Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13112 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 24/06/2016), n.13112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7212/2010 proposto da:

CBS OUTDOOR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL DUE MACELLI 66, presso lo

studio dell’avvocato GUIDO ALBERTO INZAGHI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VENEZIA;

– intimato –

nonchè da:

COMUNE DI VENEZIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio

dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che In rappresenta e difende

unitamente agli avvocati NICOLETTA ONCARO, GIULIO GIDONI giusta

delega a margine;

– controricorso e ricorso incidentale condizionato –

contro

CBS OUTDOOR SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI DUE MACELLI 66, presso lo

studio dell’avvocato GUIDO ALBERTO INZAGHI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente a ricorso incidentale condizionato –

avverso la sentenza n. 74/2009 della COMM. TRIB. REG. del VENETO,

depositata il 28/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CERASI in sostituzione

dell’Avvocato INZAGHI che dichiara di rinunciare al ricorso per

intervenuta trasmissione con compensazione delle spese;

udito per il controricorrente l’Avvocato PAOLETTI che dichiara di

accettare la rinuncia con compensazione delle spese;

udito il in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI

GIACALONE che ha concluso per l’estinzione per rinuncia del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La società Exterion Media srl in liquidazione già CBS Outdoor srl proponeva ricorsa per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in data 30 settembre 2009 la quale accoglieva l’impugnazione del Comune di Venezia in controversia relativa al pagamento del canone di installazione di mezzi pubblicitari.

Il Comune di Venezia si costituiva e proponeva ricorso incidentale. A seguito di trattative le parti raggiungevano un accordo stragiudiziale, versato in atti, e la ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio.

Pertanto, stante la sopravvenuta carenza di interesse, sentito il Pubblico Ministero che ha concluso come in epigrafe, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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