Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1311 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1311 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 15804-2012 proposto da:
BANCA CARIGE S.P.A. C.F. e P.I. 03285880104, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO
BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato PERSIANI
MATTIA, che la rappresenta e difende unitamente agli
2013
2699

avvocati PAROLETTI CAMILLO, PAROLETTI ANDREA, giusta
procura speciale notarile in atti;
– ricorrente –

q.

contro

GUGLIELMI GIORGIO VITTORIO GGLGGV31H29D969K, ESPOSITO

Data pubblicazione: 22/01/2014

GUIDO

SPSGDU36S221480A,

LO

VETERE

GIOVANNI

LVTGNN39D27D969P, PUCCIO RICCARDO PCCRCR37P03B5510,
tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI
RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI
GERARDO, che li rappresenta e difende unitamente

procura speciale notarile per PUCCIO RICCARDO;
– controri correnti non chè contro

h a Snc,r6i…4 «1- 4 CyikrtcAitt,.(4.F.hrt6G-cklisu – A5G5
BARBAGELATA GIANFRANCO BRBGFR40B06D969YY BERUTTI
GERMANO BRTGMN26C05D969S, BRUZZONE G.B.
BRZGTT32R27D969K, CAROSIO GIANCARLO CRSGCR37B16D969N,
CASADIO MAURO CSDMRA29D28I138S, COMITARDI GIORGIO
CMTGRG30C30E463P, FECIT GIANFRANCO FCTGRF37D18D969D,
FREGNI FABIO FRGFBA25C29D969J, GRASSO LUCIANA,
GREGORINI

ANTONIO

GIANCARLO

GGLGCR34P07D969F,

NCNRNT25Al2D969K,

GRGNTN23P02B036T,

GUGLIELMI

IENCINELLA

RENATO

LANZONE LUIGI LNZLGU39L27Z611K,

MAESTRI FRANCESCO e MAESTRI MARIA GABRIELLA n. q. di
Uk-uri

eredi

ji-VEGRASSO

LUCIANA,

MATHIEU

GIOVANNI

MTHGNN35T21D969Q, OLIVIERI GIUSEPPE LVRGPP38L15E372L,
RAVERA GIOVANNI RVRGNN30E02D969A, RIVERA ENRICO
RVRNRC29A05D969J, ROLLANDO G.B. RLLGNN31E30D969E;,
TESTA LORENZO TSTLNZ38E14D969F,
– intimati –

avverso la sentenza n. 782/2011 della CORTE D’APPELLO

all’avvocato DONDI GERMANO giusta delega in atti e

di GENOVA, depositata il 14/09/2011 R.G.N. 937/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato PERSIANI MATTIA;

GERMANO;
udito l’Avvocato VESCI GERARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

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udito l’Avvocato RONDO ANDREA per delega DONDI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 22/1 0/2007 Banca CARIGE S.p.A. proponeva
appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Genova n. 2208 del
07/1212006 che, in accoglimento del ricorso proposto da 24 ex dipendenti, poi
collocati a riposo, aveva dichiarato che tutti avevano diritto a vedersi calcolati, per
l’anno 1998, con conseguenti ricadute sugli anni successivi, ai sensi dell’art. 59,
commi 4 e 13, L. n. 449/97, gli aumenti di perequazione automatica di cui all’art. 11

analiticamente indicate in dispositivo, oltre a quelle successive maturate sino alla
sentenza, somma da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali
sugli importi rivalutati annualmente dalla maturazione del diritto a saldo.
Il Tribunale, nell’accogliere la domanda, osservava che il Fondo integrativo
delle pensioni gestito dalla Banca convenuta, secondo quanto previsto dall’art. 20 del
Regolamento istitutivo, aveva carattere dinamico, era cioè suscettibile di integrare
tempo p er t empo, p er t utta 1 a dur ata de ll’erogazione de lla p ensione int egrativa, il
trattamento pensionistico assicurato dal I ‘Inps o da altro Ente Previdenziale: ciò si
desumeva, in particolare, dai commi primo, sesto e settimo dello stesso articolo.
Osservava poi che il comma 13 dell’art. 59 L. n. 449/1997 escludeva la perequazione
automatica per l’anno 1998 per le sole pensioni erogare dalI’Inps e per le forme di
essa sostitutive od esclusive, sicché la norma non poteva applicarsi anche ai
trattamenti pensionistici integrativi, peraltro espressamente richiamati dal legislatore
nel corpo dello stesso art. 59: segnatamente al comma 4 dell’art. 59 L. cit, laddove si
disponeva che a far data dal gennaio 1998 le forme di pensione integrative o
sostitutive fossero perequate unicamente nei termini di cui all’art. 1 D.Lgs. n.
503/1992. con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento
anche collegate all’evoluzione delle retribuzioni del personale in servizio (come era
stato per l’innanzi per i ricorrenti che si vedevano garantito dal Fondo un trattamento
pensionistico pari al 75% della retribuzione erogata dal pari grado), ed al comma 3,
laddove si prevedeva che i trattamenti integrativi si potevano conseguire solo in
presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dall’assicurazione generale
obbligatoria di provenienza.
Osservava il giudice, facendo proprie le argomentazioni dei ricorrenti, che
alla stregua del canone normativo dell’art. 12 delle preleggi, la disposizione non
poteva che essere interpretata secondo il suo tenore letterale sicché la perequazione
per l’anno 1998 non era stata esclusa per le pensioni integrative tanto più che il
15804_ 12 r.g.n.

