di Trento M.C. e I., comproprietari con gli attori iure successionis di un compendio immobiliare costituito dalle particelle (OMISSIS), formulando domanda di divisione e di condanna di M.C. al risarcimento dei danni per non aver eseguito opere di manutenzione e risanamento delle parti comuni della particella (OMISSIS) utilizzando il danaro a tale scopo lasciato dalla madre delle parti, richiesto in restituzione pro quota, e chiedendo, inoltre, la condanna di I. ad astenersi dall’occupare un locale della casa comune ad uso cucina ed a risarcire i conseguenti danni, nonchè al pagamento di somme versate da Ma.Ar. e Arnaldo a vario titolo, in relazione alla casa comune e all’intavolazione dell’acquisto successorio.

I convenuti, costituitisi in giudizio, chiesero a loro volta la divisione, con attribuzione della loro quota in natura, e contestarono l’esistenza dell’obbligo di M.C. di usare la somma lasciata dalla madre per l’esecuzione delle opere di manutenzione e risanamento della casa, chiedendo la divisione in parti uguali di detta somma e la condanna degli attori a rimuovere baracche ed altre piante nel caso di accoglimento della domanda di abbattimento dei castagni.

Il Tribunale di Trento dichiarò sciolta la comunione e dispose la divisione sulla base del progetto recato nel supplemento di perizia depositato in data 12 gennaio 2004, attribuendo il lotto (OMISSIS), corrispondente alla casa, congiuntamente agli attori, per la quota di tre ventunesimi ciascuno ad Ar., A., L., G., B. e Gi., e con la quota di un ventunesimo ciascuno a N., Ma. e Ga., ed i lotti (OMISSIS), corrispondenti al terreno, congiuntamente ai convenuti M. I. e C., per la quota di un mezzo ciascuno, disponendo che la suddivisione della pf. (OMISSIS), ai fini della intavolazione, avvenisse a cura delle parti secondo un tipo di frazionamento conforme alla planimetria ed alle superfici indicate nel suddetto progetto di divisione; dichiarò ancora M.C. tenuta alla restituzione agli attori della complessiva quota di sette noni del controvalore attuale, ammontante ad Euro 45.000,00, dei titoli depositati al 13/2/2003 presso la Cassa Rurale di Trento; condannò M.I. a pagare in favore di Ar.Ma. la somma di Euro 146,45 e di M.A. la somma di Euro 19,73, oltre agli interessi legali dalle singole decorrenze annuali;

rigettò le residue domande.

2. – Avverso tale sentenza proposero appello M.C. e I., mentre gli originari attori proposero appello incidentale. Con sentenza depositata in data 23 novembre 2007, la Corte d’appello di Trento rigettò entrambi i gravami. Sul primo motivo dell’appello principale, avente ad oggetto la ritenuta violazione del diritto dell’erede alla assegnazione di lotti di valore pari alla quota di diritto, nonchè la denunciata erroneità delle operazioni peritali, gli appellanti avevano sostenuto che la soluzione adottata dal giudice di primo grado era fondata su di una insufficiente considerazione dei terreni da parte del c.t.u., che non ne avrebbe apprezzato la posizione e la utilizzazione edificatoria, nè avrebbe eseguito una adeguata istruttoria presso il Comune al fine di considerare il costo degli oneri di urbanizzazione gravanti sugli appellanti, ed avevano fatto valere l’esistenza di una procedura di esproprio sui terreni loro assegnati. Al riguardo, la Corte di merito rilevò di aver disposto un supplemento di c.t.u. per specificare la natura dei terreni in questione e per avere ragguagli circa detta procedura di esproprio, corrispondente, in realtà, ad un vecchio programma del Comune mai realizzato. Osservò ancora il giudice di secondo grado che la pf. (OMISSIS) assegnata agli appellati consisteva in una casa in pessime condizioni, che richiedeva una costosa ristrutturazione.

