Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13110 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. I, 28/05/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 28/05/2010), n.13110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.L., elettivamente domiciliato in ROMA, Corso Trieste 85

presso l’avv. Ajello Salvatore che lo rappresenta e difende giusta in

caso di diffusione dei presente provvedimento procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

V.L., elettivamente domiciliata in ROMA, via Governo

Vecchio 118 presso l’avvocato Rondinini Flavio che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso controricorrente

avverso la sentenza n. 5450 della Corte d’Appello di Roma del

15.12.2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11.5.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Ajello che ha chiesto

accogliersi il ricorso;udito per la controricorrente, l’Avvocato

Rondinini che ne ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 16.5.2003 il Tribunale di Roma, pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra T.L. e V.L., pose a carico del T., oltre ad un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma di Euro 1.000,00 mensili, un assegno divorzile in favore della V. pari ad Euro 500,00 mensili. La Corte di Roma, in parziale accoglimento del gravame, rideterminò la misura dell’assegno divorzile nella minor somma di Euro 350,00 mensili e del contributo per la prole nella inferiore misura di Euro 650,00 mensili, oltre a porre a carico dell’obbligato il 50% delle spese scolastiche, mediche e straordinarie necessarie. Nella motivazione della pronunzia la Corte di merito ha: condiviso le prime valutazioni di inattendibilità della documentazione fiscale versata dal T.; rilevato che il predetto svolgeva attività imprenditoriale edilizia, certamente produttiva di redditi, come era lecito presumere dalla sua veste di socio al 50% della soc. Beta Costruzioni e dalla sua proprietà di sette immobili (pur se ipotecati); argomentato, nel senso di un netto benessere, dalle condizioni di vita anteatte della coppia, ciò desumendo dalle attività imprenditoriali edilizie e di gestione di un pubblico esercizio condotte dal T.; ricordato anche gli impegni economici assunti dal T. in regime di separazione, desumendone indici presuntivi di adeguatezza reddituale; considerato come i redditi della moglie, non tali da far escludere il di lei diritto ad assegno, imponessero però una riduzione dell’assegno stesso quale a suo tempo riconosciuto.

Per la cassazione di tale sentenza il T. ha proposto ricorso con tre motivi il 14/9/2006, al quale ha opposto difese la V. con controricorso del 20/10/2006. Il T. ha depositato memoria finale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato,non meritando condivisione le censure proposte nei tre motivi del ricorso.

Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 2721 e 2729 c.c., avendo la Corte fatto indebito ricorso al procedimento presuntivo in materia sottratta alla prova orale. La censura appare ictu oculi infondata sia là dove incorre nella inconsueta invocazione in materia di assegno di divorzio dei limiti probatori afferenti i “contratti” (art. 2721 c.c., comma 1 e art. 2729 c.c., comma 2) sia là dove appare affatto ignara dell’indirizzo da questa Corte assunto in tema di prova per presunzioni delle condizioni fondanti l’assegno divorzile, essendosi al proposito affermato che, con riguardo al regime delle presunzioni semplici in materia, vige il criterio secondo cui le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l’esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione tra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità senza che il relativo accertamento sia censurabile in cassazione ove sorretto da motivazione immune da vizi logici, (in tali termini la massima di Cass. 20671/05 – adde 8484/09 e 16993/07). E poichè nel motivo non viene neanche fatto segno a censure di illogicità od omissioni lo sviluppo del procedimento logico deduttivo seguito dalla Corte di merito, la censura, attestata sulla inconsistente negatoria del potere di procedere per deduzioni, va certamente respinta.

Con il secondo motivo si censura la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, ad una ipotesi nella quale non sussisteva alcuna inadeguatezza reddituale, ma solo una ipotizzata condizione di inferiorità reddituale. La censura è priva di fondamento, posto che la Corte di merito, per la individuazione del tenore di vita goduto in costanza di coniugio da assumere quale parametro per la concessione dell’assegno, ha correttamente fatto capo ai dati certi costituiti dalle potenzialità economiche dei coniugi, espresse attraverso i rispettivi dati reddituali, desumendone la evidente inadeguatezza dei mezzi a disposizione della V., una inadeguatezza non già correlata ad uno standard oggettivo di “minimo vitale”, bensì collegata al tenore di vita del quale ella ebbe a godere in costanza di matrimonio. La affermazione è in diritto conforme all’indirizzo di questa Corte (da ultimo Cass. n. 4764 e n. 15610 del 2007) ed è in fatto congruamente motivata. Le censure, denotanti una non completa comprensione del tema del decidere, si risolvono in mere proposte di rivalutazione dei fatti.

Con il terzo motivo si censurano infine, perchè adottate in base a scorretto ragionamento inferenziale, le considerazioni afferenti il pregresso tenore di vita della coppia. La doglianza è radicalmente inammissibile. Il T. propone a questa Corte le sue valutazioni sulla cogente significatività delle denunzie fiscali ad attestare una sua (assai modesta) condizione reddituale, sulla realtà economica dei sette piccoli immobili ipotecati in suo possesso, sulla scarsa eloquenza del corretto adempimento dei propri doveri genitoriali sul piano economico, affermando che su dette basi presuntive il tenore di vita dei coniugi non potevasi ritenere “florido”. Su tali premesse il T. esprime il proprio radicale dissenso dalla decisione della Corte di ritenere spettante alla V., ed adeguato, il concesso assegno divorzile di Euro 350,00 al mese (vieppiù perchè indifferente ai maggiori oneri gravanti sull’obbligato per effetto della ricostituzione di nuovo nucleo familiare) ed imputa alla Corte di Roma una totale assenza di motivazione. Ritiene il Collegio che tanto le censure sulla plausibilità del ragionamento inferenziale quanto quelle sulla persuasività delle conclusioni attinte dalla Corte di merito non abbiano alcun ingresso in questa sede, esse non denunziando specifiche gravi omissioni od evidenti illogicità di argomentare ma, appunto e soltanto, carenze di plausibilità e persuasività che, come tali, non sono esaminabili in sede di legittimità.

Le spese del giudizio si regolano secondo la soccombenza ed in relazione al valore della causa; si provvede ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente T.L. a corrispondere a V.L. per spese di giudizio la somma di Euro 1.800,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre a spese generali e ad accessori di legge. Dispone in caso di diffusione del provvedimento l’omissione ,imposta dalla legge, delle generalità di T.L. e di V.L..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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