Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13111 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.24/05/2017),  n. 13111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17240/2015 proposto da:

B.L., BI.CA., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi CARMINE

VACCARO;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC COOP, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato ROCCO MACCARONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO ROCCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1237/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Bi.Ca. e B.L. propongono due motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1237/2014, depositata il 16 maggio 2014 dalla Corte d’Appello di Bologna, non notificata, con la quale la corte d’appello confermava l’accoglimento dell’azione revocatoria proposta nei loro confronti.

Resiste Banca Popolare dell’Emilia Romagna soc. coop. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio su proposta del relatore, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto ritenuto manifestamente infondato.

Il Collegio, previa discussione in Camera di consiglio, esaminata la memoria depositata dai ricorrenti, ha condiviso la proposta del relatore.

Quanto al primo motivo, i ricorrenti sostengono che la corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi sulla sollevata eccezione di nullità della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio. Non di omessa pronuncia si tratta ma di rigetto nel merito dell’eccezione, avendo la corte ritenuto sanata la nullità dalla costituzione dei convenuti.

Il secondo motivo è parimenti infondato, se non inammissibile, in quanto i ricorrenti contestano l’accertamento in fatto, operato dalla corte, relativo alla mancata concessione di nuovo credito ai debitori dopo il rilascio delle garanzie, sulla base del quale il giudice territoriale ha rigettato l’eccezione ex art. 1956 c.c., di liberazione del fideiussore per aver il creditore concesso nuovo credito al debitore pur in presenza di un aggravamento delle sue condizioni economiche, senza previamente informarne i garanti.

Il ricorso è pertanto infondato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600 oltre Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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