Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13111 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. I, 14/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 14/05/2021), n.13111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4361/2019 proposto da:

K.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Ficarra Antonino, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, del 14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2021 dal Cons. Dott. FEDERICI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Caltanisetta, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto da K.A., nato in (OMISSIS), avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di asilo rivolta alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa. Il giudice ha rigettato il ricorso reputando non credibili i fatti e le affermazioni rese dal richiedente. li ricorrente ha censurato il decreto, di cui ha invocato la cassazione, affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’interno ha depositato il controricorso, contestando le ragioni avverse e chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con i primi due motivi il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 Cost., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, art. 6, comma 3, lett. A) della Convenzione dei diritti dell’uomo, recepita con la L. n. 848 del 1955, dell’art. 14, comma 3, lett. A) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, recepito con L. n. 881 del 1977, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ha denunciato la mancata traduzione, nella lingua conosciuta dal ricorrente, sia della decisione della commissione territoriale, sia dell’impugnato decreto, con loro conseguente nullità. Ha sostenuto la necessità che l’atto destinato al cittadino straniero sia preventivamente tradotto in una lingua da lui comprensibile, invocando la illegittimità costituzionale dell’art. 122 c.p.c., per contrasto con gli artt. 6 e 10 Cost., nella parte in cui non prevede l’obbligo della traduzione degli atti per lo straniero in relazione quanto meno ai procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto di asilo o dello status di rifugiato.

I motivi sono inammissibili. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonchè quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa (Cass., n. 18723/19; n. 16470/19; n. 7385/17). Nel caso concreto, il ricorrente ha lamentato genericamente la mancata traduzione nella propria lingua del provvedimento della Commissione territoriale e del decreto impugnato, ma senza allegare una specifica lesione del diritto di difesa che fosse conseguenza diretta dell’omessa traduzione. Mancano pertanto anche i presupposti per invocare l’illegittimità costituzionale dell’art. 122 c.p.c..

Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369 e 2697 c.c., artt. 115,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 6 e 13 della CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della direttiva CE 2013/32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ha censurato il decreto nella parte in cui il tribunale ha escluso che la vicenda narrata dal richiedente esulasse dal rischio di persecuzione, rilevante ai fini della protezione internazionale. Al contrario, secondo la prospettazione difensiva del ricorrente, la fattispecie doveva collocarsi in uno dei casi tassativamente indicati nell’art. 1, lett. A, n. 2 della Convenzione di Ginevra del 1951, il cui contenuto è meglio definito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato.

A sostegno della domanda, diretta alla Commissione, territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, o, in subordine, H riconoscimento della protezione sussidiaria o di quella umanitaria, aveva affermato di essere fuggito dal proprio paese d’origine (Pakistan, Regione, del Punjab), temendo di essere ucciso a causa del matrimonio contratto con una donna già divorziata e di casta inferiore. Ha dunque asserito che al suo rimpatrio i propri famigliari, o quelli della sposa, ugualmente adirati con lui, possano consumare la vendetta.

Il ricorrente insiste sulla natura circostanziata delle dichiarazioni rese e lamenta che il giudice non ha tenuto conto del contesto culturale, religioso e sociale di provenienza del richiedente asilo, non comprendendo in particolare che il matrimonio celebrato contro la volontà dei famigliari rappresenta una condotta gravemente punita, secondo le abitudini e la cultura del luogo d’origine. Di contro afferma che i fatti di cui è vittima rappresentano motivo di persecuzione per ragioni religiose. Denuncia che il tribunale avrebbe dovuto correttamente valutare il materiale probatorio offerto dal ricorrente, attivando inoltre d’ufficio gli opportuni mezzi di cooperazione istruttoria. Infine, ha concluso il ricorrente, il giudice non ha correttamente applicato l’art. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007, lì dove prevede che, pur in mancanza di prove, le dichiarazioni dell’istante devono essere considerate veritiere se coerenti e non contraddittorie rispetto alle informazioni generali e alle condizioni del paese d’origine.

Il motivo è inammissibile.

