Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1311 del 26/01/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1311 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 13758-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000,- società con
unico socio soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Enel
Spa, in persona del proprio procuratore, nella qualità di procuratore
speciale della ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del proprio
procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, nella
qualità di beneficiaria del ramo di azienda della Enel Distribuzione Spa,
in persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA G. DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
RICCARDO SZEMERE, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIETRO GUERRA giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 26/01/2015

- ricorrenti contro
BATTISTA PIETRO;
– intimato –

del 2/05/2011, depositata il 05705/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.

Ric. 2012 n. 13758 sez. M3 – ud. 13-11-2014
-2-

avverso la sentenza n. 947/2011 del TRIBUNALE di BENEVENTO

13758/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4/5/2011 il Tribunale di Benevento
respingeva il gravame interposto dalla società Enel
Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P.

Pietro Battista di condanna al risarcimento del lamentato
danno consistente negli ingiusti oneri sopportati per il
pagamento dell’energia elettrica erogatagli tramite
bollettini postali, in conseguenza dell’inadempimento da
parte dell’Enel all’art. 6, comma 4, Delib. n. 200 del 1999
con cui l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
(A.E.E.G) ha imposto agli esercenti il servizio di
distribuzione e vendita dell’energia elettrica di «offrire
al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta».
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione
s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7
motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 4 ° motivo il ricorrente denunzia violazione e
falsa applicazione dell’art. 1339 c.c., in riferimento
all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.

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Benevento di accoglimento della domanda proposta dal sig.

13758/2013

Il

motivo si appalesa fondato p.q.r. nei termini di

seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in
casi analoghi di affermare, il potere normativo secondario

emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi)
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi
dell’art. 2, comma 2 lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del
regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art.
2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339
c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali
pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente
dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che
la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela
dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece,
esclusa -salvo che una previsione speciale di legge o di una
fonte comunitaria ad efficacia diretta- non la consenta – la
deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a
norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore.
Si è tuttavia escluso che la prescrizione di cui
all’art. 6, comma 4, Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, abbia
comportato la modifica o l’integrazione del regolamento di

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(o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di

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servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione,
e conseguentemente l’integrazione dei contratti di utenza ai
sensi dell’art. 1339 c.c., sicché l’azione di responsabilità
per inadempimento contrattuale esercitata dalla originaria

su clausola contrattuale invero non risulta inserita nel
contratto di utenza, e pertanto insussistente (cfr., da
ultimo, Cass., 19/12/2011, n. 27500; Cass., 19/12/2011,
n.27474; Cass., 16/12/2011, n. 27106).
Orbene,

il giudice dell’appello ha disatteso il

suindicato principio, a tale stregua erroneamente attribuendo
alla delibera di cui trattasi efficacia integrativa del
contratto di utenza, e conseguentemente ravvisando
sussistente il lamentato inadempimento.
Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi,
s’impone pertanto la cassazione in relazione, con
assorbimento dei restanti motivi.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,
la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con
il rigetto della domanda originaria del Battista, la cui
infondatezza emerge invero anche in ordine al profilo
subordinato concernente il preteso inadempimento dell’obbligo
di informazione, giacché l’esclusione della integrazione del
contratto da parte della delibera in argomento in ragione

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parte attrice risulta priva di fondamento, in quanto basata

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della relativa indeterminatezza depone conseguentemente per
la mancata insorgenza di un siffatto obbligo.
Le spese del giudizio di merito possono essere
integralmente compensate tra le parti, essendo notorio che

dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata
decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 4 ° motivo di ricorso, assorbiti gli
altri, e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’appello e
rigetta la domanda originaria del Battista. Compensa le spese
dei gradi di merito. Condanna il Battista al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi
euro 600,00 di cui euro 400,00 per onorari, oltre ad
accessori come per legge.

Roma, 13/11/2014

Il Consigliere est.

Il Presidente

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