Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1311 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 22/01/2020), n.1311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8333-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC;

– intimato –

avverso la sentenza /2C11 della COMM.TRIB.REC.SEZ.EIST. di CATANIA,

depositata il 18/02/2011;

udita la relazione alla causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. VENEGONI ANDREA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, sulla base di un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 97/34/11 emessa il 20.9.2010 e depositata il 28.2.2011, con cui la CTR della Sicilia ha rigettato l’appello contro la sentenza della CTP di Catania che aveva annullato l’atto di contestazione n. R.(OMISSIS), emesso nei confronti della società (OMISSIS) s.n.c., in fallimento, ai fini iva ed irap per l’anno di imposta 1999, in relazione alle sanzioni irrogate per omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi ed omessa dichiarazione di variazione dati da parte della predetta società;

la CTR ha affermato, in particolare, che l’ufficio era decaduto dalla potestà impositiva, in quanto l’atto impugnato era stato notificato al contribuente oltre la scadenza del termine di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20 – spirato il 31.12.2004 – e che, d’altra parte, non era applicabile la proroga biennale dei termini di accertamento di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10, in quanto la società contribuente non poteva avvalersi di alcuno dei condoni previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della stessa legge, posto che il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, da cui derivava l’accertamento, era stato notificato in data anteriore a quella di entrata in vigore della suddetta L. n. 289 del 2002.

Il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione della L. 289 del 2002, artt. 8,9,10 e 15, nonchè con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La CTR avrebbe errato nel considerare decaduto l’ufficio dalla potestà impositiva, in quanto lo stesso poteva avvalersi della proroga di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 10, non riconosciuta nel giudizio di secondo grado.

Va preliminarmente osservato che la presente controversia fa parte di una vicenda più ampia, che prende avvio da una verifica nei confronti della società (OMISSIS) s.n.c., che aveva portato all’emissione di un avviso di accertamento nei confronti della società, e dei conseguenti atti, consistenti in singoli avvisi di accertamento ai soci, trattandosi di società di persone, e degli atti di irrogazione di sanzioni.

Laddove le pronunce di merito erano state favorevole alla società ed ai soci, l’Agenzia ricorreva davanti a questa Corte, originando una serie di procedimenti distinti.

All’udienza del 10 aprile 2019 emergeva l’esistenza di un ulteriore procedimento, relativo ad uno dei soci, non chiamato in quella sede, e per questo, per integrare il contraddittorio, i procedimenti chiamati erano stati rinviati all’udienza odierna per la trattazione contestuale.

Tuttavia, in quella sede, poichè in alcuni procedimenti instaurati dall’Agenzia davanti a questa Corte non vi era la prova della rituale notifica del ricorso e nulla che inducesse a doverne disporre la rinnovazione, i relativi ricorsi venivano dichiarati inammissibili.

Ciò, però, ha comportato il passaggio in giudicato della sentenza della CTR che, nel caso del procedimento avente n. 14815/12, definito con sentenza di questa Corte n. 15212 del 2019, relativo alle sanzioni a carico di un socio, aveva rigettato l’appello dell’ufficio, confermando la sentenza della CTP che, come emerge dagli atti, aveva annullato l’atto impugnato.

Quest’ultimo, dalla lettura degli atti, era inequivocabilmente l’avviso di accertamento RJ802A300776, relativo a società e singoli soci, impugnato da uno di essi al quale era stato notificato anche il conseguente atto di contestazione delle sanzioni, oggetto specifico di quel procedimento. Questo era, in sostanza, l’atto da cui sono poi derivati tutti i conseguenti, e cioè gli atti di contestazioni di sanzioni nei confronti della società e dei singoli soci, tra cui quello oggetto del presente procedimento, e gli avvisi di accertamento dei redditi delle persone fisiche a carico dei singoli soci.

Orbene, la sentenza della CTP che, come riportato in epigrafe, riguardava specificamente il suddetto avviso di accertamento, concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato, poichè ritenuto tardivo.

In sostanza, quindi, tale atto è stato annullato e la sentenza che ha così disposto è passata in giudicato.

Questo, allora, non può non riverberarsi sui giudizi discendenti dall’accertamento principale, tutti relativi allo stesso anno di imposta.

Nel caso di specie, una volta annullato l’accertamento principale, non possono non venire meno le sanzioni conseguenti.

Trattandosi di giudicato esterno, per di più dipendente da una decisione di questa Corte, non solo è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per rispondere alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall’art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello (Sez. II, ord. n. 27161 del 2018; sez. IV, n. 16847 del 2018; sez. IV, n. 8607 del 2017), ma lo è a maggior ragione in quanto formatosi a seguito di una sentenza di questa Corte.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto per sopravvenuto giudicato esterno che ha annullato l’avviso di accertamento, da cui dipende l’atto oggetto della presente causa, sempre relativo al medesimo anno di imposta, il 1999.

Non essendo il contribuente costituito, non vi è da provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 22 gennaio 2020

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