Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13111 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 28/05/2010), n.13111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

H.F., elettivamente domiciliato in ROMA, via San Tommaso

d’Aquino 7 presso l’avvocato Crasta Alberto che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica con

l’Avvocatura Generale dello Stato Roma via dei Portoghesi 12 che lo

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95 della Corte d’Appello di Trieste del

27.1.2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11.5.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito per il ricorrente l’avv. A. Crasta che ha chiesto accogliersi

il ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Trieste , esaminando il tempestivo reclamo proposto dal cittadino k.F.H. contro la sentenza 30.7.2008 con la quale il Tribunale di Trieste aveva respinto la sua opposizione al provvedimento in data 1.4.2008 con il quale la Commissione Territoriale di Gorizia aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale, con sentenza del 27.1.2009 rigettò il reclamo sul rilievo che le pretese persecuzioni, alle quali il richiedente avrebbe rischiato di essere sottoposto, afferivano a condizioni soltanto personali e non generali, oggettive e diffuse, le uniche integranti la condizione legale per la quale poteva essere accordata la protezione. Per la cassazione di tale sentenza, notificatagli ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, commi 10 e 13, in data 2.2.2009, il predetto F.H. ha proposto ricorso con atto notificato all’Amministrazione dell’Interno il i aprile 2009, e successivamente depositato ed iscritto a ruolo, al quale si è opposta, eccependo la sua inammissibilità per diversi profili, l’intimata Amministrazione con controricorso dell’11.5.2009. Nel motivo del ricorso si è denunziata la carenza di motivazione attingente la sentenza nel non aver valutato il profilo effettivo del conflitto etnico denunziato, se pur attingente un solo rapporto personale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l’assorbente rilievo della sua tardività.

La normativa applicabile alla specie, e rettamente applicata in parte qua dalla Corte territoriale, è il D.Lgs. 25 del 2008 il cui art. 35, comma 14, non è stato innovato, nella parte che in questa sede rileva, dalle successive disposizioni modificatrici di cui al D.Lgs. n. 159 del 2008, art. 1, comma 1, lett. m) e L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 13, lett. c): il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di Appello deve, alla stregua di detta norma, essere proposto a pena di decadenza entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza di appello e l’atto, depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione, sarà notificato alle parti a cura della cancelleria unitamente al decreto presidenziale di fissazione di udienza.

Nel caso sottoposto, il ricorrente, ignaro di detta norma, pur se la sentenza d’appello che egli stesso ha ritualmente prodotto recava la relata di notificazione significativamente richiesta del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, commi 10 e 13 e validamente eseguita il 2.2.2009 (mediante consegna a mani proprie del difensore domiciliatario avv. G. Brizzi), non ha depositato l’atto nei trenta giorni imposti ma ha proceduto alla notificazione nell’ordinario termine di sessanta giorni (richiesta e notifica dell’1.4.2009) e quindi provveduto alla iscrizione a ruolo, con il correlato deposito, entro i venti giorni successivi.

In tal guisa, anche a ritenere equipollente al deposito di cui all’art. 35, comma 14 citato quello effettuato con la iscrizione a ruolo ed all’esito di una non richiesta notificazione ad istanza di parte, resta l’assorbente rilievo per il quale neanche siffatto equipollente (e pervero neanche la irrituale notificazione) ebbe luogo nel termine di trenta giorni statuito a pena di decadenza.

Nè rileva che la tardività sia dichiarata in pubblica udienza in luogo della sede della adunanza in camera di consiglio, alla quale si sarebbe dovuti pervenire ove si fosse fatto luogo a rituale (se pur tardivo) deposito ed a seguito del decreto presidenziale di fissazione di udienza: la sede della pubblica udienza, infatti, amplia e non certo riduce le garanzie del contraddittorio della parte (Cass. n. 8559 del 2009).

Si dichiara pertanto l’inammissibilità del ricorso regolando le spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente H. F. a corrispondere all’Amministrazione dell’Interno per spese di giudizio la somma di Euro 1.000,00.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA