Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13112 del 15/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 15/06/2011), n.13112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8099/2010 proposto da:

H.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 82,

presso lo studio dell’avvocato BONOLI Federico, che lo rappresenta e

difende, giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFRETTURA DI BOLOGNA, QUESTURA DELLA

PROVINCIA DI BOLOGNA;

– intimati –

avverso il decreto n. 41272/09 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA del

12.2.2010, depositato il 15/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato Federico Bonoli che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- H.M. ha proposto ricorso per cassazione – affidato a cinque motivi – contro il decreto del Giudice di pace di Bologna depositato in data 15.2.2010 con il quale è stata respinta la sua opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Bologna in quanto già espulso con decreto del Prefetto di Bologna del 26.7.2 007 con le generalità di M.M., con intimazione del Questore di lasciare entro 5 giorni il territorio nazionale, non ha ottemperato senza giustificato motivo”.

1. – Il Ministero dell’Interno, la Questura e la Prefettura intimati non hanno svolto difese.

3.1.- Il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Interno e del Questore è inammissibile perchè unico legittimato in materia di opposizione al decreto prefettizio di espulsione è il Prefetto.

3.2.- Ciò premesso, va rilevato che il primo motivo di ricorso – con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, ma che in sostanza censura la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha negato il requisito della convivenza con la cittadina italiana – appare manifestamente fondato, con conseguente assorbimento delle altre censure.

Invero, il giudice di pace ha, tra l’altro, disatteso il motivo di opposizione fondato sulla convivenza del ricorrente con il coniuge, A.V., cittadina italiana, perchè “nell’occasione di un controllo (nell’ambito della concessione degli arresti domiciliari) l’autorità abbia constatato che nell’abitazione familiare era presente non solo la moglie dell’interessato ma venivano ospitati anche altre persone con precedenti in materia di spaccio di stupefacenti, tant’è che le autorità ritenendo non consono l’ambiente, gli revocarono gli arresti domiciliari”.

Motivazione palesemente contraddittoria e illogica, specie se confrontata con il dato pacifico del matrimonio del ricorrente con cittadina italiana risalente al 2007 (sebbene successivamente al primo decreto di espulsione non eseguito) e con quello, pure desumibile dagli atti, della presenza della predetta nell’abitazione del ricorrente nel 2009.

In proposito, peraltro, giova rimarcare – sebbene il giudice del merito non abbia negato rilevanza al matrimonio in quanto successivo al primo decreto di espulsione – che secondo la Corte di giustizia CE l’art. 3, n. 1, della direttiva 2004/38 dev’essere interpretato nel senso che il cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino dell’Unione che soggiorna in uno Stato membro di cui non ha la cittadinanza, il quale accompagni o raggiunga il detto cittadino dell’Unione, gode delle disposizioni della detta direttiva, a prescindere dal luogo e dalla data del loro matrimonio nonchè dalla modalità secondo la quale il detto cittadino di un paese terzo ha fatto ingresso nello Stato membro ospitante (Corte di Giustizia CE, Grande Sezione, 25 luglio 2008).

2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del primo motivo del ricorso, con assorbimento dei rimanenti.

L’accoglimento, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è giustificato dalla pronuncia di questa Corte secondo la quale “al cittadino di un paese terzo, coniuge di cittadino dell’Unione europea, può essere rilasciato un titolo di soggiorno per motivi familiari anche quando non sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, in quanto alla luce dell’interpretazione vincolante fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia n. C-127 del 25 luglio 2008, la Direttiva 2004/38/CE consente a qualsiasi cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, ai sensi dell’art. 2, punto 2 della predetta Direttiva che accompagni o raggiunga il predetto cittadino dell’Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, di ottenere un titolo d’ingresso o soggiorno nello Stato membro ospitante a prescindere dall’aver già soggiornato regolarmente in un altro Stato membro, non essendo compatibile con la Direttiva, una normativa interna che imponga la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro prima dell’arrivo nello Stato ospitante, al coniuge del cittadino dell’Unione, in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare stabilito all’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo” (Sez. 1^, 9 febbraio 2011 n. 3210).

Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio al Giudice di pace di Bologna, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per le spese al Giudice di pace di Bologna in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2011

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