Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1311 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 22/01/2021), n.1311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25570-2014 proposto da:

RIVET EDIL SRL, R.V., B.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA MINA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1239/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società Rivet Edil S.r.l., (già Rivet Edil di R.V. & C. S.n.c.), in persona del legale rappresentante pro-tempore R.V., nonchè quest’ultimo in proprio e la sig.ra B.D., quali soci della predetta società, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 1239/67/14 della Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia – depositata l’11 marzo 2014, non notificata, che, in riforma della sentenza di primo grado della CTP di Brescia, accolse l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dei suddetti contribuenti, confermando la legittimità degli accertamenti nei confronti dei soci ai fini IRPEF ed addizionali, e della società ai fini IVA ed IRAP per l’anno 2005, impugnati dai contribuenti destinatari dei rispettivi atti.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

I ricorrenti hanno altresì depositato memoria, con la quale hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo ciascuno aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016, versando gli importi rispettivamente dovuti.

Con ordinanza resa all’esito dell’adunanza camerale del 22 novembre 2019 la Corte disponeva la notifica dell’istanza in uno ai documenti ad essa allegati all’Agenzia delle Entrate.

A tale adempimento i ricorrenti hanno provveduto, notificando alla controparte in data 3 marzo 2020 la precedente memoria ex art. 380 bis. 1, unitamente alla documentazione ad essa allegata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. I ricorrenti hanno comprovato, mediante la documentazione depositata in uno alla memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. e notificata all’Agenzia delle Entrate in data 3 marzo 2020 in adempimento di quanto disposto con la succitata ordinanza, di avere ciascuno regolarmente provveduto alla definizione agevolata per cui avevano formulato tempestive istanze ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016, aventi ad oggetto rapporto sostanzialmente unico in ragione dell’originaria natura di società di persone della Rivet Edil, inerenti alle cartelle rispettivamente indicate, versando in unica soluzione nei termini, precisamente il 25 luglio 2017, come da rispettive attestazioni di pagamento, gli importi a tal fine comunicati dall’agente della riscossione, rispettivamente di Euro 93.974,10 il sig. R.V., di Euro 93.973,27 la signora B.D. e di Euro 30.757,66 la società, allora Rivel Edit di R.V. & C. S.n.c..

2. Non avendo opposto alcun diniego l’Amministrazione finanziaria, alla quale la documentazione in oggetto è stata regolarmente notificata, va dichiarata, come da dispositivo, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, cit. art. 6, convertito con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016, l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in ragione dell’integrale pagamento del dovuto ai fini della definizione agevolata della controversia, per effetto della citata disciplina.

3. Nulla va statuito in ordine alle spese di lite, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).

4. Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

PQM

Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

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