Rilevò ancora il giudice di secondo grado, con riguardo al rilievo degli appellanti secondo il quale, anche a voler prestare acquiescenza alla sentenza di primo grado, non si sarebbe potuto intavolare il progetto divisionale avendo il giudice provveduto ad assegnare superfici in concreto inesistenti, che tale circostanza era stata negata dal c.t.u.. Quanto alla contestazione, da parte degli appellanti, dell’assegnazione della casa agli appellati in mancanza di dichiarazione di indivisibilità della stessa, con conseguente, denunziata violazione degli artt. 727 e 729 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ., osservò il secondo giudice che il c.t.u. aveva confermato che l’immobile di cui si tratta non era comodamente divisibile in nove unità autonome, così come il terreno. La Corte rigettò poi l’appello incidentale promosso nei confronti di M.C., cui era stato chiesto il risarcimento del danno derivato dalla mancata esecuzione dei lavori di manutenzione e di risanamento delle parti comuni della casa, per non essere stata fornita la prova della sussistenza in capo alla donna di un siffatto obbligo.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono M.C. e I. sulla base di otto motivi. Resistono con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, M. A., L., G., B., N., Ma., Ga., quest’ultima, interdetta, in persona del tutore M.N., S.M. ved. M., M.P., Cl. e M. quali eredi di M. A., m. e D., eredi di Ma.Gi.. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Deve, preliminarmente, provvedersi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., alla riunione del ricorso principale e di quello incidentale, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. – Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al minor valore dei lotti assegnati ai ricorrenti dalla sentenza di primo grado in conseguenza della natura scoscesa del terreno – omessa motivazione in ordine alle consulenze tecniche in atti”. Premesso che il fatto controverso è il valore del terreno, i ricorrenti rilevano che la Corte territoriale, che pure aveva disposto un supplemento di perizia per ottenere ragguagli in ordine alla natura dei terreni, non aveva fatto alcun riferimento all’esito di tale accertamento, e non aveva motivato la propria decisione sul punto.

3.1. – La censura risulta inammissibile.

3.2. – Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l’art. 366- bis cod. proc. civ., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. La relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v., tra le altre, Cass., S.U., sent. n. 20603 del 12007, Cass., sent. n. 4556 del 2009).

3.3. – Nella specie, il ricorso si limita ad enunciare il fatto controverso, senza, peraltro, esporre adeguatamente le ragioni del dubbio, che non sono nemmeno ricavabili dal contesto della illustrazione della censura. Manca, invero, alcun elemento idoneo a chiarire in quale senso ed in quali termini sia effettivamente controverso il valore dei terreni, ed in qual modo tale accertamento risulti decisivo ai fini della risoluzione della controversia.

4. – Con il secondo motivo, si deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – in relazione al minor valore dei lotti assegnati ai ricorrenti dalla sentenza di primo grado in conseguenza della previsione dell’esproprio di 240 rag. previsto dal piano regolatore generale del Comune – Error in iudicando per illogicità manifesta”.

I ricorrenti osservano che il p.r.g. del Comune prevedeva un esproprio che avrebbe inciso proprio sul terreno ad essi assegnato, compromettendo la edificabilità dei lotti e comunque la superficie, e, quindi, il valore degli stessi. Per tale ragione era stato chiesto dagli interessati al giudice di secondo grado che i lotti, da estrarre a sorte, fossero spostati in altra parte del fondo o comunque diversamente configurati. La Corte di merito aveva, invece, aderito alle conclusioni del c.t.u. che aveva considerato irrilevante la questione del previsti; esproprio, avendo ottenuto dal Sindaco la assicurazione che il Comune non vi avrebbe proceduto. La motivazione della Corte sarebbe illogica, non tenendo conto che le limitazioni urbanistico-edilizie non discendono dalla volontà del Comune, ma dalle prescrizioni del piano regolatore.

5.1. – La censura è inammissibile.

5.2. – Con riguardo ad essa deve rinviarsi a quanto già chiarito sub 3.2. Nella specie, manca una univoca illustrazione e precisazione del fatto controverso, come della sua decisività.

6. – Con il terzo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 277, 279 e 281 cod. proc. civ.. La sentenza di merito non avrebbe provveduto in ordine alla richiesta degli attuali ricorrenti di divisione sulla base di tipi di frazionamento intavolabili, necessaria, secondo quanto rilevato nel ricorso, per evitare il rifiuto da parte del giudice tavolare della intavolazione della sentenza: ne conseguirebbe la necessità di un accordo tra le parti successivo alla sentenza. La illustrazione del motivo si conclude con la enunciazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.: “Viola l’art. 112 cod. proc. civ., che impone al giudice di decidere su tutta la domanda, il giudice che, espressamente richiesto di decidere una divisione sulla base di tipi di frazionamento intavolabili, omette di provvedere all’incombente, lasciando la redazione di tali documenti, necessari all’intavolazione dei diritti nascenti dalla sentenza, ad una fase successiva e stragiudiziale che secondo le risultanze di causa richiede (nuovo) accordo delle parti?”.

7.1. – La censura è fondata.

