Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13109 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24936-2013 proposto da:

T.A., T.V., T.A., elettivamente

domiciliato in Roma, LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio

dell’avvoocato DOMENICO MAMMOLA, che li rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO BONIFICA CAPITANATA in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RAFFAELE CAVERNI 6, presso lo studio dell’avvocato MICHELE DI CARLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA LIBERO ZINGRILLO giusta

delega a margine;

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE

STROZZI 33, presso lo studio dell’avvocato POTITO FLAGELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO ANTONIO CIARAMBINO giusta

delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 164/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 03/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2020 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione;

udito per i ricorrenti l’Avvocato ODOARDI per delega dell’avvocato

MAMMOLA che si riporta figli atti;

udito per il controricorrente l’avvocato ZINGRILLO che si riporta

agli atti;

udito per il controricorrente l’avvocato BANDINU per delega

dell’avvocato CIARAMBINO che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda trae origine dalla notifica della cartella di pagamento con la quale il consorzio di Bonifica della Capitanata, richiedeva a T.G. il pagamento di contributi per utenze, acqua 2006 e contributi ordinari consortili per l’anno 2007, oltre accessori, per un totale di Euro 51.609,78.

Il T.G. proponeva distinti ricorsi nei confronti sia dei Consorzio di Bonifica di Capitanata, sia nei confronti dell’Equitalia S.p.A., eccependo la inesistenza della notifica e la incomprensibilità della pretesa in quanto non erano indicati i suoli per cui si chiedevano le somme, i metodi di calcolo, i litri d’acqua consumata. Si costituivano i resistenti e la CTP di Foggia, con distinte sentenze, con riferimento ad Equitalia (sent. 114/06/2008) accoglieva il ricorso ritenendo che, nella cartella, vi era un evidente difetto di motivazione, in ordine alla pretesa avanzata nei confronti del ricorrente. Con altra pronuncia (n. 167/27/12) la CTP di Foggia, in parziale accoglimento del ricorso, stabiliva che i contributi consortili erano dovuti solo con riferimento alla particella 49 dei foglio di mappa 63 e parte della particella 15 dei foglio di mappa n. 64.

Avverso la prima sentenza 114/06/2008, proponeva appello Equitalia; avverso la sentenza 189/6/2008, proponeva appello il Consorzio di Bonifica.

La C.T.R. di FOGGIA, con sentenza n. 167/27/12, accoglieva gli appelli proposti, nelle due cause riunite, da Equitalia spa. avverso la sentenza della CTP di Foggia (sent. N. 114/06/2008) e dal Consorzio di Bonifica della Capitanata avverso la sentenza della CTP di Foggia (sent. N. 189/06/08), contro i Sigg. T.A., A. e V., eredi di T.G..

Avverso detta sentenza proponevano ricorso innanzi a questa Corte gli eredi di T.G., come sopra indicati, eccependo:

– 1) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 31 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.;

– 2) violazione o falsa applicazione dell’art. 860 c.c., del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 10 e 59, nonchè della L.R. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.;

– 3) omessa esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,) oggetto di discussione tra le parti con particolare riferimento all’inesistenza solo parziale del “beneficio” integrante il presupposto impositivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

-4) violazione o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, e art. 17, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3..

Gli intimati, Consorzio di Bonifica della Capitanata ed Equitalia Sud. Spa., si costituivano con controricorso. Il T. depositava memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

-Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti, Sigg. T., hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello proposto dal Consorzio alla CTR di Foggia, per assenza della necessaria specificità dei motivi dedotti, con la riproposizione delle medesime questioni prospettate in primo grado, senza alcuna revisione

critica e senza alcuna richiesta seppure generica.

Con il secondo motivo hanno dedotto che, secondo la giurisprudenza, l’imposizione di contribuzione restava subordinata al presupposto che gli immobili dei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultassero effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti dai lavori di bonifica da completare. In tal senso, la conclusione della sentenza impugnata (che aveva ritenuto quale presupposto necessario per l’imposizione la collocazione dei beni nel perimetro della contribuenza), era errata, in quanto andava verificata

l’effettività del beneficio, la cui mancanza determinava la insussistenza

dell’obbligazione tributaria. Inoltre, nella fattispecie esaminata, i giudici di merito avevano omesso di considerare che risultava già provato, nel corso del giudizio-in primo grado-, l’inesistenza del beneficio effettivo relativamente ad una parte dei terreni ricadenti nel perimetro del Consorzio.

Tale censura veniva estesa, con il terzo motivo, anche all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia alle risultanze di una CTU, disposta in primo grado, su cui il giudice di secondo grado aveva totalmente omesso di prendere posizione e che aveva ritenuto che il beneficio effettivo doveva essere ricondotto all’appartenenza al consorzio.

Il quarto motivo si riferiva alla cartella di pagamento, a cui andavano applicati i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo con necessità di puntualizzazione degli estremi soggettivi, ed oggettivi della dedotta posizione creditoria e nell’indicazione dei fatti che la giustificavano.

