Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13109 del 24/06/2016
Cassazione civile sez. trib., 24/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 24/06/2016), n.13109
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 28242/09 proposto da:
P.E.F.A., elettivamente domiciliato in
Roma, via Giuseppe Palumbo n. 3, presso lo Studio dell’Avv.
Alessandro Di Maio, rappresentata e difeso dall’Avv. Amelia
Aprea, giusta delega a margine del ricorso:
– ricorrente –
contro
Comune di Formia, in persona del suo Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n.
9, presso lo studio dell’Avv. Pietro Carlo Pucci, rappresentato e
difeso Enrico D’Antrassi, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 633/39/08 della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio sez. staccata di Latina, depositata il 30 ottobre
2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6
aprile 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Amelia Aprea, per il ricorrente;
udito l’Avv. Cinzia Colavita, per delega dell’Avv. Enrico
D’Antrassi, per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 633/39/08 depositata il 30 ottobre 2008 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez. staccata di Latina, accolto l’appello principale del Comune di Formia, respinto quello incidentale di P.E., in riforma della decisione n. 309/08/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, respingeva il ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto alla istanza di rimborso SCI anni 1998 1999 2000 relativamente a un terreno inserito in area PEEP. Per quanto rimasto d’interesse la CTR riteneva che il contribuente non potesse avvalersi dell’esenzione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b, stabilita per “i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali”, questo perchè “nel caso di specie si trattava di terreni condotti dal genitore ex coltivatore diretto ed ora pensionato”.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il Comune resisteva con controricorso.
Il contribuente si avvaleva della facoltà di depositare memoria.
Diritto
1. Con il primo complesso motivo di ricorso il contribuente censurava la sentenza denunciando in rubrica “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, somma 1, lett. b) e art. 9, comma 1 – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in sintesi deducendo che lo scopo dell’esenzione ICI in parola era quello di favorire la coltivazione e che perciò la ridetta esenzione doveva essere riconosciuta anche nel caso all’esame in cui a condurre il tondo agricolo non era il proprietario e bensì un terzo da ritenersi possessore del fondo ed essendo infine irrilevante la “contestuale condizione di pensionato e coltivatore diretto” dell’ultimo, il quesito sottoposto era quindi il seguente: “Se la CTR, con l’impugnata sentenza, nel non ritenere applicabile a P. E. il beneficio fiscale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, comma 1, pur essendo il terreno di sua proprietà coltivato da un terzo, coltivatore diretto, è incorsa nella violazione e/o falsa applicazione degli articoli suddetti dello stesso D.Lgs., in quanto, ai sensi delle citate norme, l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), si applica in presenza del Presupposto soggettivo costituito da un soggetto avente qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, pur se diverso dal proprietario e del presupposto oggettivo della conduzione diretta del fondo da parte di soggetto come sopra qualificato, pur se diverso dal proprietario”.
Il motivo è infondato.
In effetti la CTR, come debitamente evidenziato in narrativa del presente, laddove ha accertato che il contribuente non coltivava il fondo e che il padre era “ex coltivatore diretto ed ora pensionato”, ha con ciò stesso escluso che gli stessi fossero tra i soggetti qualificati di cui al D.Lgs. n. 504 cit., art. 9, comma 1 e per i quali soli il D.Lgs. n. 504 cit., art. 2, comma 1, lett. b), stabilisce l’esenzione oggetto della presente controversia. E, con ciò, negando in radice il diritto al riconoscimento del beneficio in parola (Case. Sez., trib. n. 9142 del 2010; Case. sez. trib. n. 214 del 2005).
2. Assorbiti gli altri motivi.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte respinge il ricorso; condanna il contribuente a rimborsare le spese processuali, queste liquidate in Euro 2.900,00 a titolo di compenso, oltre a spese forfetarie e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016