7.2. – Gli attuali ricorrenti, nel chiedere la divisione dei beni nel giudizio di merito, avevano chiesto che venissero allegati alla sentenza i tipi di frazionamento intavolabili, e cioè, in sostanza, una mappa coincidente con la mappa catastale, attraverso la necessaria modifica di quest’ultima. La mancata redazione di tali tipi di frazionamento potrebbe – nel regime della proprietà fondiaria per il Trentino di cui al R.D. n. 499 del 1929 – Libro Fondiario – determinare la conseguenza, puntualmente posta in luce nel ricorso, che, non coincidendo la planimetria allegata alla sentenza con la mappa catastale, il giudice tavolare rifiuti l’intavolazione della sentenza: sicchè, per dare esecuzione alla sentenza, occorrerebbe un successivo accordo delle parti.

L’errore in cui è incorsa la Corte territoriale, nell’escludere che detto effetto si sarebbe verificato per essere stato escluso dal c.t.u. – il quale, in realtà, aveva semplicemente ritenuto che la redazione dei tipi di frazionamento, che sarebbe stata eseguita una volta raggiunto l’accordo tra le parti, non avrebbe trovato ostacolo per il carattere marginale delle discordanze catastali – è stato quello di omettere la pronuncia sulla richiesta degli attuali ricorrenti.

7.3. – E, dunque, al quesito posto dalla censura in esame deve darsi risposta positiva, affermandosi il principio di diritto secondo cui il giudice che, espressamente richiesto di decidere una divisione sulla base di tipi di frazionamento intavolabili, ometta di provvedervi, lasciando la redazione di tali documenti, necessari alla intavolazione dei diritti nascenti dalla sentenza, ad un fase successiva e stragiudiziale che secondo le risultanze di causa richiede un accordo tra le parti, viola l’art. 112 cod. proc. civ..

7.4. – La sentenza impugnata, che non si è attenuta a tale principio di diritto, deve essere cassata in parte qua.

8. – Con il quarto motivo, si lamenta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione, e dell’art. 329 cod. proc. civ. per violazione del giudicato interno. Si osserva che, a fronte del rilievo, svolto in grado di appello, circa la mancata considerazione, nella valutazione del terreno, degli oneri di urbanizzazione, la Corte di merito aveva illogicamente; sottolineato che il terreno medesimo avrebbe potuto anche essere alienato, oltre che essere destinato alla edificazione, quasi che la vendita potesse evitare la spesa relativa alle opere di urbanizzazione; ed aveva aggiunto che andavano considerate anche le spese per la ristrutturazione della casa, già in realtà presa in considerazione per il suo valore effettivo. Nè – si conclude – era mai stata avanzata alcuna domanda di compensazione tra spese, non essendo stato proposto appello sul punto della valutazione della casa in questione. La illustrazione del motivo si conclude con la enunciazione del seguente quesito di diritto: “Viola l’art. 112 cod. proc. civ. per ultrapetizione effettuare d’ufficio la compensazione tra spese eterogenee, e violazione dell’art. 329 cod. proc. civ. discutere del valore di un bene stabilito in primo grado in mancanza di impugnazione sul punto?”.

9.1. – La censura è inammissibile.

9.2. – E’, infatti, inconferente la prima parte del quesito rispetto alla denuncia della sentenza impugnata, la quale non fa, in realtà, alcun riferimento ad una pretesa compensazione tra le spese, limitandosi a dare conto dei criteri di valutazione del cespite immobiliare in questione. Ne deriva la estraneità della affermazione contestata ad ogni contrasto con un precedente giudicato interno. Nè la invocazione di tale giudicato risulta coerente con le critiche alla sentenza impugnata ove con queste si intenda riferirsi alla valutazione del terreno operata nel giudizio di merito, atteso che la censura di cui il quesito dovrebbe costituire la sintesi contesta proprio la risposta fornita dalla Corte territoriale alla questione sollevata con riferimento a tale valutazione.

10. – Con il quinto motivo, si lamenta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – in relazione alla indivisibilità stessa, illogicità”.

Si contesta la illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui ha desunto dalla ritenuta indivisibilità per nove quote della casa e del terreno la correttezza della decisione di primo grado, che aveva assegnato due lotti di terreno ai ricorrenti, e la parte restante ai coeredi che avevano chiesto l’assegnazione congiunta. Nel merito, poi, non sarebbe esatto che l’edificio rurale non fosse divisibile: le deduzioni delle parti al riguardo e le discordanze tra la c.t.u. e la consulenza di parte avrebbero dovuto indurre il giudice di secondo grado a motivare il proprio convincimento sul punto. Nè avrebbe considerato la Corte di merito che la eventuale non divisibilità dell’immobile in nove parti non avrebbe impedito la divisione dell’intero compendio ai sensi dell’art. 718 cod. civ..