3

ud. 25 settembre 2013

D. Lgs, n. 503/1992 e, per l’effetto, l’aveva condannata al pagamento delle differenze,

legislatore nel corpo di quello stesso articolo laddove aveva inteso considerarle le
aveva espressamente nominate.
Ciò esposto, statuiva altresì che sulla base dell’obbligo di adeguamento
dinamico della prestazione integrativa garantita dal Fondo – la cui funzione era quella
di garantire la salvaguardia di un determinato reddito integrando la prestazione
previdenziale pubblica fino al raggiungimento dello standard garantito – la convenuta
si doveva far carico anche della quota di perequazione legittimamente non erogata
dall’lnps in forza della previsione di cui al comma 13 del citato art. 59.

A sostegno dell’appello Banca CARIGE S.p.A. deduceva l’erronea
interpretazione delle norme di diritto operata dal giudice di prime cure contestando
comunque, così come esposto in primo grado, che il Fondo fosse tenuto ad erogare
anche la perequazione spettante sulla pensione dovuta dall’Inps.
Concludeva chiedendo l’integrale riforma della sentenza impugnata con
vittoria di spese.
Gli appellati resistevano eccependo, in via pregiudiziale, l’improcedibilità
dell’appello perché Banca CAR1GE S.p.A., in violazione ‘dell’art. 435 co. 2 c.p.c., non
aveva provveduto a richiedere la notifica del ricorso in appello e del decreto di
fissazione di udienza entro 10 giorni dal deposito del decreto con il quale il
Presidente della Corte, a norma dell’art. 435 co. 1 c.p.c., aveva nominato il relatore e
fissato l’udienza di discussione avanti al Collegio, richiamando a sostegno la
sentenza delle S.U. n. 2064/2008; nel merito ribadivano le argomentazioni difensive
già poste a sostegno del ricorso.
La Corte di Appello, con ordinanza del 03/03/2009, sollevava questione di
legittimità costituzionale dell’ari, 435 co. 2 c.p.c. nella parte in cui fissa all’appellante
un termine per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto, ipotizzando la
violazione degli artt. 24 e 111 Costituzione, e, per l’effetto, sospendeva il giudizio ex
art. 23 L. n. 87/53 rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale che, con ordinanza n.
60 del 24/2/2010, dichiarava la manifesta infondatezza della questione.
2. Con ricorso depositato 1’01/04/2010, Banca CARIGE S.p.A. riassumeva il
processo riproponendo le argomentazioni già svolte in prime cure alle quali
replicava, anch’essa con identità di argomentazioni, la difesa degli appellati.
All’udienza della Corte, ritenutane la necessità ex art. 437 c.p.c., disponeva
ammettersi consulenza tecnica d’ufficio volta alla rideterminazione degli importi
riconosciuti dal primo giudice con esclusione di quelli conseguenti alla perequazione,
per l’anno 1988, anche della pensione Inps, Espletato l’incombente, all’udienza del
15804_ 12 r.g.n.

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ud. 25 settembre 2013

à•-?
f

22/07/2011, dopo la discussione orale delle parti, decideva riformando parzialmente
la sentenza n. 2208/2006 emessa dal Tribunale di Genova; respingeva la domanda
proposta c on il r icorso int roduttivo r elativamente a lla p retesa di inc remento de Ila
pensione integrativa, per l’anno 1998, mediante computo anche della quota
corrispondente al valore della perequazione automatica, ex art. 1 I, D.Lgs. n.
50311992, sulla pensione erogata dall’Inps (bloccata ex art. 59, co. 13, L. n.
449/1997), e, per l’effetto, dichiarava gli appellati tenuti a restituire a BANCA