Ad avviso di questa Corte il primo motivo è infondato. Come osservato in più occasioni dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 32954/2018), nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci.

In tal senso anche Cass. n. 707/2019, ove si precisa che, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione.

Infine, con riguardo all’effetto devolutivo dell’appello, si è osservato che il ricorso alla commissione tributaria di secondo grado ha, al pari dell’appello, effetto devolutivo, con la conseguenza che il giudice del gravame risulta investito, sia pure nell’ambito del capo di decisione oggetto di censura, del riesame di tutte le questioni da questo stesso capo implicate e, quindi, della rinnovazione del relativo giudizio. Pertanto, qualora il ricorrente lamenti l’erroneità di una determinata statuizione con esclusivo riguardo ad uno degli argomenti svolti dal primo giudice, la mancata formulazione di critiche in ordine ad ulteriori argomenti, nonostante l’autonoma idoneità di questi ultimi a sorreggere detta statuizione, non implica inammissibilità del gravame, a differenza di quanto si verifica con riguardo ai mezzi di impugnazione limitata, come il ricorso per Cassazione, ma o è del tutto irrilevante – se concernente ragioni giuridiche – o è liberamente apprezzabile dal giudice, ai sensi dell’art. 116 c.p.c. – ove si tratti di ragioni di fatto -, in occasione del rinnovato giudizio che gli si richiede. (Cass. 5388/1991)

Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente. Come, in più occasioni, affermato da questa Corte, “l’acquisto della qualità di consorziato, e della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l’ente consortile, consegue alla inclusione del fondo del singolo proprietario “entro il perimetro del comprensorio” (art. 860 c.c.), mentre l’entità del contributo imposto al proprietario del fondo ricadente nella perimetrazione è modulata in relazione ai benefici ricavabili (R.D. n. 215 del 1933, art. 11, comma 1) dal fondo stesso, nel senso precisato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il vantaggio per il fondo “deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo” (Cass. Sez. U. n. 8960 del 1996) non essendo sufficiente “un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall’inclusione in esso del bene” (Cass. n. 8770 del 2009; Sez. 6-5, ordinanza, n. 8554 del 2011; Sez. 6-3, ordinanza, n. 15607 del 2011). In altri termini, il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell’area territoriale di competenza del Consorzio (cfr. R.D. n. 215 del 1933, artt. 58 e 59), ma beneficia, in modo diretto e specifico, di un vantaggio (che determina un incremento del valore patrimoniale del fondo), conseguito o conseguibile (secondo che le opere siano realizzate o da realizzare), derivante dagli impianti di bonifica. “. Cass. n. 27469/16.

Nello stesso senso si è affermato, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2018 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1 lett. a), “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio””,…che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall’immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell’opera e dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore”, che se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell’an del contributo, determinante ai fini del quantum è l’accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (in tal senso Cass.11722/2010).”

Va anche evidenziato che dal momento che l’inserimento nel piano di classifica non è stato impugnato, sussiste una presunzione di vantaggiosità che va superata dal consorziato.

Nel caso in esame, è accertato che in base ad una CTU, disposta all’esito di relazione tecnica di parte prodotta dal Consorzio (nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza n. 189/6/2008, con cui veniva accolto parzialmente -conformemente ai risultati di tale CTU- il ricorso dei contribuenti), siano stati identificati gli effettivi benefici goduti dai ricorrenti conseguenti all’inclusione nel perimetro consortile, anche con riferimento alle aree interessate. Tuttavia, di tale circostanza non fa menzione il giudice di appello che, per la debenza del tributo, si è limitato a considerare la presenza dei beni entro il perimetro di contribuenza, senza valutare i risultati della disposta CTU.

Tutto ciò vale anche con riguardo all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Con specifico riferimento a tale ultima censura, che va riferita alla vecchia formulazione della norma trattandosi di sentenza depositata prima dell’11 settembre 2012, questa Corte ha avuto modo in più occasioni di affermare che il controllo previsto dal n. 5) dell’art. 360 c.p.c., non riguarda la mera insufficienza della motivazione della sentenza ma concerne, invece, l’omesso esame di un fatto storico con carattere decisivo nella controversia.

Anche con riferimento a tale profilo la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito, perchè valuti quanto indicato.

Il quarto motivo, attinente alla motivazione della cartella, non può trovare accoglimento. Il giudice di appello ha correttamente motivato affermando che i contenuti minimi obbligatori della cartella esattoriale sono rappresentati dal tributo, dal periodo d’imposta e dal contributo determinato. Le indicazioni sul debito non hanno impedito, nei termini più ampi (anche con riferimento al merito della vicenda), il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendo al contribuente la possibilità di conoscere la pretesa nell’an e nel quantum e di controdedurre compiutamente. Nella cartella, infatti, il contenuto motivazionale minimo che ha messo in condizione il consorziato di comprendere e di difendersi concretamente, senza violazione alcuna del diritto di difesa.

All’accoglimento del secondo e terzo motivo, segue la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR di Foggia, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed terzo motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR di Foggia, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Rigetta il primo ed il quarto motivo.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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