11. – La censura non può trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto volta all’evidenza, attraverso la denuncia di vizi motivazionali, a rimettere in discussione gli approdi cui è pervenuto il secondo giudice nella valutazione delle risultanze peritali, e dei quali si rinviene nella sentenza una adeguata spiegazione.

12. – Con la sesta censura, si lamenta “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto: violazione degli artt. 718, 720, 727 e 729 cod. civ. per errata decisione circa la indivisibilità della casa. Se anche questa non fosse stata indivisibile per nove – si rileva – essa lo sarebbe stata per un numero inferiore di parti.

Ed infatti, il c.t.u. la aveva considerata divisibile per sette, e, dunque, a maggior ragione, essa doveva esserlo per sei. La illustrazione del motivo si conclude con la enunciazione del seguente quesito: “Viola il combinato disposto degli artt. 118, 121 e 129 c.p.c. considerare l’indivisibilità relativa di un immobile (facente parte di un più ampio compendio) nel senso più sopra prospettato quale ostacolo alla formazione (se ciò sia concretamente possibile) di lotti in natura da estrarre a sorte in applicazione del combinato disposto degli artt. 718 e 727 e 129 c.c.”.

13. – Anche tale doglianza risulta inammissibile, non attingendo il quesito sopra riportato la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ragionevolmente condiviso la decisione del primo giudice, che aveva scelto tra le numerose proposte divisionali quella indicata nella planimetria di cui all’allegato 1 al supplemento di c.t.u..

14. – Venendo al settimo motivo del ricorso principale, con esso si lamenta “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto: art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia – relativamente all’assegnazione congiunta ai ricorrenti dei due lotti loro assegnati”. Avrebbe errato la Corte di merito nel ripetere l’assegnazione congiunta agli attuali ricorrenti dei lotti agli stessi assegnati, come aveva già fatto il primo giudice, malgrado essi avessero chiesto solo la divisione. I ricorrenti avevano proposto appello sul punto, chiedendo che i lotti loro assegnati fossero agli stessi attribuiti individualmente ed estratti a sorte, ai sensi dell’art. 729 cod. proc. civ.. La Corte territoriale avrebbe, invece, omesso qualsiasi decisione sul punto.

La illustrazione del motivo si conclude con la enunciazione del seguente quesito di diritto: “Ha il giudice di merito violato l’art. 112 c.p.c. in reazione all’art. 729 c.c. assegnando congiuntamente, senza domanda di assegnazione congiunta, ai ricorrenti lotti di ugual valore, con la quota di un mezzo indivisa ciascuno?”.

15.1. – La censura è fondata.

15.2. – Effettivamente, a fronte della espressa contestazione, da parte degli attuali ricorrenti, della decisione del Tribunale di Trento nella parte in cui aveva disposto in favore degli stessi l’assegnazione congiunta dei lotti, non risulta che in alcun modo la Corte abbia fornito al riguardo una risposta, sia pure implicita. Ne deriva una evidente violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, al quale deve porsi rimedio con la cassazione della sentenza impugnata in parte qua.

16. – Con l’ottavo motivo, si deduce “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto: artt. 192, 63 e 51 c.p.c.”. Rilevano i ricorrenti che, a seguito della nuova convocazione, disposta dalla Corte di merito con ordinanza dell’8 marzo 2006, del c.t.u. affinchè provvedesse alla determinazione in nove lotti di tutti i beni caduti in successione, essi avevano proposto istanza di ricusazione dello stesso c.t.u., per avere già prestato la propria opera nel giudizio di primo grado, trattandosi, a loro avviso, di una nuova consulenza.

La Corte aveva respinto la istanza, ritenendo, invece, che si trattasse solo di chiarimenti sulla c.t.u. di primo grado, e giudicando, pertanto, tardiva la richiesta, in tal modo erroneamente assimilando la redazione di un nuovo progetto di divisione ai chiarimenti invece già richiesti. Anche sotto il profilo formale, si sarebbe trattato di un nuovo incarico, con deferimento al c.t.u. del giuramento di rito. Tra l’altro – sostengono i ricorrenti – il c.t.u.

non rimase insensibile alla istanza di ricusazione, come dimostrerebbe la sua adesione alle tesi di controparte. La illustrazione del motivo si conclude con la enunciazione del seguente quesito: “Viola gli artt. 192, 61 e 53 c.p.c., con le conseguenze di legge, il giudice che nomina nuovamente in appello il c.t.u. di primo grado tempestivamente ricusato ex artt. 61 e 53 c.p.c.”.