grado: C 9.284,55 quanto a BARBAGELATA Giancarlo; C 9.895,85 quanto a
BARBAGELATA Gianfranco; E 8.557,66 quanto a BERRUTI Germano;
€10.083,61 quanto a BRUZZONE Gio Batta; E 9.919,43 quanto a CAROSr0
Giancarlo; C 19.742,02 quanto a COMITARDf Giorgio; 11.156,65 quanto a
ESPOSITO Guido; C I 1.1 03> 71 quanto a FECIT Gianfranco; E 8-029, I 5 quanto
a FREGNI Fabio; E 14.699,80 quanto a GREGORINI Antonio; E 11.209,58 quanto
a GUGLIELMI Giancarlo; E 8.811,31 quanto a GUGLIELMI Giorgio; € 7.315,60
quanto a lENCrNELLA Renato; E 8.966,36 quanto a LANZONE Luigi; € 23.306,49
quanto a LO VETERE Giovanni; E10.721,29 quanto a MATHIEU Giovanni; I
1.083,72, quanto a OLIVIERI Giuseppe; 8.761,3 t quanto a PUCCIO Riccardo;
10.224,31 quanto a RA VERA Giovanni; € 15.873,00 quanto a RIVERA Enrico; E
7.658,59 quanto a ROLLANDO G. B.; e 9.761,94 quanto a TESTA L orenzo; e
4.487,08 quanto a MAESTRI Francesco quale erede di MAESTRI Bruno e GRASSO
Luciana; E 4.487,08 quanto a MAESTRI Maria Gabriella quale erede di MAESTRI
Bruno e GRASSO Luciana, importi comprensivi di interessi legali e rivalutazione
monetaria calcolati alla data del 30/06/2011, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria sino al saldo. Confermava nel resto. Dichiarava interamente compensate
fra le parti le spese del presente grado.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la banca con un unico
motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si denuncia la violazione
dell’art. 59, comma 13, della legge n. 449 del 1997 da leggersi in combinato disposto
con il comma 4. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha
ribadito il diritto degli appellati a vedersi riconosciuto per l’anno 1998 il diritto alla
15804_ 12 r.g.n.

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ud. 25 settembre 2013

CARIGE S.p.A. i maggiori importi ricevuti in esecuzione della sentenza di primo

perequazione della pensione integrativa erogato dal fondo con applicazione dei
parametri di cui all’articolo Il del decreto legislativo n. 503 del 1992.
2. Il ricorso è infondato.
La questione che con il ricorso è già stata ripetutamente esaminata da questa
Corte.
In passato si è affermato (Cass., Sez. Lav., 20/05/2010, n. 12344)
0~ che la previsione di cui all’art. 59, comma 13, ultima parte della legge n.

pensioni secondo le modalità in essa previste anche nei confronti dei trattamenti
erogati da forme pensionistiche integrative del regime generale, atteso che la
previdenza complementare si inserisce, al pari della previdenza obbligatoria, nel
sistema de ll’art. 38, s econdo c omma, C ost., condividendo le m edesime finalità di
carattere previdenziale (evidenziate dalla sentenza della Corte cost. n. 421 del 1995),
ed è pertanto oggetto di una disciplina armonizzata con la disciplina di base.
Questo orientamento però è stato contrastato da pronunce più recenti. In
particolare Cass., Sez. Lav., 21/06/2011, n. 13573, ha ritenuto che la norma dell’art.
59 comma 13 della legge n. 449 del 1997, che prevede la sospensione
della perequazione automatica al costo della vita, concerne solo i trattamenti
previdenziali obbligatori e quelli specificamente contemplati da tale disposizione, e
non si applica alla pensione integrativa a carico del fondo aziendale, che ha natura
retributiva (e non previdenziale). Conseguentemente, con riferimento a i titolari di
pensione costituita dal trattamento previdenziale obbligatorio e da pensione
integrativa a carico di apposito Fondo aziendale, l’adeguamento della pensione
spettante non si applica sull’intero importo ma solo sulla quota parte relativa al
trattamento integrativo, restando escluso invece l’adeguamento della quota di
pensione relativa al trattamento obbligatorio.
In senso conforme, in epoca più recente, Cass., Sez. Lav., 7/05/2013,
n. 10556, ha ribadito che la norma dell’art. 59, tredicesimo comma, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, che prevede la sospensione della perequazione automatica al
costo della vita, concerne solo i trattamenti previdenziali obbligatori e quelli
specificamente contemplati da tale disposizione, e non si applica alla pensione
integrativa a carico del fondo aziendale, che ha natura retributiva (e non
previdenziale). Conseguentemente, con riferimento ai titolari di pensione costituita
dal trattamento previdenziale obbligatorio e da pensione integrativa a carico di
apposito Fondo aziendale, l’adeguamento della pensione spettante non si applica
15804_ 12 r.g.n.

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ud. 25 settembre 2013

449 del 1997 disciplina l’applicazione dell’indice di perequazione automatica delle

sull’intero importo ma solo sulla quota parte relativa al trattamento integrativo,
restando escluso invece l’adeguamento della quota di pensione relativa al trattamento
obbligatorio.
In precedenza in senso ulteriormente conforme cfr. anche Cass.,
Sez. Lav., 16/07/2007, n. 15769.
Può quindi dirsi che sulla questione si sia formato ormai un indirizzo
giurisprudenziale maggioritario al quale, anche il ragione del principio della fedeltà

Conseguentemente il ricorso va quindi rigettato.
Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’evoluzione
giurisprudenziale sulla questione dibattuta) per compensare tra le parti le spese di
questo giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.
Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 25 luglio 2013
Il Consigliere

Il Presidente

dei precedenti, occorre dare ulteriore continuità.

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