Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13111 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15031-2016 proposto

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 9,

presso lo studio dell’avvocato MATTEO NUZZO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA 4 BASSO VALDARNO in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 15, presso lo studio dell’avvocato

CARLO BALDASSARI, che lo rappresenta e difende giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2094/201.5 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 01/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2020 dal consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato NUZZO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’avvocato BALDASSARI che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda trae origine dalla notifica della cartella di pagamento con la quale il consorzio di Bonifica Val d’Era, richiedeva a G.S. il pagamento dei contributi di bonifica imposti per l’anno 2012 dal in relazione ad immobili di proprietà dello stesso ricorrente ricadenti nel comprensorio consortile. A seguito di impugnazione la Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, con la sentenza n. 112/2/ 2014 accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo, in particolare, che “l’Ente consortile non possa accampare alcuna inversione dell’onere della prova, essendo ampiamente emersa la carenza dei presupposti (perimetro di contribuenza includente il bene assoggettato a contributo), sicchè su di esso ricade(va) completamente l‘onere di fornire la prova del beneficio, derivato ai beni in proprietà del ricorrente”, che doveva tradursi in un incremento del valore del fondo e non nella mera conservazione del bene. Avverso tale sentenza proponeva appello il Consorzio di bonifica della Val d’Era e CTR di Firenze, con sentenza n. 2094/ 2015, accoglieva l’appello del Consorzio. Secondo la CTR condizione necessaria era che l’immobile si trovasse entro il perimetro di contribuenza intesa quale condizione per sottoporre i proprietari degli stessi al pagamento, ed esonerando l’ente consortile dall’onere della prova del beneficio individuale ricavato. Nel caso in esame era stato allegato sia il perimetro della bonifica che il piano di classifica e le relazioni tecniche dei singoli immobili; pertanto era stato dimostrato sia il beneficio che la natura tributaria dell’onere, e la sussistenza dei presupposti impositivi. Le relazioni tecniche avevano dimostrato la presenza del vantaggio per gli immobili dei contribuenti entro tale perimetro consortile, oggetto di interventi di manutenzione idrogeologica della zona.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso innanzi a questa Corte gli G.S. eccependo:

– 1) Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione del signor G.S. in ordine alla pretesa del consorzio al pagamento dei contributi da parte del nudo proprietario degli immobili soggetti a contributo consortile, anzichè dell’usufruttuario”;

– 2) Violazione dell’art. 1008 c.c., del R.D. n. 215 del 1933, artt. 11 e 21, L. Reg. Toscana n. 34 del 1994, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver per aver ritenuto, in violazione e con falsa applicazione delle norme citate, che soggetto passivo della pretesa erariale sia il nudo proprietario e l’usufruttuario che, ai sensi delle norme citate è tenuto per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, comprese le imposte, i canoni, le rendite, e gli altri pesi che gravano sul fondo”;

-3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 860 c.c., del R.D. n. 215 del 1933, artt. 3, 4, 10,11, 17, 18 e 21, della L.R. Toscana n. 34 del 1994, artt. 3, 4 e 16 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″, per aver ritenuto che, ai sensi della L.R. toscana n. 34 del 1994, art. 4, comma 2, il concorso di manutenzione è sganciato dall’individuazione dei benefici, prova che sarebbe stata richiesta dall’art. 3 comma 2 della stessa, ai soli fini del riparto delle spese relative alla realizzazione di nuove opere di bonifica.

Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto si riferiscono, con profili diversi al tema della identità del soggetto passivo dell’obbligazione

Con riferimento al tema della legittimazione passiva, la questione può ritenersi rigettata, implicitamente, nel momento in cui la CTR ha deciso la causa nel merito ed ha ritenuta assorbita “ogni altra argomentazione addotta dalle parti”. Quindi la CTR ha ritenuto il nudo proprietario legittimato passivo.

A questo punto occorre esaminare il secondo problema connesso, ossia quello relativo al fatto che legittimato passivo dovesse effettivamente considerarsi l’usufruttuario e non il nudo proprietario.

La normativa del R.D. n. 215 del 1933 (che si riferisce ai contributi di bonifica posti a carico dei proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio) nulla dice in ordine alla ripartizione dei contributi di bonifica tra proprietario ed usufruttuario. Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza ha ben chiarito che “I contributi consortili di bonifica, a norma del R.D. n. 215 del 1933, art. 21, costituiscono oneri reali che sono dovuti da chi, al tempo dell’esazione, è titolare della proprietà del fondo” (v. Cass. 13167 e 27056 del 2014). (Cass. 23815/15).

La normativa dell’art. 1008 c.c. (-Imposte e altri pesi a carico dell’usufruttuario- “L’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito. Per l’anno in corso al principio e alla fine dell’usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l’usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto”) e 1009 c.c. (-Imposte e altri pesi a carico del proprietario- “Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà

durante l’usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l’usufruttuario gli deve corrispondere l’interesse della somma pagata. Se l’usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell’usufrutto”) va interpretata nel senso che gravano sull’usufruttuario i carichi connessi con il godimento, aventi come presupposto il reddito, mentre invece gravano sul proprietario i carichi gravanti sul capitale (ossia sulla proprietà), salvo l’obbligo dell’usufruttuario di corrispondere gli interessi sulla somma pagata dal proprietario. Ciò conferma la natura di oneri reali di detti contributi che sono dovuti da chi, al tempo dell’esazione, è titolare della proprietà del fondo.

Sotto altro profilo, si rileva che anche la L.R. n. 34 della Regione Toscana, art. 15, stabilisce che i titolari di diritti reali di godimento parziari (come l’usufruttuario) possano essere tenuti al pagamento del contributo di bonifica, solo qualora il proprietario abbia comunicato al Consorzio la sussistenza del rapporto giuridico di usufrutto e l’assunzione dell’obbligo di pagamento. In ogni caso, la ripartizione dei carichi tra nudo proprietario ed usufruttuario opera nei rapporti interni, potendo, come disposto dagli artt. 1008 e 1009 c.c. essere diversamente regolati e che tale regolamentazione deve essere comunicata al Consorzio.

Nel caso in esame, tuttavia, non vi è prova che il proprietario abbia comunicato al Consorzio che, in base al contratto con l’usufruttuario, i contributi dovessero essere posti a carico di quest’ultimo, per cui i motivi devono essere respinti.

Con riferimento al terzo motivo, si rileva come la giurisprudenza abbia, in più occasioni ed in maniera del tutto esaustiva, stabilito che in tema di contributi di bonifica, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l’onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio. (Cass. n. 9511/18).

Nel caso esame, la L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 15, comma 2, stabilisce che il perimetro di contribuenza deve essere delimitato nei limiti del comprensorio, ma non ha imposto la non coincidenza tra comprensorio consortile e perimetro di contribuenza, nel senso che il secondo può anche coincidere con il primo. Il dato di fatto risulta pacifico in causa nelle deduzioni delle parti.

Inoltre, va ribadito che, anche nell’ipotesi sopra delineata, non vi è ragione per derogare al principio secondo cui, anche per le opere di manutenzione è dovuto il contributo consortile, ai sensi dell’art. 4 L.R. cit., e che (accertato l’an), spetti al contribuente contestare e provare l’insussistenza dell’effettività del beneficio (con riferimento al quantum).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 7.00,00, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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