17. – La censura è infondata.

18.1. – Premesso che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 5777 del 1998, n. 10972 del 1994), deve rilevarsi che, nella specie, plausibilmente il giudice di secondo grado ritenne che il quesito posto al c.t.u. non comportasse un nuovo incarico, costituendo, invece, solo un richiamo a chiarimenti, reso opportuno dalle osservazioni poste dalle parti con riguardo alla relazione peritale depositata. La circostanza che, in sede di chiarimenti, il consulente, oltre a confermare la non comoda divisibilità per nove parti dei cespiti oggetto della divisione, si fosse addentrato nella presentazione di altre proposte per consentire alle parti di giungere ad, un accordo, risulta, poi, irrilevante, alla luce della considerazione, sottolineata anche dai controricorrenti, che il giudice di secondo grado non tenne conto delle proposte divisionali formulate con l’ultima perizia.

19.1. – Resta assorbito dall’illustrato esito del ricorso principale l’esame dei motivi del ricorso incidentale. Per quanto, infatti, esso sia, nella prospettazione dei controricorrenti, condizionato “all’accoglimento di uno qualsiasi dei motivi di ricorso ex adverso esperito”, è evidente che l’accoglimento delle sole censure di cui al terzo ed al settimo motivo del ricorso principale – attinenti esclusivamente alla mancata definizione della divisione sulla base di tipi di frazionamento intavolabili, ed alla assegnazione congiunta ai due attuali ricorrenti dei lotti ad essi attribuiti – non conferisce interesse ai ricorrenti incidentali alla pronuncia su alcuno dei punti di cui alle doglianze dagli stessi dedotte.

19.2. – Ed infatti, con la prima di esse, si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè la omessa pronuncia su di un motivo di appello incidentale proposto dagli appellati. Si enuncia, con essa, il seguente quesito di diritto: “Richiesta l’attribuzione congiunta dell’intero compendio immobiliare oggetto di divisione da parte dei coeredi compassati aventi diritto alla quota maggiore, in caso di accertata indivisibilità o non comoda divisibilità del compendio medesimo, è consentito al giudice, accertata la indivisibilità o non comoda divisibilità di tutti i beni immobili oggetto di divisione, procedere ad una divisione parziale degli immobili stessi, in mancanza di una istanza di tutti i condividenti?”.

19.3. – Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali denunciano violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 720 cod. civ.. La censura si sostanzia nel seguente quesito:

“E’ ammissibile ai sensi dell’art. 720 c.c. una divisione parziale in mancanza di analoga richiesta dei condividenti?”.

19.4. – All’evidenza è, poi, assorbita dall’accoglimento in parte qua del ricorso principale, con conseguente rinvio della causa al giudice di merito, la terza censura dei ricorrenti incidentali, relativa al regolamento delle spese processuali da parte della Corte di merito, che si sintetizza nel seguente quesito di diritto: “L’art. 92 c.p.c. consente la compensazione totale delle spese di lite tra le parti a fronte di una soccombenza reciproca solamente parziale e la ripartizione tra le parti pro quota delle spese di c.t.u. suppletiva ed integrativa, laddove detto intervento suppletivo ed integrativo del consulente tecnico d’ufficio si sia reso necessario a fronte di contestazioni ed osservazioni di parte dichiarate infondate?”.

20. – Conclusivamente, vanno accolti il terzo ed il settimo motivo del ricorso principale, che va rigettato per la parte residua, assorbito il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata ad un altro giudice – che si designa in altra sezione della Corte d’appello di Trento – cui è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio, e che riesaminerà la controversia provvedendo alla divisione dei beni di cui si tratta sulla base di tipi di frazionamento intavolatali, e che provvedere alla pronuncia, omessa nella sentenza impugnata, sulla questione dell’assegnazione congiunta agli attuali ricorrenti dei lotti ad essi attribuiti, dagli stessi contestata per la mancata assegnazione individuale mediante estrazione a sorte.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il terzo ed il settimo motivo del ricorso principale, che rigetta per la parte residua; dichiara assorbiti i motivi del ricorso incidentale. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Trento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

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