Esso è contraddetto dalla esaustività e chiarezza delle argomentazioni del decreto impugnato, dalla cui motivazione è dato evincere che quel giudice aveva riscontrato la genericità delle vicende narrate, l’assenza di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, la contraddittorietà dei fatti esposti dal richiedente. In particolare la genericità e scarsa credibilità del racconto del ricorrente, tutto incentrato sul matrimonio contratto con una donna divorziata e di casta inferiore, è emersa dalla scarsa credibilità della circostanza che, nonostante l’ A. si fosse allontanato dal luogo di vita dei suoi famigliari, trasferendosi a (OMISSIS) (megalopoli con oltre 11 milioni di abitanti), “la famiglia abbia mantenuto un atteggiamento tanto ostile, fino a minacciarlo di morte, così come appare inverosimile che la stessa famiglia della moglie lo abbia denunciato per avere portato la moglie in un’altra città”. E ancora, il tribunale ha evidenziato che “il richiedente prospetta il pericolo di essere ucciso in caso di rientro, affermazione che si pone in contraddizione con il dato di fatto, confermato dallo stesso ricorrente, che la moglie continua a vivere nella città di (OMISSIS). Peraltro il ricorrente non sa riferire nulla sulla denuncia. Per sua stessa ammissione la legge non punisce il matrimonio tra soggetti appartenenti a classi diverse, ma lo stesso afferma che la famiglia la pensa diversamente.”. Il giudice ha dunque ritenuto poco credibile il racconto, per la sua genericità e contraddittorietà. Nel complesso ha dunque evidenziato le numerose carenze della narrazione, non supportata da alcun elemento in grado di fugare l’inverosimilità del racconto, reputando che la fattispecie esulava dal rìschio di persecuzione che, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), rileva ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

Ebbene, a fronte di tali rilievi, le censure sollevate dal ricorrente al decreto del Tribunale di Caltanisetta configgono con le emergenze processuali. Al contrario di quanto sostenuto, il giudice ha ben governato la disciplina normativa invocata dal ricorrente. Se poi la critica condotta alla motivazione del provvedimento sia stata indirizzata alla valutazione della vicenda, non ci si troverebbe dinanzi alla denuncia di un errore di diritto, cui in ricorso si fa espresso e pur esclusivo riferimento, ma ad una denuncia di vizio motivazionale. Peraltro, il vaglio di credibilità del giudice, costituendo un apprezzamento di merito, si sottrae al controllo del giudice di legittimità, perchè non più consentito dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così – come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., 7/04/2014, n. 8053).

Va inoltre rammentato che, in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass., 12/06/2019, n. 15794). Pertanto, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., 27/06/2018, n. 16925/18; 11/08/2020, n. 16925; cfr. anche 19/12/2019, n. 33858).

Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369,2697 c.c. e segg., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 6 e 13 della CEDU, art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della direttiva CE n. 2013/32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione, non riconoscendo, nel luogo d’origine del richiedente, situazioni di violenza e minaccia all’incolumità del richiedente, e negando pertanto la sussistenza del danno grave previsto dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14. A tali conclusioni, secondo la prospettazione difensiva del ricorrente, il giudice sarebbe pervenuto senza avere riguardo al contesto socio-politico e culturale che caratterizza il Paese e, segnatamente, la zona del Punjab, caratterizzato la livelli di violenza tale da concretare un elevato rischio di incolumità personale.

Anche questo motivo è inammissibile. Il tribunale ha infatti escluso che, alla luce del report EASO del 2017, nelle province del Punjab si siano verificati episodi di conflitto armato interno. Ha riportato gli esiti del rapporto con riguardo al primo trimestre 2017, nonchè del 2016, in cui si evidenzia la sensibile riduzione degli attentati di matrice terroristica “anche a seguito dell’incremento delle operazioni di sicurezza”. Ha escluso in ogni caso la persistenza di una situazione di violenza indiscriminata. Si tratta di un apprezzamento fattuale, a fronte di una censura ricondotta dal ricorrente nell’errore di diritto e non nell’alveo del vizio motivazionale, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa uno o più fatti decisivi specificamente indicati. La decisione assunta dal giudice di merito, certamente non illogica nè contraddittoria rispetto ai dati accertati, si sarebbe comunque sottratta anche a questa critica.

D’altronde, anche sotto il profilo dell’error in indicando, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed h) e, in termini identici, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), definiscono come “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Il D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, comma 1, a sua volta, dispone che il “danno grave” sussiste, tra l’altro, nell’ipotesi di “e)… minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. Ed è noto come, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. e), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere interpretata – in conformità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12)- nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, per cui il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 8/07/2019, n. 18306; 2/04/2019, n. 9090; 31/05/2018, n. 14006). E’ appena i caso di rammentare che le questioni rappresentate dal richiedente afferiscono a fatti che si esauriscono nell’alveo famigliare, per un matrimonio contestato, fatti dunque del tutto estranei a fenomeni attinenti a conflitti armati.

Nè rileva la invocata violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte, del tribunale. Come questa Corte ha più volte affermato (Cass., 17/05/2019, nn. 13449; 13450, 13451, 13452), il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata, nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. La decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, avendo indicato la fonte in concreto utilizzata (rapporto EASO aggiornato all’agosto 2017) ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da detta fonte. E’ altrettanto noto che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. 21/10/2019, n. 26728). Si tratta di un onere non adempiuto nel caso di specie, perchè il ricorrente non ha indicato fonti più recenti e di segno opposto per inficiare le informazioni cui ha fatto riferimento la corte distrettuale.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo in favore del ministero resistente.

PQM

Dichiara il ricorso infondato. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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