Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13109 del 24/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/05/2017, (ud. 19/01/2017, dep.24/05/2017),  n. 13109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12778/2015 proposto da:

B.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati

RODOLFO MATTEOTTI e MASSIMILIANO VERSINI, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

e contro

COMUNE DI CAVEDINE, GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1214/2014 del TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO,

emessa il 14/11/2014 e depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.G. propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Trento n. 110/13 con la quale era stata rigettata la domanda da lui proposta nei confronti di P.M., del Comune di Cavedine e del Gruppo ITAS Assicurazioni S.p.A. (rectius ITAS Mutua S.p.A.), al fine di sentir accertare e dichiarare, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, ed anche ex artt. 2043 e 2054 c.c., il P. (conducente dell’autocarro Iveco targato (OMISSIS)) e il Comune convenuto (proprietario del predetto veicolo) responsabili per il 50% del sinistro stradale verificatosi, in data (OMISSIS), tra il motoveicolo da lui condotto e il predetto autocarro Iveco ed ascrivibile, per il restante 50%, alla responsabilità dello stesso attore e, per l’effetto, condannare in solido i convenuti al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 14.769,36 o del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, ma sempre entro i limiti di competenza del giudice adito a titolo di risarcimento dei danni da lui riportati nel predetto incidente stradale.

Il Tribunale di Trento, con sentenza pubblicata il 28 novembre 2014, in riforma dell’impugnata sentenza, condannò il P., il Comune di Cavedine e ITAS Mutua S.p.A. a pagare, in solido, al B. la somma di Euro 20.000,00 nonchè alle spese del doppio grado del giudizio di merito.

Avverso la sentenza della Corte di merito B.G. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo.

Gli intimati, Comune di Cavedine e Gruppo ITAS Assicurazioni S.p.A., non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., del relatore, che ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte con decreto comunicato alle parti.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con l’unico motivo, rubricato “Omessa pronuncia; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1123, 1124, 1219, 1282, 2043, 2056 c.c., artt. 10 e 112 c.p.c.”, il ricorrente lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato in relazione agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria maturati e maturandi sul capitale dal giorno della domanda a quello del saldo effettivo. Sostiene in particolare il B. che la dichiarazione di contenimento della domanda entro i limiti di competenza per valore del Giudice di pace non può valere come rinuncia agli interessi e alla rivalutazione monetaria maturati successivamente alla domanda ma solo come rinuncia implicita sugli interessi e la rivalutazione monetaria maturati anteriormente alla proposizione della domanda e che, costituendo la rivalutazione e gli interessi una componente intrinseca della domanda risarcitoria, essi si considerano implicitamente richiesti ove non espressamente esclusi e, pertanto, il Giudice deve riconoscerli d’ufficio.

3. L’unico motivo del ricorso risulta fondato, alla luce di quanto appresso evidenziato e nei termini di seguito precisati.

3.1. Questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare che gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito, hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall’art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e(diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria – quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni – e che il Giudice di merito deve attribuire gli uni e l’altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (Cass. 17/09/2015, n. 18243; Cass. 14/06/2016, n. 12140).

Inoltre, l’espressa precisazione del contenimento della domanda “nei limiti della competenza del giudice adito”, non può che intendersi come relativa anche ai predetti accessori ma fino al momento della proposizione della domanda e non anche a quelli spettanti successivamente alla proposizione della domanda stessa (arg. ex Cass. 14/10/2005, n. 19976 e Cass. 7/02/2013, n. 2966).

Nella specie il Tribunale ha liquidato le somme riconosciute a titolo di risarcimento dei danni all’attualità (novembre 2014) in Euro 20.460,62 e ha poi ridotto tali somme nei limiti indicati dall’attrice in tal modo sostanzialmente tenendo conto della svalutazione monetaria intervenuta dalla domanda – ma senza riconoscere gli interessi, sicchè non si è del tutto adeguata ai principi sopra richiamati.

Sull’intero credito risarcitorio che, per effetto della liquidazione operata con la sentenza di merito, si è convertito in obbligazione di valuta, spettano gli interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di detta sentenza al saldo.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei termini appena precisati e la sentenza impugnata va in relazione cassata.

La causa si presta ad essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, gli intimati vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, altresì degli interessi al tasso legale via via vigente sulla somma liquidata dalla Corte di merito in Euro 20.00,00, devalutata fino alla data della domanda (9 settembre 2011) e via via annualmente rivalutata fino alla sentenza di secondo grado, oltre interessi al tasso legale sull’intero credito risarcitorio dalla data della predetta sentenza al saldo.

Vanno confermate sia la statuizione sulle spese del secondo grado di giudizio che la liquidazione di esse operate dalla Corte di merito con la sentenza impugnata.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso nei termini precisati in motivazione; cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna gli intimati, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, altresì degli interessi al tasso legale via via vigente sulla somma liquidata dalla Corte di merito in Euro 20.00,00, devalutata fino alla data della domanda (9 settembre 2011) e via via annualmente rivalutata fino alla sentenza di secondo grado, oltre interessi al tasso legale sull’intero credito risarcitorio dalla data della predetta sentenza al saldo; conferma sia la statuizione sulle spese del secondo grado di giudizio che la liquidazione di esse operate dalla Corte di merito con la sentenza impugnata; condanna gli intimati al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017

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