Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1311 del 20/01/2011
Cassazione civile sez. I, 20/01/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1311
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.L.A. (OMISSIS)) elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto V.G. 6544/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
30.4.09, depositato il 19/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che D.L.A., con ricorso del 23 marzo 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo cinque motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 19 maggio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del D. L. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale ha concluso per l’inammissibilita’ e per l’infondatezza del ricorso -, ha rigettato la domanda;
che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 12.625,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 13 novembre 2008, era fondata sui seguenti fatti:
a) il D.L., asseritamente creditore di differenze retributive e previdenziali, aveva proposto – con ricorso del 10 ottobre 2000 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania;
b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 14 novembre 2007;
che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda sia perche’ il ricorrente aveva presentato istanza di prelievo soltanto in data 28 marzo 2007, sia perche’ lo stesso doveva ritenersi pienamente consapevole della palese infondatezza della domanda, cio’ emergendo dalla dichiarazione di inammissibilita’ della domanda pronunciata dal Tribunale adito sulla base del rilievo che il ricorrente era incorso nella decadenza dal diritto di proporla.
Considerato che con i motivi di censura viene sostanzialmente denunciata come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la ragione posta a base della reiezione della domanda di equa riparazione, cioe’ l’esito del giudizio presupposto.
che il ricorso non merita accoglimento;
che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la circostanza che la causa di merito abbia avuto esito negativo, sia pure prevedibile, e’ irrilevante ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, giacche’ l’esito sfavorevole della lite non condiziona il diritto alla ragionevole durata del processo, ne’ incide di per se’ sulla pretesa indennitaria della parte che abbia dovuto sopportare l’eccessiva durata della causa, salvo che essa si sia resa responsabile di lite temeraria o, comunque, di un vero e proprio abuso del processo, detto esito sfavorevole potendo tuttavia incidere riduttivamente sulla misura dell’indennizzo, allorche’ la domanda sia stata proposta in un contesto tale da renderla, se non temeraria, comunque fortemente aleatoria (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 24107 del 2009);
che, inoltre, questa Corte, in applicazione di tale principio, ha negato il diritto all’indennizzo in una fattispecie – analoga a quella in esame – nella quale la corte d’appello aveva negato rilevanza alla durata dei un giudizio avanti alla Corte dei Conti, promosso in materia di riconoscimento di miglioramenti economici sulla pensione, non dovuti secondo massiccia, pregressa ed anche recente e recentissima giurisprudenza (cfr. la sentenza n. 25595 del 2008) che nella specie la Corte napoletana, nel menzionare la decisione di inammissibilita’ della domanda proposta dal D.L. nel processo presupposto, pronunciata dal giudice amministrativo, ha sottolineato che questo ha anche richiamato copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei TAR, nonche’ sentenze delle SS. UU. della Corte di cassazione, conforme al suo orientamento;
che, dunque, al fine di argomentare la piena consapevolezza del ricorrente in ordine alla manifesta infondatezza della sua pretesa dinanzi al giudice amministrativo, si e’ conformata ai richiamati precedenti;
che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 500,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 13 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011