Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13110 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 19/01/2017, dep.24/05/2017),  n. 13110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Velletri con ordinanza 6975/09 emessa e depositata il 23/06/2015 nel

procedimento pendente tra:

EDIL GI PA 70 SRL;

– ricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS), BANCA DI ROMA;

– intimati –

sulle conclusioni scritte dal PG in persona del Dott. Anna Maria

Soldi che chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile

il presente regolamento “di ufficio di competenza”.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

con ordinanza datata 23 giugno 2015, il Tribunale di Velletri ha proposto regolamento di competenza d’ufficio;

tale ordinanza risulta essere stata comunicata, in data 21 ottobre 2016, alle parti le quali non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

considerato che:

dall’ordinanza sopra richiamata e dagli atti risulta che: 1) il Giudice remittente, con ordinanza del 21 gennaio 2015, “riportandosi a provvedimenti interlocutori del Dott. C…. rimetteva (la causa) al presidente ex art. 47 c.p.c., nn. 4 e 5, per regolamento di competenza d’ufficio”, ritenendo che potessero “sorgere contestazioni in relazione all’errata competenza funzionale del giudice, come peraltro già rilevat(o) con il primo provvedimento ed assegnazione al giudice funzionalmente competente che era il Giudice dell’esecuzione A. poi sostituito”, 2) Il Presidente di Sezione, con provvedimento del 13 maggio 2015, rimetteva la causa al Giudice attualmente remittente per la prosecuzione del giudizio, non ravvisando alcuna determinazione da assumere, essendo ogni questione di competenza funzionale inderogabile rimessa al giudice istruttore designato per la trattazione della causa, 3) il Giudice remittente ha ritenuto di sollevare il regolamento di competenza, “rimettendo la risoluzione del conflitto sulla questione” a questa Corte;

ritenuto che:

nella specie, come pure rilevato dal P.M., non è dato comprendere quale sia l’oggetto dell’impugnazione, atteso che “a quanto pare, si vorrebbe che la Corte individuasse i criteri di organizzazione interna degli affari esecutivi pendenti presso il Tribunale di Velletri”;

non sussistono, pertanto, nel caso all’esame, i presupposti di cui all’art. 45 c.p.c.;

il regolamento proposto va, quindi, dichiarato inammissibile;

non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio proposta.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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