Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1311 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. un., 19/01/2017,  n. 1311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19753/2015 proposto da:

DEXIA CREDIOP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN NICOLA DA

TOLENTINO 67, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PARLATORE

(STUDIO LEGANCE – AVVOCATI ASSOCIATI), che la rappresenta e difende,

per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BUENOS AIRES 5,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE CRISTIANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ELEONORA BARNESCHI, per delega in calce

all’atto di costituzione di nuovo difensore;

– controricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A. (anche in qualità di incorporante di UNICREDIT

BANCA MOBILIARE S.P.A.), BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.,

LEHMAN BROTHERS SPECIAL FINANCING INC.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

76492/2010 del TRIBUNALE di ROMA;

uditi gli avvocati Stefano PARLATORE e Pasquale CRISTIANO per delega

dell’avvocato Eleonora Barneschi;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/12/2016 dal Presidente Dott. ANTONIO DIDONE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

Ignazio PATRONE, il quale chiede alla Corte di dichiarare la

giurisdizione del giudice italiano adito.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Dott. Ignazio Patrone, nel ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da Dexia Crediop S.p.a. contro Regione Lazio e nei confronti di altri soggetti, non costituiti, ha depositato requisitoria scritta con le seguenti conclusioni:

“La Regione Lazio ha proposto una causa per risarcimento danni nei confronti di vari istituti di credito, tra i quali Dexia, chiedendo l’accertamento della loro illecita condotta in relazione a contratti di interest rate swap, avendo mascherato il reale funzionamento dei meccanismi, legali e contabili, previsti per il calcolo dei costi e dei rischi sottesi alle operazioni ab origine già squilibrati e privi di convenienza economica.

La causa, pendente davanti al Tribunale di Roma, dopo una lunga fase che ha portato alla transazione delle posizioni della grande maggioranza delle banche convenute, è ancora in corso relativamente alla posizione della odierna ricorrente e di alcune altre Banche, qui intimate ma non costituite. Dexia contesta la giurisdizione italiana, essenzialmente in base ad una clausola di proroga contenuta nei contratti sottoscritti dalla Regione Lazio, clausola che viene analiticamente riportata, anche nella traduzione italiana, alle pagine 14 e 15 del ricorso. Sostiene infatti la ricorrente che l’azione svolta dalla Regione dovrebbe definirsi come “contrattuale”, sia in base alla letterale formulazione delle domande, sia quanto alla sua natura “sostanziale”; da ciò l’applicabilità della clausola di deroga liberamente stipulata fra le parti.

Regione Lazio, al contrario, assume la natura extracontrattuale (e precisamente precontrattuale) della responsabilità attribuita alla sua controparte, con la conseguente applicabilità della consolidata giurisprudenza di legittimità che, a partire dalla ordinanza n. 8034 del 2011 e, in particolare, dalla ordinanza n. 2926 del 2012, la quale ha affermato che:

“Qualora un ente pubblico promuova una causa risarcitoria complessa nei confronti di alcuni istituti di credito – alcuni dei quali con sede all’estero avente ad oggetto, in via principale, l’illecito extracontrattuale consistente nell’aver tenuto, nella fase anteriore alla stipulazione di uno strumento finanziario derivato, condotte illecite tali da arrecare grave pregiudizio all’ente stesso, sussiste giurisdizione dei giudice italiano, ove l’evento dannoso si sia verificato in Italia, ai sensi dell’art. 5, n. 3), del Regolamento CE 22 dicembre 2000 n. 44/2001, perchè la regola del “focus commissi delicti” trova applicazione anche in materia di responsabilità precontrattuale”.

La pressochè perfetta sovrapponibilità del caso deciso con la ricordata ordinanza con quello oggetto del presente regolamento, esime lo scrivente dal dover fornire ulteriore spiegazione alla conseguente richiesta di rigetto del ricorso e di affermazione della giurisdizione italiana.

Del resto tale indirizzo delle Sezioni Unite non ha mai conosciuto ripensamenti o sbavature avendo trovato al contrario convinto e motivato riscontro nella ordinanza n. 19675 del 2014, emessa sul ricorso del Comune di Venezia c. Merril Lynch, dove sono stati esaminati e risolti tutti i possibili profili della questione, qui nuovamente sollevati da Dexia.; P.q.m. chiede alla Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice italiano adito”.

Nel termine di cui all’art. 380 ter c.p.c., è stata depositata memoria per la ricorrente.

2.- La Corte condivide integralmente le conclusioni del P.G. e le argomentazioni che le sorreggono, non scalfite dal contenuto della memoria difensiva, che fa richiamo al Regolamento UE n. 1215/2012, non applicabile ratione temporis perchè applicabile soltanto dal 10 gennaio 2015 (art. 81 Reg.).

Del pari irrilevante è il richiamo al precedente costituito da Sez. U., n. 22554 del 2014, nel quale la domanda proposta dall’ente pubblico nei confronti della società Dexia era diretta alla dichiarazione di nullità dei contratti stipulati con la ricorrente.

Infine, quanto alla ribadita (con la memoria) richiesta di rimessione pregiudiziale, va ripetuto che alla luce della costante giurisprudenza tanto della Corte di giustizia quanto di queste stesse sezioni unite, le clausole di proroga della competenza giurisdizionale vanno interpretate in senso rigorosamente restrittivo, e vanno distinte dall’accordo che è alla base del rapporto cui la clausola accede. L’interpretazione della clausola attributiva di competenza, al fine di determinare le controversie che rientrano nel suo ambito di applicazione, spetta poi al giudice nazionale dinanzi al quale essa è invocata (Corte di giustizia, sentenza CE 3 luglio 1997 in causa C-269/95; sentenza 9 novembre 2000 in causa C-387/98; Cass. ss.uu. n. 4634 del 2007; n. 2224 del 2010). Talchè non può che essere confermato che “la formula relating to this Agreement, contenuta nell’ISDA Master Agreement” non può essere intesa nel senso ampio, tale da ricomprendere la domanda fondata su illecito extracontrattuale (v. Sez. un., n. 2926 del 2012).

Va, dunque, affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine al giudizio promosso dalla Regione Lazio.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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